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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34008/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento ICI n. 164/2010 relativo a quattro immobili per l'anno 2005. Il ricorrente deduceva: (1) motivazione postuma dell'atto imputata alla memoria difensiva del Comune (giugno 2013) e quindi violazione delle garanzie difensive; (2) errata qualificazione dell'area come edificabile e mancata considerazione del diniego di concessione edilizia che avrebbe escluso la concreta possibilità edificatoria; (3) decadenza della pretesa impositiva per sopravvenuta integrazione della motivazione con la memoria del 2013; (4) violazione del contraddittorio endo-procedimentale e carenza di indicazione dei criteri di valutazione usati dall'Amministrazione

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la memoria del Comune non costituisce una motivazione postuma dell'atto impositivo ma una rettifica/remissione della pretesa (riduzione della quantificazione) ammissibile nel corso del giudizio senza bisogno di un nuovo provvedimento; ne consegue l'infondatezza del primo motivo e, per assorbimento, del terzo. Sul secondo motivo la Corte ha confermato il principio che la qualificazione edificabile va valutata in concreto alla luce degli strumenti urbanistici (P.R.G. e pianificazione) e che il diniego di una concessione edilizia non esclude automaticamente l'edificabilità dell'area, potendo incidere semmai sulla quantificazione del valore; pertanto la decisione di merito non è viziata. Il quarto motivo è dichiarato inammissibile per vaghezza e mancata indicazione di fatti decisivi. Il ricorso è pertanto rigettato; nessuna statuizione sulle spese essendo mancata la costituzione della parte vittoriosa. Inoltre la Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (come modificato)

Norme richiamate

  • art. 360 cod.proc.civ.

    Articolo invocato come fondamento delle censure in cassazione; la Corte ha valutato l'ammissibilità e il merito dei motivi alla luce delle disposizioni e ne ha ritenuti infondati o inammissibili (1° e 3° rigettati, 4° inammissibile per mancata individuazione dei fatti decisivi)

  • d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamati come regole di procedimento e motivazione nel processo tributario; la Corte ha applicato i principi relativi all'esame delle difese e della prova documentale e alla regolarità del contraddittorio

  • L. n. 212 del 2000

    Richiamato in relazione ai diritti del contribuente e alle garanzie difensive; la Corte ha ritenuto che la memoria del Comune non abbia pregiudicato il diritto di difesa del ricorrente, avendo semmai agevolato la sua attività difensiva

  • L. n. 241 del 1990

    Norma sul procedimento amministrativo e sulla motivazione; la Corte ha considerato che non vi sia stata una motivazione postuma dell'atto impositivo e che l'integrazione contenuta nella memoria non abbia violato gli obblighi procedimentali

  • d.lgs. n. 504 del 1992

    Norme sull'imposta comunale sugli immobili (ICI); la Corte ha ribadito che la qualificazione del suolo come edificabile si deve fondare sugli strumenti urbanistici e non è esclusa automaticamente dal diniego di una concessione edilizia

  • L. n. 289 del 2002

    Richiamata tra le disposizioni normative menzionate nella difesa e nell'impugnazione; utilizzata nel quadro delle regole fiscali citate dal ricorrente

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    Norma richiamata dalla Corte per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo previsto; applicazione procedurale consequenziale alla statuizione di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La rettifica della pretesa tributaria in senso riduttivo da parte dell'ente impositore durante il giudizio non configura necessariamente una motivazione postuma dell'atto e può essere ammessa senza l'adozione di un nuovo provvedimento, purché non leda il diritto di difesa del contribuente
  • Per la qualificazione di un suolo come edificabile ai fini ICI occorre fare riferimento agli strumenti urbanistici vigenti (P.R.G., piani), mentre il diniego di una concessione edilizia non determina automaticamente l'esclusione dell'edificabilità e rileva semmai nella quantificazione del valore concreto
  • La censura per carenza motivazionale o violazione del contraddittorio deve indicare con precisione i fatti decisivi omessi o mal valutati; formulazioni vaghe o confuse determinano l'inammissibilità del motivo per cassazione
  • La decadenza della pretesa impositiva richiede l'esistenza di un nuovo atto impositivo che determini un diverso termine: una memoria del Comune che corregge o riduce la pretesa non è di per sé un nuovo atto tale da far decorrere una nuova decadenza
  • In giudizio tributario la prova e la valutazione della concreta edificabilità e del valore venale devono essere compiute dal giudice di merito alla luce della documentazione urbanistica; il contribuente ha l'onere di allegare elementi specifici (es. motivazione del diniego di concessione basata su vincolo di destinazione) per prevalere su tale valutazione

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