Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35895/2025 del 04/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione basato su unico motivo ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e) c.p.p.: si denunciava la carenza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza di appello rispetto alle doglianze difensive. La difesa sosteneva che l'imputata si era fermata al segnale di stop e aveva impegnato l'incrocio procedendo a bassa velocità (4 km/h), che la visibilità verso la via avente diritto di precedenza era totalmente ostruita da alte siepi e che la consulenza tecnica presentava profili contraddittori che, se valutati correttamente, escluderebbero la violazione di regole cautelari in capo alla ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato, confermando la valutazione delle decisioni di merito (Tribunale e Corte d'appello). È stato ribadito che la ricorrente è stata giudicata colpevole del reato previsto dall'art.589-bis c.p. (condanna a mesi otto di reclusione), con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di quella prevista dal comma 7 dell'art.589-bis, e con concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione. La Corte ha ritenuto congrua la ricostruzione della dinamica che valorizza la manovra di svolta sinistra compiuta in condizioni di scarsa visibilità e l'occupazione dell'incrocio senza adeguato controllo del sopraggiungere di veicoli con diritto di precedenza. Il ricorso non ha dimostrato un travisamento della prova tale da giustificare l'intervento della Cassazione. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma (quantitativo non specificato nel testo fornito).

Norme richiamate

  • art. 589-bis cod. pen.

    Norma penale applicata per la responsabilità in caso di omicidio colposo derivante da violazioni della disciplina della circolazione; nel caso la condanna è stata confermata con riconoscimento di circostanze attenuanti e benefici sospensivi

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada) - art. 141, comma 1

    Richiamato tra le norme violate contestate nell'atto di esercizio dell'azione penale; contribuisce al quadro valutativo di violazione delle regole della circolazione

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada) - art. 143, comma 1

    Richiamato tra le norme violate contestate; utile per valutare il rispetto delle norme sulla precedenza e circolazione

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada) - art. 145, comma 1

    "I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti"

    Usata dai giudici per valutare la colpa della conducente: l'approccio all'incrocio deve essere prudente e adeguato alle condizioni di visibilità

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada) - art. 154, comma 1

    "I conducenti che intendono eseguire una manovra ... devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi; b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione"

    Interpretata come obbligo di valutare la presenza e la distanza degli altri utenti prima di impegnare l'incrocio; la ricorrente non avrebbe adempiuto a tali obblighi nelle circostanze concrete

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limita il controllo della Corte di cassazione alla verifica della congruità della motivazione e all'assenza di manifesta illogicità; la Corte ha ritenuto che il ricorso richiedeva una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina liberamente la prova: il ricorso per cassazione non può essere usato per una nuova valutazione dei fatti quando le decisioni di merito sono congruamente motivate e prive di manifesta illogicità.
  • Nel caso di doppia conforme (stesse conclusioni in primo e secondo grado) le motivazioni dei due giudici si integrano; la gravità del vizio per travisamento della prova deve essere dimostrata in modo preciso e fotografico.
  • Per sostenere il vizio di travisamento occorre identificare l'atto processuale omesso o mal interpretato, indicare il dato probatorio incompatibile con la sentenza, provare la verità del dato e spiegare in che modo esso compromette l'intero impianto motivazionale.
  • Ostacoli alla visibilità (es. siepi) non escludono automaticamente la responsabilità dell'automobilista: il conducente che impegna un incrocio deve adeguare la sua condotta e la posizione di partenza della manovra per ridurre il rischio e garantire la visibilità.
  • La velocità della vittima può concorrere, ma non esclude di per sé la responsabilità di chi è tenuto a rispettare la precedenza o ad adottare cautela; il conducente che entra in un incrocio deve prevedere anche un possibile eccesso di velocità da parte degli altri utenti.
  • I giudizi tecnici (consulenze) assumono rilievo se le decisioni di merito li hanno esplicitamente e congruamente valorizzati; eccezioni o contraddizioni all'interno di una consulenza devono essere individuate e documentate nel ricorso con precisione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.