Cassazione Penale, Ordinanza n. 17135/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del GIP emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. in relazione alla detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Con unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata declaratoria di assoluzione ex art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza l'illegalità conseguente della pena applicata. La Corte ha però rilevato che, contro la sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., mentre la censura proposta atteneva alla carenza di motivazione sulla mancata assoluzione, profilo estraneo ai motivi consentiti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta. Ha precisato che l'impugnazione non rientrava tra i motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non riguardava né l'espressione della volontà dell'imputato, né il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, né l'erronea qualificazione giuridica del fatto, né l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
norma di riferimento per la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto dell'impugnazione
art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
criterio procedurale richiamato per la trattazione del ricorso avverso sentenza di patteggiamento
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
prevede l'ammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi tassativi: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza
art. 129 cod. proc. pen.
norma invocata dal ricorrente per chiedere il proscioglimento immediato, ma la censura è stata ritenuta non deducibile nei limiti del ricorso contro il patteggiamento
art. 616 cod. proc. pen.
disciplina le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria
L. 23 giugno 2017, n. 103
fonte che ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta le censure proponibili in cassazione sono soltanto quelle espressamente e tassativamente indicate dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni motivo diverso è inammissibile.
- La deduzione della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. o di vizi motivazionali sul proscioglimento non integra, di per sé, uno dei motivi consentiti per ricorrere avverso il patteggiamento.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella causa dell'inammissibilità, seguono la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
- Nel giudizio di cassazione contro il patteggiamento, il controllo è limitato ai profili di volontà, correlazione, qualificazione giuridica del fatto e legalità della pena o della misura di sicurezza, senza riesame del merito del proscioglimento mancato.
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