Cassazione Civile, Sentenza n. 34002/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo all'IRESA (Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili) per l'anno 2013. La ricorrente deduceva, tra l'altro: (i) applicazione retroattiva di disposizioni statali/regionale (nn. 145/2013 conv. 9/2014, L.r. n.11/2015) lesiva della concorrenza; (ii) violazione degli artt. 90 e 92 L. 342/2000 e degli obblighi di destinazione del gettito (vincolo «prioritario» per finalità ambientali); (iii) violazione dell'art. 23 Cost. per l'incidenza del vincolo di destinazione sul rapporto tributario; (iv) incompatibilità con la direttiva 2002/30/CE e con il d.lgs. di recepimento (imposte sul rumore come "restrizioni operative"); (v) profili di illegittimità costituzionale per trattamento esclusivo dei vettori e violazione degli artt. 3, 53 e 119 Cost.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha confermato che l'IRESA, a decorrere dal 2013 (art. 8 d.lgs. 68/2011), si configura come tributo proprio regionale; la disposizione statale (art. 13, comma 15‑bis, d.l. 145/2013 conv. L.9/2014) fissa un tetto massimo di modulazione ("max 0,50 euro") quale norma di coordinamento e non ha comportato un'estensione retroattiva che annulli l'atto impositivo. Il vincolo di destinazione (quota del 10%) è politico‑gestionale e non incide sulla genesi del rapporto tributario né attribuisce al contribuente un diritto soggettivo che ne possa invalidare l'accertamento. La direttiva 2002/30/CE e il relativo d.lgs. di recepimento disciplinano le "restrizioni operative" e considerano le imposte sul rumore tra le misure eventualmente rilevabili, ma non regolano direttamente l'imposizione fiscale: quindi non sussiste obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte UE e la doglianza è infondata. Sul piano costituzionale la Corte ha ritenuto che l'impostazione regionale non sia contraria ai principi di capacità contributiva e di uguaglianza purché la scelta normativa sia non arbitraria e fondata su indici ragionevoli (numero decolli/atterraggi, peso, classe acustica). Infine, la ricorrente non ha allegato concrete e specifiche distorsioni della concorrenza derivanti dalla disciplina regionale tale da integrare il vizio denunciato.
Norme richiamate
Legge regionale Lazio n. 2/2013 (art. 5)
Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 37 milioni di euro per l'anno 2013 e a 55 milioni a decorrere dall'anno 2014, ... sono destinate in misura pari al 10 per cento ... come indennizzo alle popolazioni residenti dell'intorno aeroportuale
La L.R. istituisce l'IRESA come tributo proprio regionale, stabilisce presupposto, tariffe e la destinazione del 10% del gettito a finalità indennitarie/ambientali; la Corte ritiene tale destinazione di natura politico‑gestionale e non condizionante la genesi del rapporto tributario.
Legge n. 342/2000 (artt. 90 e ss.)
la destinazione "prioritariamente" al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e al disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti ...
La normativa statale originaria prevedeva un vincolo prioritario del gettito per finalità di disinquinamento; la Corte interpreta tale previsione come funzionale all'impianto statale ma non impeditiva, dopo la trasformazione in tributo regionale proprio, di autonome scelte regionali sugli elementi essenziali dell'imposta.
Ferma la facoltà per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 10 gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali ...
Ha disposto la trasformazione dell'IRESA in tributo proprio regionale con effetto dal 2013: la Corte ne trae la conseguenza che le Regioni possono fissare gli elementi essenziali dell'imposta nei limiti costituzionali e di coordinamento statale (es. tetto massimo).
D.L. n. 145/2013, art. 13, comma 15‑bis (conv. L. 9/2014)
il valore massimo dei parametri delle misure IRESA non può essere superiore a euro 0,50
La norma statale stabilisce un'aliquota massima nazionale come criterio di coordinamento volto a evitare distorsioni concorrenziali; la Corte la interpreta come limite e non come cancellazione retroattiva della disciplina regionale precedente.
Direttiva 2002/30/CE
stabilire norme comunitarie intese ad agevolare l'adozione di restrizioni operative coerenti ...
La direttiva disciplina le restrizioni operative aeroportuali e, negli allegati, elenca anche le "tasse sul rumore" come una delle misure da considerare; tuttavia non armonizza né sostituisce la potestà impositiva degli Stati/Regioni sulle imposte sul rumore.
Statuto del Contribuente (L. 212/2000), art. 1 e art. 3
La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo
Principio di irretroattività in materia tributaria: limita l'efficacia retroattiva delle disposizioni fiscali; la Corte lo richiama per escludere la contestata retroattività delle norme statali/regionale nel caso concreto.
Sentenza Corte Costituzionale n. 13/2015
la disposizione impugnata non stabilisce un'aliquota unica, ma un'aliquota massima modulabile ...
La Corte Cost. ha già qualificato la norma statale come coordinamento (tetto massimo) e ha riconosciuto la natura regionale dell'IRESA; la Cassazione ne trae conferma nel senso che lo Stato ha fissato un limite ma non ha aderito ad un dettaglio operativo che annulli la potestà regionale.
Costituzione italiana (artt. 3, 23, 53, 117, 119)
Richiamati per i profili di legittimità costituzionale: la Corte conferma che la scelta di presupposti e parametri impositivi è sottoposta al principio di ragionevolezza e non all'arbitrarietà; i tributi extrafiscali possono utilizzare indici non patrimoniali purché coerenti e non discriminatori.
Massime di principio
- A decorrere dal 2013 l'IRESA è qualificabile come tributo proprio regionale: le Regioni possono definire presupposto, soggetti passivi, misura e destinazione del gettito nei limiti di coordinamento statale e della Costituzione.
- Il tetto statale (art. 13, comma 15‑bis d.l. 145/2013 conv. L.9/2014) costituisce un limite di modulazione applicabile ex futuro e di coordinamento per evitare distorsioni concorrenziali; non si traduce automaticamente in abrogazione retroattiva degli atti regionali.
- Il vincolo di destinazione del gettito (anche se indicato come "prioritario") ha natura gestionale/politica e non incide direttamente sulla genesi dell'obbligazione tributaria: la sua violazione non annulla automaticamente il debito tributario in capo al contribuente.
- La direttiva UE sulle restrizioni operative aeroportuali non armonizza le imposte sul rumore: le tasse sul rumore possono essere considerate tra le misure rilevabili per la valutazione delle restrizioni, ma non sono regolamentate dalla direttiva in modo da imporre un controllo automatico sulle scelte impositive nazionali/regionali.
- Per contestare una norma regionale per violazione della concorrenza comunitaria è necessario allegare specifici e concreti effetti distorsivi sul mercato; mere diversità di aliquote tra scali regionali non è di per sé sufficiente.
- Le censure di incostituzionalità fondate su uguaglianza/capacità contributiva devono dimostrare arbitrarietà o evidente irrazionalità del parametro impositivo; l'utilizzo di indici non tradizionali (es. numero decolli, peso, classe acustica) è ammissibile se ragionevole e proporzionato.
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