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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15255/2020 del 17/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestò al contribuente, commerciante ambulante, un maggior reddito complessivo netto di Euro 27.651,74, determinato con accertamento sintetico ai sensi dell'art. 38, quarto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, valorizzando la disponibilità, ridotta al 50%, della somma impiegata nel 2004 per acquistare un autofurgone e la disponibilità dell'abitazione principale condotta in locazione. Il contribuente impugnò l'avviso sostenendo che il prezzo del veicolo, iscritto nel registro dei beni ammortizzabili, dovesse essere escluso integralmente dagli indicatori perché relativo a bene strumentale, e che dovesse applicarsi la deduzione prevista dall'art. 11 del D.P.R. n. 917 del 1986 nel testo vigente all'epoca. La Commissione tributaria provinciale di Bari annullò l'accertamento; la Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza del 15 maggio 2013 poi corretta per errore materiale con ordinanza del 28 ottobre 2013, accolse l'appello dell'Ufficio e rigettò il ricorso introduttivo. In cassazione il contribuente articolò due motivi: con il primo denunciò la violazione degli artt. 38, commi 4-6, del D.P.R. n. 600 del 1973, del D.M. 10 settembre 1992 e dell'art. 164 del D.P.R. n. 917 del 1986, contestando che l'autofurgone fosse stato considerato indice di capacità contributiva nonostante la sua iscrizione tra i beni strumentali; con il secondo denunciò la violazione dell'art. 11 del D.P.R. n. 917 del 1986, sostenendo che nel calcolo dell'imposta non fosse stata applicata la deduzione spettante. L'Agenzia delle Entrate si costituì al solo fine di partecipare all'udienza.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: l'iscrizione del veicolo nelle scritture contabili del contribuente non rende da sola incontrovertibile la sua natura strumentale, poiché questa dipende dal rapporto funzionale del bene con l'attività d'impresa e l'Amministrazione conserva il potere di sindacarne la qualificazione. La Corte ha inoltre rilevato che la sentenza regionale aveva considerato circostanze non contestate in cassazione, tra cui la disponibilità di un altro furgone per l'attività ambulante e la mancanza di veicoli ad uso privato; la strumentalità esclusiva necessaria per escludere il bene dagli indicatori doveva essere provata dal contribuente. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile nella sostanza della censura: la contestazione circa l'effettivo calcolo della deduzione investiva la determinazione concreta dei presupposti dell'operazione e un asserito vizio logico della motivazione, non una violazione di legge sostanziale denunciabile ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.; avrebbe dovuto essere formulata, secondo la Corte, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 38, commi 4-6, D.P.R. n. 600/1973

    La sentenza ha validato l’accertamento ritenendo che l’acquisto e la disponibilità dell’autofurgone fossero computabili (nella misura del 50%) come indicatori di maggior reddito, risultando aliunde – fatto questo non toccato dal ricorso – sia che il contribuente avesse la disponibilità di un altro furgone per le sue vendite ambulanti sia che, all’opposto, non disponesse di veicoli ad uso “privato”.

    Nell'accertamento sintetico, la disponibilità dell'autofurgone può essere valorizzata come indicatore di maggiore capacità contributiva, nei limiti applicabili, quando gli elementi concreti consentano di non riconoscerne l'esclusiva strumentalità all'attività.

  • D.M. 10 settembre 1992

    In questo precedente si è affermato il principio secondo cui la natura strumentale di un veicolo a motore, ai fini della sua esclusione dagli indicatori di reddito, non può essere desunta dalla mera dichiarazione dei redditi del contribuente, ma occorre che il veicolo risulti iscritto nell’elenco dei beni strumentali: affermazione con la quale la Corte ha indicato una condizioni necessaria per l’esclusione del veicoli dagli indici della capacità contributiva, ma non sufficiente al cospetto di elementi che inducano a ritenere inattendibile l’iscrizione fra i beni strumentali.

    L'iscrizione del veicolo tra i beni strumentali costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, per escluderlo dagli indicatori di reddito se vi sono elementi concreti che rendono inattendibile tale iscrizione.

  • art. 164 D.P.R. n. 917/1986

    Affermazione non condivisibile, sia perchè la natura, strumentale o non strumentale di un bene, dipende dal suo rapporto funzionale con il prodotto o il servizio reso dall’impresa, e non da quanto dichiarato nelle scritture contatili formate dallo stesso contribuente, sicchè l’Ente impositore mantiene in proposito la sua automa potestà di sindacato e valutazione; sia perchè comunque il sistema tributario pone limiti positivi alla valenza fiscale dei beni strumentali, come fa infatti il TUIR, art. 164, nel disciplinare la totale o parziale deducibilità dei costi dei mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni.

    La disciplina della deducibilità dei costi dei veicoli non rende decisiva la qualificazione contabile operata dal contribuente: la strumentalità va accertata in base alla funzione del bene nell'attività e può essere sindacata dall'ente impositore.

  • art. 11 D.P.R. n. 917/1986

    Il motivo si traduce sostanzialmente in una questione di merito che esula dalla cognizione della Corte e che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, riguardando un errore causato da inesatta determinazione dei presupposti di un’operazione, non dà luogo a violazione di norme di diritto sostanziali, ma si risolve in un vizio logico della motivazione, che avrebbe dovuto essere denunciato a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (Cass. 2399/18; Cass. 795/13).

    La contestazione del concreto calcolo della deduzione, quando dipende dall'asserita errata determinazione dei presupposti dell'operazione, non integra di per sé violazione dell'art. 11, ma riguarda un vizio logico della motivazione da dedurre con il pertinente motivo processuale.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Il motivo si traduce sostanzialmente in una questione di merito che esula dalla cognizione della Corte e che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, riguardando un errore causato da inesatta determinazione dei presupposti di un’operazione, non dà luogo a violazione di norme di diritto sostanziali, ma si risolve in un vizio logico della motivazione, che avrebbe dovuto essere denunciato a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (Cass. 2399/18; Cass. 795/13).

    Il motivo di ricorso per violazione di legge non è lo strumento per censurare un errore che investe la determinazione in fatto dei presupposti di un calcolo o un vizio logico della motivazione.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il motivo si traduce sostanzialmente in una questione di merito che esula dalla cognizione della Corte e che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, riguardando un errore causato da inesatta determinazione dei presupposti di un’operazione, non dà luogo a violazione di norme di diritto sostanziali, ma si risolve in un vizio logico della motivazione, che avrebbe dovuto essere denunciato a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (Cass. 2399/18; Cass. 795/13).

    La censura relativa a un vizio logico della motivazione derivante dall'errata determinazione dei presupposti dell'operazione deve essere proposta secondo il motivo processuale previsto per tale vizio.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto, ricorrendone i presupposti processuali, dell'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La natura strumentale di un bene non discende in modo vincolante dalla sua iscrizione nelle scritture contabili del contribuente: va accertata in base al rapporto funzionale tra il bene e il prodotto o servizio dell'impresa, e l'ente impositore può sindacare la qualificazione dichiarata.
  • L'iscrizione di un veicolo tra i beni strumentali è condizione necessaria, ma non sufficiente, per escluderlo dagli indicatori di capacità contributiva, quando altri elementi concreti rendano inattendibile tale iscrizione.
  • Nel contesto deciso, la prova che il veicolo fosse destinato in via esclusiva all'esercizio dell'impresa e dovesse quindi essere escluso dagli indicatori di reddito gravava sul contribuente, quale prova del fatto costitutivo del diritto alla deduzione dei costi.
  • La contestazione dell'errata determinazione in fatto dei presupposti di un calcolo, se non evidenzia una violazione della regola giuridica applicabile ma un vizio logico della motivazione, non può essere veicolata come violazione di legge e deve essere proposta con il motivo processuale pertinente.

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