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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17345/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Ivrea. I reati contestati erano quelli di cui agli artt. 116, commi 15 e 17, del d.lgs. 285/1992 e 4 della l. 110/1975. Il ricorso articolava tre censure: nel primo motivo si denunciava violazione di legge per la mancata notifica alla difesa dell'avviso di deposito delle conclusioni scritte del Procuratore generale, richiamando gli artt. 178, comma 1, lett. c), 598-bis e 127 c.p.p.; nel secondo motivo si contestava, per violazione di legge e vizio di motivazione, l'affermazione di responsabilità quanto alla giustificazione del porto degli oggetti atti ad offendere rinvenuti; nel terzo motivo si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel procedimento cartolare disciplinato dalla riforma Cartabia, non sussiste più l'obbligo di comunicazione alle altre parti delle conclusioni del pubblico ministero né nel giudizio di appello ex art. 598-bis c.p.p. né in cassazione ex art. 611 c.p.p., essendo sufficiente il deposito delle richieste e spettando alle parti richiederne copia. Ha giudicato manifestamente infondati il secondo e il terzo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva dato risposta logica e adeguata sia sulla mancanza di una immediata e credibile giustificazione del porto degli oggetti sia sulla non concedibilità dell'art. 131-bis c.p. in ragione delle modalità della condotta. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 285/1992

    indicati come norme incriminatrici poste a base della condanna confermata in appello

  • art. 4 l. 110/1975

    indicata come ulteriore norma incriminatrice relativa al porto di oggetti atti ad offendere

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    invocato dal ricorrente per dedurre una nullità derivante dalla mancata notifica dell'avviso di deposito delle conclusioni del P.G.

  • art. 598-bis c.p.p.

    richiamato per escludere, nel procedimento cartolare di appello, l'obbligo di comunicazione alle parti delle conclusioni del pubblico ministero

  • art. 127 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza processuale sulla mancata comunicazione dell'avviso

  • art. 611 c.p.p.

    menzionato dalla Corte per affermare che, anche nel giudizio di cassazione, non è prevista la comunicazione alle parti delle conclusioni del P.G.

  • art. 131-bis c.p.

    invocato per la richiesta di particolare tenuità del fatto, ritenuta manifestamente infondata alla luce delle modalità della condotta

  • art. 624 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo fornito

Massime di principio

  • Nel procedimento cartolare disciplinato dalla riforma Cartabia, la mancata comunicazione alla difesa del deposito delle conclusioni del pubblico ministero non integra più una nullità, perché per appello e cassazione è previsto soltanto il deposito delle richieste, mentre le parti possono prenderne visione o richiederne copia in cancelleria.
  • La censura che si limiti a prospettare una diversa lettura del materiale fattuale rispetto a quella compiuta dai giudici di merito è inammissibile in cassazione quando la motivazione impugnata sia logica, coerente e conforme ai principi di diritto applicabili.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il giudice di merito può negare la particolare tenuità del fatto valorizzando le modalità concrete della condotta, specie se esse esprimono un grado di offensività non compatibile con la causa di non punibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella sua determinazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

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