Cassazione Civile, Ordinanza n. 21243/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa per IRES, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2006, notificata a un soggetto indicato come responsabile in solido di un'associazione sportiva non riconosciuta, per essersi ingerito nella gestione dell'ente. L'associazione aveva ricevuto un avviso di accertamento ma non lo aveva impugnato. La commissione tributaria regionale ha annullato la cartella ritenendo necessaria, per far valere la responsabilità solidale del soggetto ingerente, la preventiva notifica di uno specifico avviso di accertamento anche nei suoi confronti. L'Agenzia delle entrate ha impugnato tale decisione per violazione degli artt. 38, secondo comma, e 2697 c.c., degli artt. 12 e 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 19, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che la cartella fosse legittimamente notificata anche senza un autonomo atto impositivo al coobbligato solidale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che, quando l'atto di accertamento sia stato emesso nei confronti di un'associazione sportiva non riconosciuta, la cartella esattoriale può essere legittimamente notificata al rappresentante legale o al soggetto solidalmente responsabile, anche senza previa emissione e notificazione di un autonomo avviso di accertamento nei suoi confronti, poiché il diritto di difesa è garantito dalla possibilità di contestare la pretesa originaria impugnando la cartella e gli atti presupposti. Ha inoltre escluso la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra il soggetto responsabile e l'associazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto con il ricorso per cassazione.
richiamato nel ricorso come norma asseritamente violata, in relazione alla responsabilità personale e solidale del soggetto che agisce per l'ente.
richiamato nel ricorso come norma asseritamente violata; la Corte non sviluppa specificamente il tema dell'onere probatorio, limitandosi ad accogliere il motivo per il diverso principio sulla notificazione dell'atto.
art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato nel ricorso come disciplina del ruolo e della riscossione, senza un'autonoma elaborazione nel testo della decisione.
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato nel ricorso come norma sulla cartella di pagamento e sulla sua notificazione.
art. 19, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato nel ricorso con riferimento agli atti impugnabili e alla pretesa tributaria IVA.
Massime di principio
- Quando l'accertamento è stato emesso nei confronti di un ente associativo non riconosciuto, la cartella di pagamento può essere notificata al soggetto indicato come coobbligato solidale senza la previa emissione di un autonomo avviso di accertamento nei suoi confronti, se la pretesa originaria è comunque contestabile mediante impugnazione della cartella e degli atti presupposti.
- Il diritto di difesa del coobbligato è soddisfatto dalla possibilità di impugnare l'atto notificato e gli eventuali atti presupposti non ritualmente notificati; non è necessaria una duplicazione dell'atto impositivo nei confronti di ciascun responsabile solidale.
- Non sussiste litisconsorzio necessario tra l'ente accertato e il soggetto che risponde solidalmente per la sua gestione, in mancanza di una previsione normativa o di un rapporto processuale che imponga la partecipazione congiunta di entrambi.
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