Cassazione Civile, Sentenza n. 15308/2020 del 17/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La lite era stata originariamente promossa nel gennaio 1983 dalla proprietaria di un terreno di circa 430 centiare, che chiedeva il rilascio del bene e il pagamento di una somma per l'occupazione, asseritamente illegittima e iniziata nel 1974. L'originario convenuto sosteneva che il terreno gli fosse stato legittimamente trasferito e formulava domanda riconvenzionale; il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 631/2005, rigettava la domanda principale e accoglieva quella riconvenzionale. In appello, dopo la morte dell'appellato, il giudizio veniva interrotto e riassunto nei confronti degli eredi. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 3507/2013 depositata il 9 ottobre 2013, dichiarava estinto il giudizio per mancata tempestiva notificazione a tutti gli eredi, ritenendo che la parte riassumente dovesse attivarsi per conoscere il decreto di fissazione dell'udienza e rispettare il termine perentorio. La ricorrente proponeva due motivi: con il primo denunciava la violazione degli artt. 305 e 307, comma 3, c.p.c., sostenendo che il ricorso in riassunzione era stato depositato tempestivamente e che l'estinzione non poteva essere dichiarata per la mancata osservanza del termine di notificazione; con il secondo denunciava, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione degli artt. 350 e 352 c.p.c. e la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice, assumendo applicabile la disciplina dell'appello anteriore alle modifiche della L. n. 363/1990. In cassazione era stata inoltre ordinata, con ordinanza interlocutoria comunicata il 9 aprile 2019, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di una parte; la documentazione dell'adempimento fu depositata oltre il termine previsto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile, senza esaminare i due motivi di merito, perché la ricorrente non ha depositato l'atto di integrazione del contraddittorio entro il termine perentorio stabilito dall'art. 371-bis c.p.c. Il deposito documentale è avvenuto tardivamente e le vicende relative alle notificazioni, comprese le notifiche non riuscite e l'eventuale necessità di rinnovarle, non spostano il termine per il deposito dell'atto. La ricorrente è stata condannata alle spese di cassazione: Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, in favore di una controricorrente, ed Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, in favore dell'altro, oltre accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 371-bis c.p.c.
In altri termini, il termine – qualificato espressamente come perentorio e previsto a pena di improcedibilità dall’art. 371-bis c.p.c. – è da ritenersi del tutto svincolato dal momento di perfezionamento della notificazione dell’atto di integrazione, poichè, ai fini del suo computo, va posto riferimento unicamente al termine fissato dalla Corte con l’emessa ordinanza di integrazione del contraddittorio per procedere al deposito del conseguente atto processuale, a nulla rilevando le vicende successive inerenti la notifica dell’atto stesso.
Il termine perentorio per depositare l'atto di integrazione del contraddittorio decorre dalla scadenza del termine assegnato dalla Corte per provvedervi e non dipende dal perfezionamento delle notificazioni. Il mancato rispetto comporta l'improcedibilità del ricorso, anche se la documentazione dell'integrazione viene depositata successivamente.
art. 372 c.p.c.
In altri termini, il termine – qualificato espressamente come perentorio e previsto a pena di improcedibilità dall’art. 371-bis c.p.c. – è da ritenersi del tutto svincolato dal momento di perfezionamento della notificazione dell’atto di integrazione, poichè, ai fini del suo computo, va posto riferimento unicamente al termine fissato dalla Corte con l’emessa ordinanza di integrazione del contraddittorio per procedere al deposito del conseguente atto processuale, a nulla rilevando le vicende successive inerenti la notifica dell’atto stesso.
La prova della rituale esecuzione delle notificazioni o della loro impossibilità per ragioni non imputabili al notificante va fornita secondo le forme previste dall'art. 372 c.p.c.; ciò non incide, tuttavia, sul termine autonomo per il deposito dell'atto di integrazione.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di esito processuale sfavorevole, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Quando la Corte di cassazione ordina l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 371-bis c.p.c., il deposito dell'atto di integrazione deve avvenire entro il termine previsto dalla legge, computato dalla scadenza del termine assegnato dalla Corte per l'adempimento.
- Il termine per il deposito dell'atto di integrazione è autonomo rispetto alle notificazioni: il perfezionamento tardivo, l'insuccesso o le ulteriori vicende della notifica non ne modificano la scadenza.
- Il deposito tardivo dell'atto di integrazione del contraddittorio comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione, rilevabile d'ufficio; il successivo deposito della documentazione delle notificazioni non sana la tardività.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 17 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 15305/2020 del 17/07/2020
- Sentenza civile · 17 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 15310/2020 del 17/07/2020
- Sentenza civile · 17 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 15309/2020 del 17/07/2020
- Sentenza civile · 17 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 15304/2020 del 17/07/2020
- Sentenza civile · 17 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 15302/2020 del 17/07/2020
- Sentenza civile · 17 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 15303/2020 del 17/07/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →