Cassazione Penale, Ordinanza n. 17136/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello, che in parziale riforma della decisione di primo grado lo aveva condannato per detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti (hashish e cocaina) ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. I sei motivi denunciavano: 1) violazione dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 e vizio di motivazione, sostenendo la gratuità della cessione, la possibile riferibilità della sostanza a un altro coimputato e la destinazione al consumo di gruppo; 2) violazione dell'art. 110 c.p., assumendo che si trattasse di responsabilità concorsuale riferibile ad altri soggetti e che il teste non avesse identificato con certezza l'imputato; 3) violazione dell'art. 131-bis c.p. per l'asserita erronea affermazione di abitualità delle condotte; 4) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento alla pena base; 5) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 6) mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ai sensi dell'art. 20-bis c.p., con motivazione ritenuta apodittica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi: la gratuità della cessione non esclude la tipicità della condotta; non ricorrevano i presupposti del consumo di gruppo; le dichiarazioni dei testimoni e dell'acquirente corroboravano la riferibilità della condotta all'imputato anche in concorso con altro soggetto; l'abitualità risultava da una pluralità di episodi (circa quindici); la pena base, già leggermente superiore al minimo edittale, era stata motivatamente confermata, con riduzione degli aumenti per continuazione; il diniego delle attenuanti generiche era desumibile implicitamente dal richiamo ai precedenti specifici e alla personalità; il mancato ricorso alle sanzioni sostitutive era giustificato dalla reiterazione delle condotte e dai precedenti penali specifici. Conseguentemente, oltre al pagamento delle spese, l'imputato è stato condannato al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La condotta di detenzione e cessione illecita di stupefacenti integra il reato indipendentemente dal carattere oneroso o gratuito della cessione; il consumo di gruppo non è configurabile se non ricorrono i relativi presupposti fattuali.
La responsabilità può essere concorsuale quando la sostanza risulti codetenuta e trafficata da più soggetti e le dichiarazioni testimoniali collochino l'imputato nella coppia di spacciatori.
La causa di non punibilità per particolare tenuità non è riconoscibile quando le condotte siano plurime e abituali, come nel caso di una serie significativa di episodi di spaccio.
Le attenuanti generiche possono essere motivate anche implicitamente mediante il richiamo ai criteri di valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato, inclusi precedenti specifici.
La sostituzione della pena detentiva breve è rimessa a un accertamento di fatto del giudice di merito, non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica.
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
Richiamato dalla difesa come norma asseritamente applicabile, ma ritenuto non decisivo ai fini dell'esclusione della punibilità per la cessione gratuita.
Massime di principio
- Nel reato di detenzione e cessione illecita di stupefacenti, la gratuità della cessione non esclude la tipicità della condotta, che resta penalmente rilevante a prescindere dal corrispettivo.
- Il consumo di gruppo è configurabile solo se risultano accertati i suoi presupposti tipici; in mancanza, la relativa allegazione difensiva non vale a escludere il reato.
- La responsabilità concorsuale in materia di spaccio può essere desunta da dichiarazioni testimoniali e dal complessivo contesto fattuale che collochi l'imputato stabilmente insieme a un altro soggetto nella gestione della cessione.
- La particolare tenuità del fatto è incompatibile con condotte connotate da abitualità, desumibile dalla pluralità degli episodi contestati.
- La determinazione della pena base e il diniego delle attenuanti generiche sono apprezzamenti di merito sindacabili in cassazione solo per manifesta illogicità o mancanza assoluta di motivazione; il diniego può risultare anche implicitamente dal richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. e ai precedenti specifici.
- La mancata applicazione di una sanzione sostitutiva è legittima quando il giudice di merito valorizzi la reiterazione delle condotte e i precedenti penali specifici, trattandosi di valutazione di fatto non censurabile se adeguatamente motivata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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