Cassazione Civile, Sentenza n. 34004/2022 del 18/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma che aveva confermato il rigetto dell'opposizione avverso l'iscrizione di ipoteca su un immobile per debiti tributari (importo iscrizione ipotecaria 55.432,76 euro, corrispondente a un credito di 27.716,38 euro). Il ricorrente deduceva, tra l'altro: nullità della motivazione della sentenza di appello (motivazione carente e apparente); omessa pronuncia sugli specifici motivi di appello (tra cui il difetto di notifica dell'intimazione di pagamento e la mancata prova del perfezionamento della notifica delle cartelle mediante avviso di ricevimento); eccezione di prescrizione del credito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (violazione dell'art. 132 c.p.c. e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.), ritenendo la motivazione della sentenza d'appello manifestamente insufficiente e sostanzialmente aderente in modo acritico alla decisione di primo grado. Per assorbimento dei restanti motivi il ricorso è stato dichiarato in parte assorbito; la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio (ora Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio) in diversa composizione. Condanna alle spese del giudizio di legittimità a carico della controricorrente.
Norme richiamate
art. 132 cod. proc. civ.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione: il giudice d'appello deve motivare adeguatamente la decisione, non limitandosi ad una acritica adesione alla sentenza di primo grado.
art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
Base normativa della cassazione per nullità della sentenza per carenza o apparente motivazione; la Corte lo applica per annullare decisioni d'appello con motivazioni inidonee a rivelare la ratio decidendi.
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Richiamato nei motivi relativi a violazione o falsa applicazione di norme di diritto: consente la censura per errata interpretazione o applicazione di norme nel giudizio d'appello.
art. 112 cod. proc. civ.
Invocato quale principio relativo all'esame dei motivi e della funzione nomofilattica: il giudice d'appello deve affrontare e valutare le ragioni di gravame e le allegazioni difensive.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Richiamato unitamente ad altre garanzie procedurali per sottolineare l'obbligo di esame delle questioni proposte in appello.
art. 24 Cost.
Riferimento costituzionale al diritto alla difesa e alla necessità che il giudizio d'appello rispetti il contraddittorio e la valutazione delle posizioni delle parti.
art. 50, comma 2, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
Norma richiamata in relazione alle notifiche degli atti di riscossione; il ricorrente lamentava omissione di pronuncia sul difetto di notificazione dell'intimazione di pagamento.
artt. 115, 116 e 139 cod. proc. civ.
Richiamati come regole sul procedimento probatorio e sulla valutazione delle prove, invocate in relazione all'omessa valutazione da parte del giudice d'appello sulla prova del perfezionamento della notifica.
art. 2697 cod. civ.
Norma sull'onere della prova (onus probandi); il ricorrente contestava che l'agente della riscossione non avesse assolto all'onere di provare la validità della notifica.
art. 111, comma 6, Cost.
Principio costituzionale che impone un livello minimo di motivazione delle sentenze; la Corte lo richiama per qualificare la motivazione apparente come vizio insanabile.
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23 comma 8-bis
Norma richiamata nel contesto procedurale per attestare che la causa è stata decisa in pubblica udienza su richiesta di discussione orale.
D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, art. 16 comma 3
Menziione formale nelle note procedurali relativa alla proroga delle udienze pubbliche, richiamata nel provvedimento di udienza.
Legge 31 agosto 2022 n. 130, art. 1 comma 1 lett. a
Norma che ha rinominato/riorganizzato gli organi del contenzioso tributario; richiamata nella disciplina del rinvio alla competente Corte di Giustizia Tributaria.
Massime di principio
- La Corte d'appello non può limitarsi ad aderire 'acriticamente' alla sentenza di primo grado: la motivazione per relationem è ammessa solo se la decisione d'appello risulta autosufficiente e dà conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma rispetto ai singoli motivi di gravame.
- Una motivazione che non consente di ricostruire la ratio decidendi configura vizio di 'motivazione apparente' e legittima la cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
- Quando il ricorso in Cassazione accoglie un motivo principale di vizio motivazionale, gli altri motivi spesso risultano assorbiti e la sentenza viene cassata con rinvio per nuovo esame in diversa composizione.
- Nei procedimenti di riscossione tributaria, le contestazioni sulla notifica delle cartelle e delle intimazioni di pagamento impongono che l'agente della riscossione provi il perfezionamento della notifica (es. invio e ricevuta A/R); l'omessa valutazione di tale prova può costituire motivo decisivo.
- Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe è utile: a) dedurre chiaramente la carenza motivazionale dell'atto d'appello; b) chiedere espressamente al giudice di pronunciarsi su ogni motivo, in particolare su notifica e prescrizione; c) produrre o sollecitare la produzione di documenti probatori relativi alla notifica (avviso di ricevimento, ricevute di spedizione); d) chiedere discussione orale quando la questione di motivazione/prova è centrale.
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