Cassazione Civile, Ordinanza n. 27829/2023 del 02/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La controversia nasce dalla fornitura quotidiana di acqua potabile, negli anni 2005-2010, da parte di un consorzio industriale a una società che gestiva il servizio idrico e che riceveva e distribuiva l’acqua all’utenza. La fornitura avveniva in un contesto di emergenza idrica locale, a seguito di ordinanze sindacali. Il consorzio otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di quanto ritenuto dovuto; la società proponeva opposizione sostenendo di non dovere nulla. In primo grado il decreto veniva revocato e la società condannata a una somma inferiore rispetto a quella ingiunta. In appello il consorzio contestava, tra l’altro, la tempestività dell’opposizione, la mancata considerazione di riconoscimenti di debito e dei criteri di quantificazione del prezzo, nonché il regime degli interessi. La Corte d’appello riformava parzialmente la decisione aumentando l’importo dovuto e applicando gli interessi ex d.lgs. 231/2002, oltre a revocare la condanna ex art. 94 c.p.c. La società ricorreva in Cassazione deducendo, da un lato, che la Corte territoriale aveva erroneamente escluso dal calcolo del corrispettivo le perdite idriche e, dall’altro, che aveva illegittimamente applicato il d.lgs. 231/2002 perché non ricorreva una transazione commerciale in senso tecnico, trattandosi di rapporti tra enti pubblici economici derivanti da ordinanze comunali. Il consorzio resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, censurando l’ammissibilità dell’opposizione al decreto ingiuntivo per asserita tardività e invalidità delle notifiche, nonché il mancato rilievo di alcune irregolarità processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo della società, perché formulato come doglianza sulla valutazione delle prove e non come deduzione corretta di violazione dell’art. 116 c.p.c.; ha inoltre respinto il secondo motivo, affermando che il rapporto per la fornitura e somministrazione di acqua potabile dietro corrispettivo integra una transazione commerciale rilevante ai sensi del d.lgs. 231/2002, applicabile anche tra enti pubblici economici che operino in regime di diritto privato. Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo ha giudicato infondato: ha confermato che la prima notificazione del decreto ingiuntivo non si era perfezionata perché il rifiuto era stato opposto da un soggetto non legittimato a riceverlo; ha ribadito che, quando la notifica non va a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, la rinnovazione tempestiva consente di conservare gli effetti della richiesta originaria; ha poi ritenuto sanata l’irregolarità della notifica via PEC dell’opposizione, poiché l’atto aveva comunque raggiunto il suo scopo e non risultava alcun concreto pregiudizio al diritto di difesa. Spese del giudizio di cassazione compensate tra le parti; dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o nega il prudente apprezzamento quando dovuto; non è invece deducibile come mera censura del cattivo esercizio del prudente apprezzamento, se non nei limiti del vizio motivazionale oggi ammesso.
Richiamato nel contesto dell’eccezione di tardività dell’opposizione a decreto ingiuntivo e del termine per proporla.
Il rifiuto di ricevere la copia dell’atto vale come notificazione solo se l’autore del rifiuto è certo e coincide con il destinatario; non basta un rifiuto opposto da soggetto estraneo o non legittimato.
Richiamato dall’opponente per eccepire l’eventuale tardività dell’appello per decorso del termine semestrale.
La condanna ai sensi di questa norma è stata revocata in appello; la Cassazione non ha accolto il motivo incidentale volto a ripristinarla.
Richiamato dal ricorrente incidentale nella censura sulla notifica a mezzo PEC dell’opposizione.
Richiamato dal ricorrente incidentale in relazione alla notificazione via PEC e alla sua ritualità.
Si applicano alle transazioni commerciali aventi ad oggetto fornitura e somministrazione di beni o servizi dietro corrispettivo; il regime può operare anche nei rapporti tra enti pubblici economici che agiscano in diritto privato, senza esercizio di poteri autoritativi.
Censurato nel ricorso principale in relazione alla determinazione del prezzo/corrispettivo della somministrazione, ma il motivo non è stato accolto.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- La deduzione di violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore legale o un valore diverso da quello normativamente previsto; non basta contestare la ricostruzione fattuale o il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
- Il rapporto di fornitura di beni o servizi contro corrispettivo può integrare una transazione commerciale ai fini del d.lgs. 231/2002 anche se intercorre tra enti pubblici economici, purché essi operino in regime privatistico e non esercitino poteri autoritativi.
- In tema di notifica del decreto ingiuntivo, il rifiuto di ricevere l’atto equivale alla notificazione solo se il rifiutante è il destinatario certo; se il rifiuto proviene da soggetto estraneo o non incaricato, la notifica non si perfeziona.
- Se una notificazione non va a buon fine per causa non imputabile al notificante, questi deve riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio per conservare gli effetti della richiesta originaria.
- Le irregolarità della notificazione non comportano invalidità quando l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo e non risulta un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
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