Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34003/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma che aveva rigettato il suo appello avverso la decisione di primo grado, relativa all'iscrizione di ipoteca su un immobile per complessivi €15.714,00 fondata su un credito di €7.587,00 derivante da cartelle/ intimazioni per tributi erariali. Il ricorso per cassazione era articolato in sei motivi, tutti di natura processuale e probatoria: (A) carenza/ apparente motivazione della sentenza di appello (violazione art. 132 c.p.c.); (B) omissione di pronuncia sui motivi di appello e violazione del diritto di difesa (art. 112 c.p.c., disp. att. 118, art.24 Cost.); (C) mancata pronuncia sul difetto di notificazione dell'intimazione di pagamento (art.50 DPR 602/1973); (D) omissione sulla eccezione di nullità dell'iscrizione di ipoteca per credito inferiore al minimo previsto (€8.000); (E) inosservanza dell'onere probatorio dell'agente della riscossione circa la perfezione della notifica delle cartelle (art. 2697 c.c., norme di procedimento); (F) omissione di pronuncia sull'eccezione di prescrizione del credito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (mancanza/ apparente carenza di motivazione) ritenendolo fondato e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio (ora Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio) in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. In sostanza la Corte ha ritenuto che la motivazione d'appello si fosse limitata ad una acritica adesione alla decisione di primo grado senza adeguata esposizione delle ragioni che giustificassero il rigetto dell'appello, rendendo impossibile il controllo del percorso logico-giuridico.

Norme richiamate

  • art. 132 cod. proc. civ.

    Richiama il parametro relativo alla forma e contenuto della motivazione della decisione; la Corte ha ritenuto violato il principio di adeguata motivazione

  • art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

    art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

    Fondamento di cassazione per nullità della sentenza per carenza o apparente motivazione; la Corte l'ha applicato per censurare la motivazione d'appello

  • art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    Invocato rispetto all'omessa pronuncia su questioni dedotte in gravame; norma che consente la cassazione per omessa, incompleta o contraddittoria motivazione su punti decisivi

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Riferito al dovere del giudice di decidere sulle questioni poste dalle parti e alla esigenza che le decisioni siano adeguatamente motivate rispetto ai motivi di gravame

  • 118 disp. att. cod. proc. civ.

    118 disp. att. cod. proc. civ.

    Richiamata in relazione all'organizzazione del processo e alle modalità di decisione; utilizzata per sostenere l'obbligo del giudice di appello di affrontare i motivi di gravame

  • art. 24 Cost.

    Riferimento al diritto di accesso al giudice e alla tutela giurisdizionale effettiva; invocato per contestare omissioni che ledano il diritto di difesa

  • art. 50, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

    art. 50, comma 2, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

    Norma richiamata in relazione agli adempimenti di notifica dell'intimazione di pagamento; la questione rileva sull'onere probatorio dell'agente della riscossione

  • D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, art. 2

    D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, art. 2

    Richiamato come norma di riferimento del processo tributario e per definire l'ambito delle questioni devolute al giudice tributario

  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, artt. 77 e 86

    D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, artt. 77 e 86

    Norme del sistema della riscossione coattiva e della procedura esecutiva fiscale; richiamate in relazione alla legittimità delle azioni di riscossione e relative garanzie

  • artt. 115, 116 e 139 cod. proc. civ.

    artt. 115, 116 e 139 cod. proc. civ.

    Richiamati nell'ambito delle regole sulla valutazione e ammissibilità delle prove e sull'onere di allegazione; la censura riguarda la mancata valutazione degli elementi probatori

  • art. 2697 cod. civ.

    Principio sull'onere della prova: il creditore (qui l'agente della riscossione) deve provare gli atti di notifica e la perfezione della procedura di riscossione

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Parametro costituzionale che impone il 'minimo costituzionale' di motivazione delle sentenze; la Corte lo usa per valutare la sufficienza logico-giuridica della motivazione

Massime di principio

  • La Corte d'appello deve motivare autonomamente le ragioni della conferma o del rigetto dell'appello: la mera adesione acritica alla decisione di primo grado è insufficiente e può comportare cassazione per carenza o apparente motivazione.
  • La motivazione 'per relationem' è ammessa solo se autosufficiente: l'appello deve comunque contenere elementi che consentano di ricostruire il percorso argomentativo e la valutazione critica delle deduzioni di parte.
  • Quando la sentenza d'appello omette di affrontare questioni rilevanti sollevate in gravame (notificazioni, prescrizione, nullità dell'atto), ciò costituisce motivo di cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, salvo che l'omissione non sia manifestamente irrilevante.
  • In controversie di riscossione fiscale l'agente della riscossione ha l'onere di provare la regolarità delle notificazioni e degli adempimenti (anche tramite avviso di ricevimento); l'insufficienza probatoria può rilevare ai fini dell'annullamento degli atti esecutivi quali l'iscrizione ipotecaria.
  • Se la Cassazione accoglie un motivo principale (es. carenza di motivazione) gli altri motivi possono essere dichiarati assorbiti e la causa rinviata per nuovo esame in diversa composizione.
  • Per chi agisce in simili controversie, è raccomandabile dedurre e documentare specificamente le irregolarità di notifica, gli eventuali vizi formali dell'iscrizione ipotecaria (compreso il rispetto dei limiti quantitativi) e la prescrizione, e sollecitare il giudice d'appello a pronunciarsi espressamente su questi punti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.