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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21243/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa per IRES, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2006, notificata a un soggetto indicato come responsabile in solido di un'associazione sportiva non riconosciuta, per essersi ingerito nella gestione dell'ente. L'associazione aveva ricevuto un avviso di accertamento ma non lo aveva impugnato. La commissione tributaria regionale ha annullato la cartella ritenendo necessaria, per far valere la responsabilità solidale del soggetto ingerente, la preventiva notifica di uno specifico avviso di accertamento anche nei suoi confronti. L'Agenzia delle entrate ha impugnato tale decisione per violazione degli artt. 38, secondo comma, e 2697 c.c., degli artt. 12 e 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 19, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che la cartella fosse legittimamente notificata anche senza un autonomo atto impositivo al coobbligato solidale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che, quando l'atto di accertamento sia stato emesso nei confronti di un'associazione sportiva non riconosciuta, la cartella esattoriale può essere legittimamente notificata al rappresentante legale o al soggetto solidalmente responsabile, anche senza previa emissione e notificazione di un autonomo avviso di accertamento nei suoi confronti, poiché il diritto di difesa è garantito dalla possibilità di contestare la pretesa originaria impugnando la cartella e gli atti presupposti. Ha inoltre escluso la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra il soggetto responsabile e l'associazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando l'accertamento è stato emesso nei confronti di un ente associativo non riconosciuto, la cartella di pagamento può essere notificata al soggetto indicato come coobbligato solidale senza la previa emissione di un autonomo avviso di accertamento nei suoi confronti, se la pretesa originaria è comunque contestabile mediante impugnazione della cartella e degli atti presupposti.
  • Il diritto di difesa del coobbligato è soddisfatto dalla possibilità di impugnare l'atto notificato e gli eventuali atti presupposti non ritualmente notificati; non è necessaria una duplicazione dell'atto impositivo nei confronti di ciascun responsabile solidale.
  • Non sussiste litisconsorzio necessario tra l'ente accertato e il soggetto che risponde solidalmente per la sua gestione, in mancanza di una previsione normativa o di un rapporto processuale che imponga la partecipazione congiunta di entrambi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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