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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35901/2025 del 04/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del GIP che aveva applicato a Filippetti pena detentiva sospesa e ammenda e aveva disposto la revoca della patente ai sensi dell'art. 187, comma 1-bis c.d.s. 1) Primo motivo: violazione degli artt. 7 CEDU, 25 e 27 Cost. e art. 163 c.p.; si deduce che la revoca della patente prevista dall'art. 187, comma 1-bis c.d.s. è una sanzione 'convenzionalmente penale' e quindi, come richiesto dalle parti, dovrebbe beneficiare della sospensione condizionale insieme alla pena principale. 2) Secondo motivo: vizio di correlazione tra richiesta e sentenza (artt. 444 e ss. c.p.p. e art. 448, comma 2-bis c.p.p.), perché nell'accordo di patteggiamento le parti avevano chiesto e ottenuto il consenso del PM alla sospensione condizionale anche della sanzione amministrativa accessoria (revoca della patente), ma il giudice ha emanato disposizione difforme.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha confermato la distinzione e l'autonomia tra l'art. 187, comma 1-bis c.d.s. (revoca della patente per guida sotto l'effetto di stupefacenti con incidente) e le disposizioni che regolano le sanzioni amministrative accessorie in altri articoli (es. art. 222 c.d.s.), ritenendo che la natura 'convenzionalmente penale' riconosciuta in astratto non comporta l'automatica estensione degli istituti penalistici (come la sospensione condizionale) alle sanzioni amministrative accessorie che perseguono anche finalità preventive. Sul secondo motivo la Corte ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui le clausole del patteggiamento che disciplinano contenuto e durata delle sanzioni amministrative accessorie devono ritenersi non apposte, perché l'applicazione di tali sanzioni non è nella disponibilità delle parti; dunque il giudice poteva legittimamente disporre la revoca della patente nonostante l'accordo tra le parti. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 187 cod. strada

    comma 1-bis (revoca della patente quando il conducente sotto l'effetto di stupefacenti ha provocato un incidente)

    La disposizione che prevede la revoca obbligatoria della patente in tale ipotesi è una sanzione amministrativa accessoria autonoma e distinta dalle discipline delle sanzioni amministrative previste dall'art. 222; la sua applicazione non si estende automaticamente alla sospensione condizionale della pena

  • art. 186 cod. strada

    commi 2 e 2-bis (guida in stato di ebbrezza con aggravanti)

    Richiamato per analogia storica e giurisprudenziale; la giurisprudenza ha ritenuto che la qualificazione convenzionalmente penale di alcune sanzioni amministrative non impone automaticamente l'estensione degli istituti penali

  • art. 222 cod. strada

    Disciplina le sanzioni amministrative accessorie in caso di reati colposi stradali; la sua parziale illegittimità costituzionale non incide sulla autonomia normativa rispetto all'art. 187, comma 1-bis

  • art. 444 cod. proc. pen.

    La riforma del 2022 ha consentito di chiedere al giudice di non applicare o di limitare la durata delle pene accessorie, ma non ha autorizzato le parti a inserire nel patto il contenuto/durata delle sanzioni amministrative accessorie; tali clausole si considerano non apposte

  • art. 448 cod. proc. pen.

    comma 2-bis (correlazione tra richiesta e sentenza)

    Richiamato dalla difesa per contestare la sentenza difforme; la Corte ha ritenuto che la non disponibilità delle sanzioni amministrative accessorie esclude l'effetto vincolante del patteggiamento sulla loro applicazione

  • art. 611 cod. proc. pen.

    comma 1-bis (trattamento cartolare del ricorso)

    Procedura seguita per il trattamento cartolare del ricorso

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Base normativa per la condanna alle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso

  • art. 7 CEDU

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura punitiva della sanzione; la Corte ha ritenuto che il richiamo convenzionale non impone l'estensione automatica degli istituti penalistici alle sanzioni amministrative accessorie

  • art. 25 Cost.

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito della tesi sulla natura punitiva della sanzione accessoria; la Corte ha ritenuto la compatibilità del regime applicato con l'ordinamento costituzionale, alla luce della distinzione di funzioni fra sanzione penale e sanzione amministrativa accessoria

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte ha comunque confermato che la disciplina vigente consente di mantenere la sanzione amministrativa accessoria indipendente dall'istituto della sospensione condizionale

  • Corte costituzionale n. 68/2021

    Richiamata in dottrina: ha riconosciuto che alcune sanzioni amministrative hanno natura 'convenzionalmente penale' ma non ha disposto la totale parificazione delle discipline amministrative e penali né l'automatica estensione degli istituti penalistici

  • Giurisprudenza di legittimità citata (es. Sez. 1 n.39711/2024; Sez. 4 n.7950/2021; Sez. F. n.24023/2020)

    Serie di precedenti che confermano: i) l'autonomia tra disposizioni che prevedono revoca/sospensione della patente in ipotesi diverse; ii) l'inapplicabilità della sospensione condizionale alle sanzioni amministrative accessorie obbligatorie in casi come art.187, comma 1-bis; iii) l'impossibilità per le parti di disciplinare nel patteggiamento la durata/contenuto delle sanzioni amministrative accessorie

Massime di principio

  • La qualificazione 'convenzionalmente penale' di una sanzione amministrativa non comporta automaticamente l'estensione degli istituti penalistici (es. sospensione condizionale della pena) a quella sanzione; occorre valutare la funzione e la disciplina specifica della norma
  • Le sanzioni amministrative accessorie previste dagli articoli del codice della strada (es. art.187, comma 1-bis) sono in gran parte autonome e perseguono anche finalità preventive, per cui il giudice può disporne l'esecuzione anche se la pena principale è sospesa
  • Nel patteggiamento le parti non possono vincolare il giudice sul contenuto o sulla durata delle sanzioni amministrative accessorie; clausole in tal senso sono considerate non apposte e il giudice resta libero di applicare le sanzioni amministrative previste dalla legge
  • Per contestare la non estensione di benefici penali a sanzioni amministrative accessorie è necessario un robusto percorso di legittimazione costituzionale o convenzionale: la giurisprudenza ordinaria tende a mantenere la distinzione e l'autonomia funzionale tra i regimi
  • In casi analoghi, chi intende evitare l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria dovrebbe valutare strade diverse dal semplice accordo di patteggiamento (es. impugnazioni di costituzionalità ben fondate o ricorso al Prefetto quando previsto), tenendo conto dell'orientamento giurisprudenziale consolidato

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