Cassazione Penale, Sentenza n. 35897/2025 del 04/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per Cassazione articolato in tre motivi: (1) vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. e violazione dell'art. 62 c.p.p., perché la Corte d'appello avrebbe omesso di valutare prove attestanti che l'imputato non utilizzava i locali alla data dell'accertamento (20/08/2018), non aveva manomesso il contatore e le dichiarazioni rese agli ispettori ENEL non potevano essere utilizzate; (2) violazione delle norme processuali (artt. 516-519 e in particolare art. 522 c.p.p.) per difetto di correlazione tra accusa e sentenza: il capo di imputazione indicava il giorno 20/08/2018 mentre la Corte territoriale ha ritenuto la condotta estesa al periodo 08/04/2014 - 24/03/2016, con mutamento storico del fatto che ha inciso sul diritto di difesa; (3) contestazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. e della conseguente procedibilità, sostenendo che l'energia elettrica non sarebbe automaticamente un bene destinato a servizio pubblico e che mancava la querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il terzo motivo (procedibilità) e ha ritenuto fondato il secondo motivo relativo al difetto di correlazione tra accusa e sentenza: la Corte territoriale ha attribuito al ricorrente responsabilità su periodi diversi e anteriori rispetto alla data contestata senza seguire il procedimento previsto dagli artt. 516 e ss. c.p.p., incidendo sul diritto di difesa. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata a diversa sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo esame; le altre questioni dedotte nel primo motivo sono state assorbite dall'annullamento.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Il furto di energia elettrica è disciplinato dall'art. 624; il giudice ha richiamato la norma in relazione alla configurazione del reato contestato.
art. 625 cod. pen. n.2 e n.7
L'aggravante n.7 è stata ritenuta applicabile quando il furto riguarda la rete di distribuzione dell'ente gestore, in quanto tale rete eroga un servizio destinato a utenze terminali indeterminate e di rilevanza pubblica; ciò determina la procedibilità d'ufficio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 624 c.p.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato come base per il motivo di vizio di motivazione relativo all'omessa o insufficiente valutazione delle prove da parte della Corte territoriale.
art. 62 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente in relazione alla valutazione dell'utilizzo dei locali e dei benefici derivanti dalla manomissione; la Corte di legittimità ha assorbito la questione con l'annullamento per difetto di correlazione.
artt. 516-519 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione al necessario procedimento quando si intende modificare o ampliare la contestazione temporale del fatto; la Corte ha rilevato che non è stato rispettato il procedimento previsto per l'attribuzione di responsabilità su un periodo diverso da quello contestato.
art. 522 cod. proc. pen.
La norma sulla nullità per difetto di correlazione tra accusa e sentenza è stata applicata: la divergenza temporale tra capo di imputazione e periodo ritenuto nella sentenza ha inciso sul diritto di difesa e ha determinato la nullità della sentenza impugnata.
art. 133 cod. pen.
Richiamato dalla Corte territoriale in relazione alla valutazione delle circostanze attenuanti e aggravanti; la Cassazione ha però ritenuto irrilevante questa valutazione dopo aver annullato la sentenza per nullità formale.
Massime di principio
- La discrepanza tra la data/periodo indicato nell'imputazione e quello ritenuto determinante nella sentenza può determinare la nullità dell'atto ai sensi dell'art. 522 c.p.p. se tale differenza ha rilevanza per l'esercizio del diritto di difesa.
- L'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. si applica quando il furto riguarda la rete di distribuzione dell'ente gestore e, in tale ipotesi, la procedibilità è d'ufficio (ultimo comma art. 624 c.p.).
- Le modifiche o le estensioni della qualificazione temporale del fatto devono seguire il procedimento previsto dagli artt. 516 e ss. c.p.p.; l'omissione di tale procedimento può incidere sulla validità della sentenza.
- Le dichiarazioni rese dall'indagato agli ispettori o a verificatori possono avere limiti probatori (divieto di testimonianza/uso), pertanto il loro utilizzo per attribuire consapevolezza o titolarità va valutato con attenzione rispetto alle regole probatorie.
- In presenza di vizi formali sulla correlazione accusa-sentenza, le censure sul merito della motivazione possono essere assorbite dall'annullamento e dal rinvio per nuovo esame.
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