Cassazione Civile, Ordinanza n. 03823/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente pubblico)
La controversia
La controversia riguarda un avviso/accertamento IMU relativo a immobili posseduti da un ente di edilizia residenziale pubblica. La corte tributaria regionale aveva rigettato l’appello dell’ente contribuente. In cassazione l’ente ha proposto nove motivi, deducendo in sintesi: vizi della motivazione e/o nullità della sentenza; omesso esame del motivo di appello sulla natura di 'alloggi sociali' degli immobili tassati; violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancata pronuncia su tale specifico tema; erronea affermazione della necessità di una dichiarazione per ottenere l’esenzione. La parte ricorrente sosteneva, inoltre, che gli immobili di sua proprietà dovessero essere esenti dall’IMU in quanto appartenenti all’ente e destinati ad abitazione principale degli assegnatari, a prescindere dalla prova delle caratteristiche di alloggio sociale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati solo il primo motivo e fondati il terzo, il quarto e il quinto; gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia accertando in concreto, per ciascun immobile, se ricorrano i requisiti dell'alloggio sociale e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha chiarito che non tutti gli alloggi degli enti di edilizia residenziale pubblica sono automaticamente esenti da IMU: l’esenzione spetta solo ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali definiti dal d.m. 22 aprile 2008; inoltre, per tali alloggi sociali, non è richiesto l’onere della dichiarazione IMU. Ha invece escluso che la sentenza fosse affetta da motivazione meramente apparente.
Norme richiamate
La mancata pronuncia su uno specifico motivo di appello relativo alla natura di alloggi sociali degli immobili integra vizio di omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato per il vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione solo apparente; nel caso concreto i motivi fondati riguardano il mancato esame del motivo di appello e la questione della dichiarazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Rileva per l’omesso esame del fatto decisivo relativo alla natura degli immobili come alloggi sociali.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se mancante o meramente apparente, secondo il minimo costituzionale.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario la sentenza deve esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione; nel caso concreto tale requisito è ritenuto rispettato.
art. 13, comma 2, lett. b, d.l. n. 201 del 2011
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008
L’esenzione IMU riguarda solo gli immobili che abbiano le caratteristiche di alloggio sociale secondo il d.m. 22 aprile 2008, non tutti gli alloggi di enti di edilizia residenziale pubblica.
art. 13, comma 10, d.l. n. 201 del 2011
si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati
Prevede una detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati dagli enti IACP/ERP, regime distinto dall’esenzione per gli alloggi sociali.
art. 1, comma 707, l. n. 147 del 2013
È indicata come norma che modifica il regime dell’esenzione IMU per gli alloggi sociali.
art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102 del 2013
La dichiarazione IMU è prevista solo per gli alloggi assegnati dagli enti IACP/ERP con detrazione, non per gli alloggi sociali esenti.
art. 2, quarto comma, d.l. n. 102 del 2013
Gli alloggi sociali sono equiparati all’abitazione principale e non soggetti a imposta.
Massime di principio
- L’esenzione IMU per gli immobili degli enti di edilizia residenziale pubblica non opera in modo automatico su tutti gli alloggi posseduti dall’ente, ma solo per quelli che, in concreto e per ciascun immobile, presentano i requisiti normativi di 'alloggio sociale'.
- Il regime agevolativo degli alloggi sociali è distinto da quello previsto per gli alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica: i due istituti possono coesistere, ma presuppongono verifiche diverse e autonome.
- Quando si invoca un’esenzione tributaria, l’onere di provare i relativi presupposti grava sul contribuente che la invoca.
- La dichiarazione IMU non costituisce, per gli alloggi sociali esenti, un onere costitutivo del beneficio; essa è prevista solo per la diversa categoria degli alloggi assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica che godono della detrazione.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione sussiste solo in presenza di motivazione mancante o meramente apparente, non già per semplici refusi o per insufficienza/contraddittorietà non più sindacabili nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
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