Cassazione Penale, Sentenza n. 35899/2025 del 04/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Tripodi ha chiesto la riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. per l'ingiusta detenzione subita in custodia cautelare (30/07/2015 - 10/04/2018, 985 giorni) relativa al procedimento per l'omicidio di Patania Fortunato. La Corte d'appello aveva rigettato l'istanza ritenendo sussistente la colpa grave del Tripodi in ragione di due elementi: 1) un incontro documentato il 17/09/2011 con Battaglia Rosario, svolto il giorno prima dell'omicidio e caratterizzato da cautele sospette (uso di mediatore, lasciare telefoni sul davanzale, evitare contatti diretti); 2) lo stato di latitanza del Tripodi per quattro mesi al momento dell'esecuzione della misura. Tripodi contestava che tali elementi non integrassero colpa grave: l'incontro era neutro e spiegabile con legami familiari, la latitanza da sola non costituisce colpa grave e l'errore derivava dalla valutazione del Gip non addebitabile a lui; inoltre il giudice non avrebbe considerato la possibile colpa lieve e le iniziative del ricorrente successive alla misura (richieste di confronto con i testi). In cassazione il ricorrente deduceva violazione dell'art. 314 c.p.p. e carenza di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sul giudizio di riparazione sia limitato alla correttezza del procedimento logico-giuridico e che la Corte territoriale abbia adeguatamente motivato la valutazione sulla colpa grave. In particolare la Cassazione ha condiviso la valutazione della Corte d'appello secondo cui l'incontro del 17/09/2011, posto il giorno prima dell'omicidio e svolto con modalità evasive, aveva carattere di "frequentazione ambigua" e, pur non da sola, in concorso con la latitanza quadrimestrale poteva ragionevolmente ingenerare nell'autorità giudiziaria la convinzione della configurabilità del fatto e giustificare l'adozione/mantenimento della custodia cautelare. Perciò non è sorto il diritto alla riparazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; non è stata disposta la liquidazione delle spese dell'Avvocatura dello Stato per carenza di attività difensiva effettiva.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave
Stabilisce il diritto all'equa riparazione salvo che l'interessato abbia determinato per dolo o colpa grave l'instaurazione o il mantenimento della custodia cautelare; la colpa grave può derivare anche da "frequentazioni ambigue" e da comportamenti che, valutati ex ante, risultano idonei a trarre in inganno l'autorità giudiziaria.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Prevede i motivi di impugnazione in cassazione con riferimento alla carenza o insufficienza della motivazione (lett. b) e alla violazione di norme di diritto (lett. e)); nel caso la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse sufficientemente logica e completa.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita la esposizione dei motivi in cassazione nella misura necessaria per la decisione; utilizzato per la forma di enunciazione del motivo di ricorso.
Massime di principio
- Il diritto alla riparazione ex art. 314 c.p.p. è escluso se il richiedente ha concorso per dolo o colpa grave all'adozione o al mantenimento della custodia cautelare; la valutazione è compito del giudice di merito e il giudice della riparazione deve verificare compiutamente l'incidenza causale della condotta del richiedente.
- La "frequentazione ambigua" con soggetti indagati/condannati, soprattutto se collocata cronologicamente in modo significativo rispetto al reato e svolta con cautele sospette (modalità evasive, uso di mediatori, evitamento di comunicazioni dirette), può integrare colpa grave se risulta idonea a far ritenere ragionevole l'adozione della misura cautelare.
- La latitanza non costituisce di per sé colpa grave, ma può contribuire alla valutazione complessiva se, congiunta ad altri elementi (es. frequentazioni sospette), è idonea a ingenerare nell'autorità procedente la convincimento della pericolosità o della responsabilità del soggetto.
- Nel giudizio di riparazione il giudice deve valutare la condotta sia anteriore che successiva alla misura e appurare l'esistenza di un nesso causale tra la condotta e l'adozione della cautela; il comportamento posteriore del detenuto (es. collaborazione, richieste di confronti) può essere elemento mitigante da valorizzare.
- In situazioni simili, chi richiede la riparazione dovrebbe documentare l'assenza di nesso causale tra la propria condotta e la misura (contestualizzando incontri, provando legami familiari, dimostrando assenza di precauzioni evasive), evidenziare eventuali iniziative cooperative successive e argomentare perché eventuali errori siano attribuibili a valutazioni investigative/giudiziarie e non a proprie azioni dolose o gravemente colpose.
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