Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34005/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Equitalia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli che aveva dichiarato inammissibile l'appello di Equitalia contro la sentenza di primo grado (CTP Napoli) per presunta tardiva notifica dell'atto di appello. Questione centrale: applicabilità della modifica normativa (art. 46, comma 17, L. 18 giugno 2009 n. 69) che ha ridotto il termine lungo di impugnazione da un anno a sei mesi; Equitalia ha sostenuto che il procedimento era stato instaurato prima del 4 luglio 2009, sicché doveva trovare applicazione il termine originario di un anno, rendendo tempestiva la notifica dell'appello effettuata il 9 luglio 2012 (ricevuta 11 luglio 2012). Altri motivi rilevavano profili di nullità per comunicazioni e notifiche e la legittimità dell'iscrizione ipotecaria rispetto al fondo patrimoniale, ma la Corte ha ritenuto risolutivo il primo motivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la novella normativa (riduzione del termine da un anno a sei mesi) si applica solo ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge (4 luglio 2009). Poiché il ricorso originario era stato depositato il 16 giugno 2009, al procedimento si applicava il termine lungo originario di un anno (incrementato dalla sospensione feriale), per cui l'appello notificato il 9 luglio 2012 doveva essere considerato tempestivo. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale (ora Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania) in diversa composizione, "anche per le spese del giudizio di legittimità"; gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • Legge 18 giugno 2009 n. 69, art. 46, comma 17

    Ha novellato l'art. 327 c.p.c. riducendo il termine lungo di impugnazione da un anno a sei mesi; la Corte ha rilevato che tale modifica non è applicabile retroattivamente ai giudizi instaurati prima del 4 luglio 2009.

  • Legge 18 giugno 2009 n. 69, art. 58, comma 1

    Stabilisce che le modifiche al codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore; la Corte l'ha interpretata come criterio di esclusione della retroattività rispetto alla pendenza originaria del giudizio di primo grado.

  • Codice di procedura civile, art. 327, comma 1

    Regola il termine lungo di decadenza per l'impugnazione; la Corte ha chiarito che quale testo (uno o sei mesi) si applica dipende dalla data di instaurazione del giudizio di primo grado.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1 (nn. 3,4,5)

    Fondamenti di censura in cassazione utilizzati per i vari motivi (violazione di legge, nullità, omesso esame di fatto decisivo); la Corte ha ritenuto fondato il primo motivo ai sensi dell'art. 360 e ha assorbito gli altri.

  • D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, artt. 31 e 61

    Richiamati dai motivi relativi a trasmissione tardiva della data di udienza e nullità della sentenza; la Corte non ha deciso nel merito su questi profili poiché ha ritenuto risolutiva la questione del termine di impugnazione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 77

    Norma richiamata nei motivi relativi alla legittimità dell'iscrizione ipotecaria da parte dell'agente della riscossione; la Corte ha assorbito tali questioni in ragione dell'accoglimento del primo motivo.

  • Codice civile, art. 170

    Richiamato nei motivi attinenti alla situazione del fondo patrimoniale e all'eventuale estraneità dei debiti ai bisogni familiari; non esaminato dalla Corte per assorbimento.

  • D.L.vo 22 luglio 1999 n. 261

    Richiamato come norma invocata nei motivi di nullità; la Corte non ha statuito nel merito su tale censura.

  • D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, art. 22

    Richiamato nei motivi relativi alla notificazione del ricorso originario mediante servizio postale privato; non esaminato per assorbimento.

  • D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8-bis

    Norma richiamata procedimentalmente per motivare la decisione in camera di consiglio (causa decisa senza discussione orale).

  • D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, art. 16, comma 3

    Richiamato procedimentalmente in relazione alla disciplina delle proroghe e decisione in camera di consiglio.

  • Legge 31 agosto 2022 n. 130, art. 1, comma 1, lett. a

    Citata per indicare la nuova denominazione/organizzazione (Commissione divenuta Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania) alla quale è stato rinviato il procedimento.

Massime di principio

  • Per stabilire quale termine di impugnazione applicare (testo originario o testo novellato) occorre guardare alla data di instaurazione del giudizio di primo grado: le modifiche processuali si applicano solo ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della norma che le introduce.
  • La decorrenza e la scadenza del termine lungo devono tenere conto degli eventuali allungamenti derivanti dalla sospensione feriale; la tempestività delle notifiche va valutata rispetto alla ricezione/efficacia formale dell'atto.
  • Se la Corte di merito decide sulla base di una erronea interpretazione della normativa processuale fondamentale (ad es. retroattività di una novella), la cassazione può essere accolta con rinvio per nuovo esame sugli altri profili sostanziali e procedurali.
  • Questioni di nullità di notificazioni o di comunicazioni di udienze e profili relativi alla legittimità di strumenti cautelari (es. iscrizione ipotecaria sul fondo patrimoniale) richiedono prove e valutazioni di merito; tuttavia tali questioni possono rimanere inesaminate se la Corte ritiene decisiva una questione preliminare di diritto processuale.
  • In casi simili è essenziale documentare con precisione le date rilevanti (data di deposito del ricorso originario, data di pubblicazione della sentenza di primo grado, data di notifica e di ricezione degli atti di impugnazione) per determinare la correttezza temporale delle impugnazioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.