Cassazione Civile, Ordinanza n. 25277/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (operatore telefonico)
La controversia
Un utente aveva convenuto in giudizio un operatore di telecomunicazioni chiedendo il risarcimento di tutti i danni, deducendo di aver aderito a una proposta di abbonamento con condizioni economiche diverse da quelle poi addebitate; sosteneva inoltre che la società avesse utilizzato un contratto apparentemente a lui sottoscritto ma recante firma apocrifa, da lui disconosciuta. Il tribunale aveva ritenuto rilevante il disconoscimento della sottoscrizione, aveva condannato la società al risarcimento del danno liquidato equitativamente e aveva aggiunto anche una condanna ex art. 96 c.p.c. La corte d'appello, invece, aveva accolto il gravame della società, ritenendo insussistenti i presupposti del danno non patrimoniale da reato e osservando che l'attivazione dei servizi telefonici e gli accertamenti svolti in sede amministrativa non giustificavano un ulteriore ristoro. Nel ricorso per cassazione, il soccombente denunciava: 1) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., dell'art. 2059 c.c., dell'art. 185 c.p. e di disposizioni del codice privacy e del codice penale, sostenendo che, una volta accertata in astratto la commissione di reati collegati alla falsità e all'uso dell'atto, il giudice civile avrebbe dovuto liquidare il danno; 2) violazione dell'art. 2059 c.c. in relazione all'art. 2 Cost., prospettando un'indebita usurpazione del proprio nome e dei propri dati personali; 3) violazione dell'art. 96 c.p.c., in relazione alla condanna pronunciata in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti e tre i motivi non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza d'appello: il primo perché presupponeva un accertamento astratto dei reati e ignorava che la corte territoriale aveva escluso, in concreto, sia la materialità sia l'uso doloso dell'atto falso; il secondo perché non censurava la duplice ragione del rigetto, fondata sia sulla legittima acquisizione dei dati nell'ambito del rapporto contrattuale sia sull'assenza di allegazione e prova di una lesione grave di diritti costituzionalmente protetti ulteriore rispetto agli indennizzi amministrativi già riconosciuti; il terzo perché non considerava che la corte d'appello aveva ritenuto assorbita la doglianza ex art. 96 c.p.c. in conseguenza dell'accoglimento dell'appello principale. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro di censura processuale, ma il motivo è stato reputato non autosufficiente e non confrontato con la ratio decidendi
richiamato nel primo motivo, senza incidenza sulla decisione di inammissibilità
richiamato nel primo motivo, senza specifica censura idonea a scalfire la motivazione di merito
il danno non patrimoniale richiede la lesione di diritti costituzionalmente protetti e una prova di conseguenze serie e concrete sulla vita di relazione, non essendo sufficienti meri disagi o patemi d'animo
richiamato in relazione al preteso danno da reato, ma non ritenuto decisivo in assenza dell'uso doloso dell'atto falso
richiamato dalla parte ricorrente come reato presupposto, ma non ritenuto fondante della decisione
la corte d'appello aveva escluso che la mera esibizione del documento integrasse il reato, anche perché la fattispecie era stata in parte depenalizzata e comunque non risultava la materialità della formazione dell'atto falso
la mera esibizione del documento in sede di procedimento non è stata ritenuta uso dell'atto ai fini della configurabilità del reato
art. 2 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della lesione della dignità/nome, ma non sufficiente senza prova di un danno costituzionalmente qualificato
richiamato nel secondo grado e nel primo motivo, nel quadro della liquidazione del danno risarcibile
richiamato nel giudizio di appello per la liquidazione equitativa del danno
la censura è stata ritenuta inammissibile perché non considerava l'assorbimento disposto dalla corte territoriale e il conseguente venir meno della statuizione di primo grado
richiamato nel riepilogo del primo grado per la condanna alle spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
è stato dichiarato dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
richiamato quale norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve in un "non motivo" privo di pertinenza con la motivazione effettiva.
- Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale da reato non basta l'allegazione di un fatto astrattamente riconducibile a un illecito penale: occorre verificare in concreto la sussistenza dell'illecito e, soprattutto, che la condotta abbia inciso su diritti costituzionalmente protetti.
- La mera falsità o disconoscimento di una sottoscrizione non è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità civile da danno non patrimoniale se non è provato l'uso concreto e doloso dell'atto falso e il nesso tra tale condotta e il pregiudizio allegato.
- Il danno non patrimoniale da lesione di diritti della persona richiede una prova rigorosa di conseguenze serie e apprezzabili sulla vita relazionale o su interessi di rango costituzionale; non sono risarcibili, di regola, meri disagi, patemi d'animo o fastidi connessi alla vicenda.
- Quando la decisione di appello fonda il rigetto su una duplice ratio decidendi, il ricorso per cassazione deve censurare entrambe le basi argomentative, altrimenti resta inammissibile.
- La censura relativa a una statuizione ritenuta assorbita dal giudice di merito è inammissibile se non si confronta con l'assorbimento e con la conseguente caducazione della pronuncia di primo grado.
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