Cassazione Penale, Sentenza n. 35900/2025 del 04/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Brescia che, in rinnovazione di istanza, aveva riconosciuto il diritto alla riparazione per errore giudiziario ex art. 643 c.p.p. in favore di Imane Moumni (erede del deceduto Abdelghani Fatih) e di altri aventi diritto, quantificando l'indennizzo in complessivi euro 99.080,00. Il Ministero ha contestato: (i) la presunta inefficacia e preclusione per giudicato di una precedente ordinanza che aveva dichiarato l'istanza inammissibile 'allo stato' per carenza di documentazione; (ii) la violazione delle norme sulla concentrazione delle domande (art. 646 c.p.p.) e la decadenza; (iii) la qualificazione erronea della domanda come riparazione per errore giudiziario invece che come riparazione per ingiusta detenzione (art. 314 c.p.p.), con conseguente illegittimità della riparazione per periodi di pena definitiva; (iv) la liquidazione dell'indennizzo anche a favore di congiunti non intervenuti in giudizio; (v) il fatto che la revisione aveva disposto proscioglimento solo per parte delle imputazioni, per cui la riparazione sarebbe indebita per la restante parte di detenzione.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha ritenuto corretta la qualificazione della domanda come istanza di riparazione per errore giudiziario ex art. 643 c.p.p., valutando il contenuto effettivo dell'istanza e non solo la sua intitolazione. Ha precisato che la precedente ordinanza che aveva dichiarato l'istanza inammissibile 'allo stato' non costituiva giudicato di merito e non impediva la nuova istanza corredata dei documenti richiesti, purché proposta nei termini decadenziali. La Corte ha confermato che gli istituti di riparazione per errore giudiziario e per ingiusta detenzione sono distinti quanto a presupposti, misure del ristoro e regime della colpa. Ha osservato che, in caso di morte del condannato, i prossimi congiunti hanno un diritto 'iure proprio' alla somma commisurata al danno del de cuius e che la liquidazione viene commisurata al pregiudizio del defunto; pertanto l'eventuale ripartizione tra congiunti non altera l'ammontare complessivo. Pur rilevando che la Corte territoriale aveva liquidato quote anche a favore di congiunti non intervenuti (errore formale), la Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile per carenza di interesse del Ministero. Infine ha respinto la censura relativa al proscioglimento parziale, rilevando che la Corte d'appello aveva effettivamente detratto dal computo della riparazione il periodo di detenzione relativo alla parte non oggetto di revisione. Condanna il Ministero al pagamento delle spese processuali e al rimborso delle spese di giudizio a favore di Moumni.
Norme richiamate
Disciplina la riparazione per errore giudiziario a favore di chi, condannato con sentenza irrevocabile, venga poi prosciolto in sede di revisione; la misura dell'indennizzo è commisurata alla durata dell'espiazione e alle conseguenze personali e familiari; la colpa grave ostativa deve aver causato l'errore giudiziario.
Regola la riparazione per ingiusta detenzione subita in conseguenza di misure cautelari; ha presupposti diversi dall'art. 643 e prevede un tetto risarcitorio ancorato al periodo di detenzione e regole più stringenti sulla colpa.
Indica i soggetti che, in caso di morte del condannato, possono chiedere la riparazione (coniuge, discendenti, ascendenti, fratelli e sorelle, affini entro il primo grado e adottati) e attribuisce loro un diritto 'iure proprio' commisurato a quello del de cuius.
Stabilisce il termine e le modalità per proporre la domanda di riparazione (due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione) e l'onere di depositare documenti; ammette intervento degli altri aventi diritto.
Prevede l'obbligo di notifica della cancelleria agli interessati e la possibilità di concentrare nel medesimo giudizio le domande dei vari aventi diritto; regola termini decadenziali per l'intervento degli altri soggetti.
Riferimento procedurale sugli effetti della pronuncia di riparazione (disciplinare dell'esecuzione della somma riconosciuta).
art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale in tema di qualificazione del reato di detenzione di sostanze stupefacenti; rilevante per stabilire se la fattispecie iniziale consentisse custodia cautelare.
art. 568 comma 4 cod. proc. pen.
Principio di interesse ad impugnare; l'impugnante deve avere interesse concreto e attuale all'accoglimento del gravame.
art. 24 Cost.
Principio secondo cui la legge determina condizioni e modi per reagire all'errore giudiziario; giustifica la disciplina speciale della riparazione.
pronunce Corte Costituzionale nn. 310/1996 e 219/2008
Giurisprudenza costituzionale che ha esteso la portata dell'art. 314 in casi specifici (erroneo ordine di esecuzione e prolungamento della custodia rispetto alla pena) rafforzando la tutela per la ingiusta detenzione.
Regola l'onere della prova nel processo civile; richiamata nella discussione sulla natura civilistica di taluni profili della riparazione.
Norma sulla prescrizione dei diritti; richiamata a supporto di argomenti processuali relativi alla decadenza e ai termini.
Riferimento procedurale in tema di efficacia e giudicato; citata dal Ministero ma la Corte ha distinto la natura dell'ordinanza di inammissibilita 'allo stato' da una pronuncia di merito.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra riparazione per errore giudiziario (art. 643 c.p.p.) e riparazione per ingiusta detenzione (art. 314 c.p.p.): hanno presupposti, misura dell'indennizzo e regime della colpa diversi.
- Un'ordinanza che dichiara l'istanza inammissibile 'allo stato' per carenza documentale non vale come giudicato di merito: è possibile riproporre la domanda corretta nei termini decadenziali (art. 645 c.p.p.).
- In caso di morte del condannato, i prossimi congiunti hanno un diritto 'iure proprio' all'indennizzo commisurato al danno del defunto; se solo un congiunto presenta domanda, ottiene l'intera somma; se più congiunti intervengono, la somma va ripartita.
- La Corte della riparazione può utilizzare sia criteri equitativi sia criteri risarcitori per quantificare l'indennizzo, tenendo conto della natura indennitaria e risarcitoria dell'istituto.
- La mancata partecipazione di alcuni aventi diritto non impedisce che, a seguito di domanda valida, la riparazione venga riconosciuta; contestazioni sulla ripartizione tra congiunti possono essere superate quando l'ammontare complessivo resta quello dovuto al de cuius.
- Per impugnare, il ricorrente deve dimostrare interesse concreto e attuale alla rimozione della statuizione; il Ministero può trovare limiti di legittimazione a impugnare questioni che non ledono la sua sfera giuridica concreta.
- Il giudice della riparazione ha poteri officiosi più ampi rispetto al processo civile e può acquisire documenti conosciuti o conoscibili dalle parti per decidere correttamente la domanda.
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