Cassazione Penale, Ordinanza n. 17132/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione per detenzione a fini di spaccio di cocaina, nell'ambito dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. Con un unico motivo deduce vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, contestando il giudizio di bilanciamento tra le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla recidiva contestata. Sostiene che vi sarebbe una contraddizione tra il riconoscimento della lieve entità del fatto e il richiamo, ai fini della pena, alla "effettiva gravità della condotta".
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene che la doglianza investa un apprezzamento di merito, non censurabile in sede di legittimità quando sia sorretto da motivazione congrua e non viziata logicamente. Richiama il principio per cui il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è riservato al giudice di merito e, se adeguatamente motivato anche solo mediante alcuni parametri dell'art. 133 c.p., non richiede un'analitica esposizione dei criteri adottati. La Corte osserva che il giudice di appello ha motivato il diniego della prevalenza delle attenuanti facendo leva sulla gravità concreta della condotta, in relazione alla detenzione di due involucri contenenti ciascuno 100 grammi di cocaina, nonostante le dichiarazioni autoaccusatorie e la consegna della sostanza agli operanti. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
viene richiamato come base della contestazione per detenzione di cocaina a fini di spaccio in ipotesi di lieve entità.
è indicato come parametro valutativo utilizzabile dal giudice di merito per la motivazione del giudizio di bilanciamento e della determinazione della pena.
disciplina le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
viene richiamata per escludere l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità e legittimare la condanna alla sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti appartiene al potere discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e logicamente coerente.
- Ai fini della determinazione della pena, il giudice può valorizzare anche solo alcuni dei criteri di cui all'art. 133 c.p., senza necessità di un'analitica esposizione di tutti i parametri considerati.
- Non è di per sé contraddittorio riconoscere la lieve entità del fatto e, al tempo stesso, utilizzare la concreta gravità della condotta per negare la prevalenza delle attenuanti generiche nel bilanciamento con la recidiva.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, conseguono la condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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