Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 17137/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello ha confermato/riqualificato la responsabilità di due imputati in relazione a plurimi episodi di cessione e acquisto di sostanza stupefacente: per un primo imputato, cessione di campioni di marijuana e hashish come "provini" per un eventuale successivo acquisto e consegna di circa 1 kg di hashish; per il secondo, acquisto di circa 100 grammi di marijuana in due occasioni destinate allo spaccio. Il primo imputato ha proposto due motivi: ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sulla riconduzione dei fatti all'art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990, sostenendo che mancava il sequestro della droga e che non vi fossero prove univoche di colpevolezza; ha inoltre contestato il diniego della lieve entità ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, sostenendo che si trattava solo di quantitativi minimali, assaggi o provini. Il secondo imputato ha dedotto due censure sul trattamento sanzionatorio: ha contestato la determinazione della pena base, ritenuta troppo elevata rispetto al minimo edittale nonostante la riqualificazione ex comma 5 e le attenuanti generiche; ha inoltre contestato l'aumento della pena pecuniaria per la continuazione, sostenendo che anche la multa dovesse essere ridotta in proporzione alla diminuzione applicata alla pena detentiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per il primo imputato ha rilevato che le doglianze erano meramente fattuali e reiterative di questioni già esaminate dai giudici di merito: la prova dei fatti emergeva dalle intercettazioni ambientali e telefoniche e dalla ricostruzione delle consegne tramite emissario. Ha ritenuto infondato anche il motivo sulla lieve entità, valorizzando la pluralità degli episodi, l'organizzazione impiegata e il fatto che la condotta era stata tenuta mentre l'imputato era sottoposto a detenzione domiciliare per fatti di narcotraffico. Per il secondo imputato ha osservato che la Corte territoriale aveva già accolto l'appello, riqualificando i fatti ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 e concedendo le attenuanti generiche; la pena base, collocata sotto la media edittale, era adeguatamente giustificata dalla quantità della sostanza, dal valore commerciale e dalla non occasionalità della condotta. Quanto alla multa, la riduzione operata era già pari a un terzo, sicché la doglianza era infondata. A seguito dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, in assenza di cause di esclusione della colpa nell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990

    La Corte richiama la disposizione nel contesto della qualificazione della cessione di stupefacente; nel caso concreto però rileva soprattutto che le censure sull'affermazione di responsabilità erano fattuali e non deducibili in cassazione.

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990

    La lieve entità è esclusa quando, pur a fronte di quantitativi non elevati, la condotta presenti pluralità di episodi, uso di organizzazione e contesto criminale significativo; il dato ponderale non è di per sé decisivo.

  • art. 62 bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono incidere anche sulla pena pecuniaria; nel caso concreto la multa è stata ridotta di un terzo, sicché la doglianza sul punto è stata ritenuta infondata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone l'assenza di cause di esclusione della colpa nella determinazione della stessa.

Massime di principio

  • Le censure di legittimità che si risolvono in una mera rilettura del compendio probatorio sono inammissibili quando la motivazione di merito sia logica e coerente, specie se la prova deriva da intercettazioni e da elementi convergenti.
  • Ai fini della lieve entità nei reati in materia di stupefacenti, il dato quantitativo non è decisivo: occorre valutare complessivamente mezzi, modalità, circostanze dell'azione e abitualità della condotta; la presenza di una struttura organizzata o di più episodi può escludere il comma 5.
  • La disponibilità di sostanza per "provini" o campioni non esclude automaticamente la rilevanza penale della cessione, se il contesto probatorio dimostra che si tratta di episodi di spaccio o di anticipazione di successive forniture.
  • La determinazione della pena al di sotto della media edittale non richiede una motivazione particolarmente analitica, purché il giudice dia conto, anche sinteticamente, degli elementi rilevanti per la quantificazione.
  • La riduzione per attenuanti generiche può riflettersi sia sulla pena detentiva sia sulla pena pecuniaria, ma la doglianza è infondata se la diminuzione effettivamente applicata è già proporzionalmente coerente.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, in difetto di assenza di colpa, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.