Cassazione Penale, Ordinanza n. 17133/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato per plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente. Con l'unico motivo deduceva vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valorizzato la sua parziale rinuncia, tramite difensore munito di procura speciale, ad alcuni motivi di impugnazione, circostanza che avrebbe dovuto essere letta come indice di resipiscenza e quindi come elemento favorevole ai fini del riconoscimento delle attenuanti. La Corte d'appello, per contro, aveva sì considerato positivamente la condotta processuale e rideterminato il trattamento sanzionatorio, riducendo l'aumento di pena per la continuazione, ma aveva mantenuto il diniego delle attenuanti generiche in ragione della gravità dei fatti, consistiti in cessioni di droghe anche pesanti, e della genericità della richiesta difensiva. La Corte di cassazione ha ritenuto che la rinuncia a taluni motivi di appello integri una scelta difensiva non connotata, di per sé, da meritevolezza ai fini delle attenuanti generiche, e che sia legittimo il diniego quando la scelta processuale sia dettata da finalità utilitaristiche e non da effettiva resipiscenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non vi era assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il principio richiamato dalla Corte costituzionale. Non vi è stata modifica della condanna di merito già pronunciata in appello.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche non sono automaticamente riconoscibili per il solo fatto che l'imputato rinunci ad alcuni motivi di impugnazione; tale rinuncia, come strategia difensiva, non è di per sé sintomo di resipiscenza meritevole di apprezzamento favorevole.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La rinuncia parziale ai motivi di impugnazione costituisce, di regola, una scelta difensiva e non un elemento automaticamente valorizzabile come indice di positiva personalità o di resipiscenza ai fini dell'art. 62-bis c.p.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede una valutazione complessiva della personalità dell'imputato e dei fatti, sicché può essere legittimamente negato quando la gravità della condotta e la genericità delle allegazioni difensive prevalgono sugli aspetti favorevoli invocati.
- È legittimo negare le attenuanti generiche quando la collaborazione processuale o l'ammissione di responsabilità appaiano funzionali a finalità utilitaristiche e non espressive di autentico ravvedimento.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la sanzione pecuniaria, salvo che non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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