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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35910/2025 del 04/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorsi per cassazione proposti contro la sentenza della Corte di appello di Firenze del 30/01/2025. I ricorrenti, con due difese diverse, deducono: (a) violazioni procedurali relative alla notificazione del decreto di citazione in appello e alla mancata osservanza del termine dilatorio (eccezione principale nel ricorso di Pierpaolo Santini per Zefi Dorjan); (b) improcedibilità per superamento dei termini massimi del giudizio di impugnazione ai sensi dell'art. 344-bis cod.proc.pen. (ricorso di Santini); (c) errata valutazione e inottemperanza dell'obbligo di motivazione in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con omissione di considerare il comportamento processuale collaborativo e l'incensuratezza degli imputati (motivo comune e motivo unico prospettato dall'avv. Michele Ciappi per entrambi). Inoltre è stata formulata richiesta di rinvio dell'udienza per impedimento del difensore causato da sciopero dei trasporti.

La decisione

La Corte ha rigettato l'istanza di rinvio, ritenendo lo sciopero non costituente impedimento assoluto essendo stato preannunciato e fronteggiabile con alternative. Sui motivi di merito la Corte ha ritenuto i ricorsi inammissibili e manifestamente infondati: la contestata nullità per mancata notifica non ha impedito la regolarità del processo posto che la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161 c.4 c.p.p. e l'avviso orale di rinvio al difensore sono stati ritenuti idonei a garantire i diritti di difesa; la questione relativa all'improcedibilità ex art. 344-bis è stata respinta perché la norma è processuale e di applicazione temporale secondo tempus regit actum, dunque non retroattiva nelle ipotesi dedotte; la valutazione negativa delle attenuanti generiche è stata ritenuta legittima in quanto il giudice del rinvio ha pieni poteri di riesame e ha motivato l'assenza di elementi di segno positivo a fronte della gravità e del disvalore sociale della condotta. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, cod.proc.pen.

    Norma relativa ai motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha valutato i motivi ai sensi delle lettere indicate e ne ha ritenuto l'assunto manifestamente infondato o inammissibile

  • art. 161, comma 4, cod.proc.pen.

    La notifica al difensore di fiducia secondo questa disposizione è idonea, unitamente all'avviso orale al difensore, a garantire la conoscenza dell'udienza da parte dell'imputato e a rappresentare valida modalità nelle ipotesi di notificazione 'impossibile'

  • art. 601, comma 3, cod.proc.pen.

    Termine dilatorio per comparire in appello: la violazione non comporta automaticamente nullità insanabile se il giudice rinvia concedendo un nuovo termine rispettoso della norma; la nullità derivante dal mancato rispetto del termine è qualificata e rilevabile entro i termini processuali previsti

  • art. 344-bis cod.proc.pen.

    Norma sull'improcedibilità per durata massima del giudizio di impugnazione; la Corte ha richiamato il principio di irretroattività delle norme processuali (tempus regit actum) e le disposizioni transitorie che limitano l'applicazione della norma, escludendo la sua efficacia nel caso concreto così dedotto

  • art. 62-bis cod.pen.

    Regola la disciplina delle attenuanti generiche; la Corte ricorda che dopo la riforma non è sufficiente la mera incensuratezza per ottenere le attenuanti generiche, che richiedono elementi di segno positivo

  • art. 627, comma 3, cod.proc.pen.

    Disposizione richiamata in relazione all'obbligo motivazionale del giudice in ordine alle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che la motivazione data dalla Corte territoriale sia adeguata e conforme ai limiti richiesti

  • art. 11 preleggi

    Richiamato il principio di applicazione temporale della legge processuale, con effetto per l'avvenire e il principio tempus regit actum

  • art. 180 cod.proc.pen.

    Indicata la disciplina dei termini per eccepire nullità di ordine generale; la Corte osserva che la nullità relativa al termine dilatorio doveva essere rilevata nei termini previsti

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Norma che consente alla Corte, in caso di inammissibilità manifesta, di imporre ai ricorrenti il pagamento delle spese del procedimento, come fatto nella sentenza

  • art. 420 e ss. cod.proc.pen.

    Richiamate in relazione alla gestione delle assenze e delle notifiche in udienza e alla declaratoria di assenza; utilizzate per spiegare la procedura seguita dal giudice d'appello

Massime di principio

  • Richieste di rinvio per impedimento del difensore causato da scioperi o disservizi pubblici sono difficili da accogliere se lo sciopero era già preannunciato: il difensore deve provare l'impedimento assoluto e l'assenza di soluzioni alternative; la richiesta presentata last minute viene normalmente respinta
  • La notifica al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161 c.4 c.p.p., unitamente all'avviso orale al difensore in udienza, può essere considerata valida comunicazione all'imputato, soprattutto se il difensore ha l'onere e la possibilità di informare l'assistito e può essere domiciliatario
  • La violazione del termine dilatorio per comparire in appello integra una nullità che va eccepita nei termini previsti dall'ordinamento (art. 180 c.p.p. e prima della deliberazione della sentenza); la mancata eccezione nei termini rende la questione inammissibile
  • Le norme processuali di nuova introduzione si applicano secondo il principio tempus regit actum; l'improcedibilità per durata massima prevista da art. 344-bis non si applica retroattivamente se le condizioni transitorie della legge non sono soddisfatte
  • Nel giudizio di rinvio dopo annullamento per vizio di motivazione il giudice ha pieni poteri di cognizione e può rivedere le risultanze probatorie, ma non deve ripetere i vizi già censurati dalla Cassazione e deve motivare il proprio convincimento seguendo le indicazioni della sentenza di annullamento
  • Le attenuanti generiche non sono automatica conseguenza della mera assenza di precedenti: occorrono elementi di segno positivo, e il rifiuto di concederle può legittimamente fondarsi sull'evidenza di particolare gravità della condotta dell'imputato, purché il giudice dia motivazione adeguata

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