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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35897/2025 del 04/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per Cassazione articolato in tre motivi: (1) vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. e violazione dell'art. 62 c.p.p., perché la Corte d'appello avrebbe omesso di valutare prove attestanti che l'imputato non utilizzava i locali alla data dell'accertamento (20/08/2018), non aveva manomesso il contatore e le dichiarazioni rese agli ispettori ENEL non potevano essere utilizzate; (2) violazione delle norme processuali (artt. 516-519 e in particolare art. 522 c.p.p.) per difetto di correlazione tra accusa e sentenza: il capo di imputazione indicava il giorno 20/08/2018 mentre la Corte territoriale ha ritenuto la condotta estesa al periodo 08/04/2014 - 24/03/2016, con mutamento storico del fatto che ha inciso sul diritto di difesa; (3) contestazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. e della conseguente procedibilità, sostenendo che l'energia elettrica non sarebbe automaticamente un bene destinato a servizio pubblico e che mancava la querela.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il terzo motivo (procedibilità) e ha ritenuto fondato il secondo motivo relativo al difetto di correlazione tra accusa e sentenza: la Corte territoriale ha attribuito al ricorrente responsabilità su periodi diversi e anteriori rispetto alla data contestata senza seguire il procedimento previsto dagli artt. 516 e ss. c.p.p., incidendo sul diritto di difesa. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata a diversa sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo esame; le altre questioni dedotte nel primo motivo sono state assorbite dall'annullamento.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Il furto di energia elettrica è disciplinato dall'art. 624; il giudice ha richiamato la norma in relazione alla configurazione del reato contestato.

  • art. 625 cod. pen. n.2 e n.7

    L'aggravante n.7 è stata ritenuta applicabile quando il furto riguarda la rete di distribuzione dell'ente gestore, in quanto tale rete eroga un servizio destinato a utenze terminali indeterminate e di rilevanza pubblica; ciò determina la procedibilità d'ufficio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 624 c.p.

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato come base per il motivo di vizio di motivazione relativo all'omessa o insufficiente valutazione delle prove da parte della Corte territoriale.

  • art. 62 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla valutazione dell'utilizzo dei locali e dei benefici derivanti dalla manomissione; la Corte di legittimità ha assorbito la questione con l'annullamento per difetto di correlazione.

  • artt. 516-519 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione al necessario procedimento quando si intende modificare o ampliare la contestazione temporale del fatto; la Corte ha rilevato che non è stato rispettato il procedimento previsto per l'attribuzione di responsabilità su un periodo diverso da quello contestato.

  • art. 522 cod. proc. pen.

    La norma sulla nullità per difetto di correlazione tra accusa e sentenza è stata applicata: la divergenza temporale tra capo di imputazione e periodo ritenuto nella sentenza ha inciso sul diritto di difesa e ha determinato la nullità della sentenza impugnata.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato dalla Corte territoriale in relazione alla valutazione delle circostanze attenuanti e aggravanti; la Cassazione ha però ritenuto irrilevante questa valutazione dopo aver annullato la sentenza per nullità formale.

Massime di principio

  • La discrepanza tra la data/periodo indicato nell'imputazione e quello ritenuto determinante nella sentenza può determinare la nullità dell'atto ai sensi dell'art. 522 c.p.p. se tale differenza ha rilevanza per l'esercizio del diritto di difesa.
  • L'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. si applica quando il furto riguarda la rete di distribuzione dell'ente gestore e, in tale ipotesi, la procedibilità è d'ufficio (ultimo comma art. 624 c.p.).
  • Le modifiche o le estensioni della qualificazione temporale del fatto devono seguire il procedimento previsto dagli artt. 516 e ss. c.p.p.; l'omissione di tale procedimento può incidere sulla validità della sentenza.
  • Le dichiarazioni rese dall'indagato agli ispettori o a verificatori possono avere limiti probatori (divieto di testimonianza/uso), pertanto il loro utilizzo per attribuire consapevolezza o titolarità va valutato con attenzione rispetto alle regole probatorie.
  • In presenza di vizi formali sulla correlazione accusa-sentenza, le censure sul merito della motivazione possono essere assorbite dall'annullamento e dal rinvio per nuovo esame.

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