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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17134/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la condanna di primo grado per detenzione di 9 involucri di cellophane termosaldati contenenti 16,30 grammi di cocaina, destinata alla successiva cessione, rinvenuti occultati sotto i coppi del tetto della sua abitazione insieme a un bilancino di precisione. Deduce, con un primo motivo, vizio di motivazione e travisamento della prova; con un secondo motivo, violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, sostenendo che questa sarebbe stata fondata esclusivamente sulla sua residenza nell'abitazione in cui si trovavano anche altri soggetti e dove lo stupefacente è stato rinvenuto. La doglianza mira a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e a prospettare ricostruzioni alternative dei fatti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente riproponesse censure di merito già esaminate dai giudici di appello, chiedendo una diversa lettura delle emergenze istruttorie, attività non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la motivazione della Corte territoriale era congrua, fondata su risultanze dibattimentali oggettive e non manifestamente illogica. In particolare, la presenza di altri due soggetti nell'abitazione e di rumori percepiti dagli operanti non escludeva la riferibilità del fatto all'imputato, che si trovava in detenzione domiciliare presso la stessa abitazione, vi era sempre presente e dunque conosceva i luoghi idonei a occultare la droga; da ciò il giudizio di ragionevolezza circa il suo coinvolgimento nell'occultamento dello stupefacente o nell'indicazione del nascondiglio. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La fattispecie concreta riguarda la detenzione di sostanza stupefacente destinata alla cessione, riconducibile alla disciplina penale in materia di stupefacenti.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non consegue ove vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito attraverso la mera riproposizione di censure fattuali già esaminate dai giudici di merito.
  • La deduzione di vizio di motivazione o travisamento della prova non è ammissibile quando la sentenza impugnata presenti una motivazione congrua, logicamente coerente e fondata su elementi istruttori oggettivi.
  • La presenza nell'abitazione di terzi soggetti o di elementi compatibili con un'azione altrui non esclude, di per sé, la responsabilità dell'imputato quando questi sia stabilmente presente nel luogo e vi siano ulteriori indici di conoscenza e disponibilità del nascondiglio dello stupefacente.
  • Ai fini della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la condanna alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. richiede l'assenza di una causa di esonero per mancanza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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