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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15309/2020 del 17/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

Nel luglio 2011 la società ricorrente acquistava con riserva di proprietà, per Euro 900.000 oltre IVA e con pagamento rateale, un impianto di frantumazione. Deduceva la presenza di vibrazioni nella parte del motore e l’inutilità degli interventi effettuati dalla venditrice, chiedendo in primo grado la riduzione del prezzo per Euro 250.000, Euro 6.220.000 per mancati ricavi imputati al fermo dell’impianto per quattro mesi e il rimborso di ulteriori costi per complessivi Euro 103.727,38. La venditrice negava la propria responsabilità, attribuendo il problema a un difetto originario del turbo giunto fornito da una terza società, e chiamava in causa quest’ultima e la propria assicuratrice per essere manlevata. La fornitrice contestava i vizi e chiedeva il pagamento di Euro 5.730 per interventi e fornitura di un semigiunto. Nel corso del giudizio di primo grado, il 29 aprile 2013, acquirente e venditrice sottoscrivevano una transazione; la scrittura, prodotta all’udienza di precisazione delle conclusioni del 19 dicembre 2014, conteneva la rinuncia dell’acquirente alle domande e all’azione nei confronti della sola venditrice. L’acquirente contestava la tardività della produzione e sosteneva che la transazione non potesse estinguere le pretese, anche deducendo l’inadempimento dell’accordo. Il Tribunale di Milano rigettava le domande dell’acquirente e condannava la venditrice a pagare alla fornitrice Euro 5.730 oltre interessi; respingeva le altre domande. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 606/2016 depositata il 17 febbraio 2016, rigettava l’appello. In cassazione la ricorrente formulava tre motivi: (1) violazione delle norme sulle preclusioni e sulla prova documentale, nonché delle norme sulla transazione, sostenendo che la scrittura fosse stata prodotta tardivamente, fosse priva di reciproche concessioni effettive e non potesse giustificare il rigetto delle domande; (2) violazione delle regole sulla chiamata del terzo e sull’estensione automatica del contraddittorio, contestando il mancato accoglimento delle pretese contro le terze chiamate e deducendo anche l’assenza di una specifica domanda e, quanto alla fornitrice, di responsabilità; (3) violazione delle norme sulle spese e del principio di soccombenza virtuale, sostenendo che, in conseguenza della transazione, avrebbe dovuto dichiararsi cessata la materia del contendere e non rigettarsi la domanda con condanna alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta integralmente il ricorso. Il primo motivo è infondato: l’eccezione di transazione è rilevabile anche d’ufficio, non è soggetta alle preclusioni processuali e può essere allegata in sede di precisazione delle conclusioni se i fatti risultano documentati; la scrittura, interpretata secondo il suo tenore inequivoco, integrava una transazione e comportava la rinuncia sostanziale all’azione contro la venditrice, con sopravvenuta carenza d’interesse a ottenere una decisione di merito. L’asserito inadempimento della transazione non era oggetto del giudizio e non impediva di considerare l’accordo quale fatto impeditivo della pretesa originaria. Il secondo motivo è infondato: la chiamata della fornitrice e dell’assicuratrice era stata proposta dalla venditrice in garanzia, sulla base di rapporti autonomi rispetto a quello dedotto dall’acquirente; perciò la domanda dell’attrice non si estendeva automaticamente alle terze chiamate e, nel caso concreto, l’acquirente non aveva formulato nei loro confronti una domanda idonea. La Corte d’appello aveva inoltre rilevato, ad abundantiam, l’esclusione della responsabilità della fornitrice dagli esiti istruttori. Il terzo motivo è infondato: la rinuncia all’azione determinava il rigetto nel merito della domanda e giustificava la condanna della rinunciante alle spese; la soccombenza virtuale sarebbe stata pertinente soltanto in caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, non pronunciata. La Corte condanna la ricorrente alle spese di cassazione: Euro 9.200, di cui Euro 200 per esborsi, in favore della fornitrice, ed Euro 7.200, di cui Euro 200 per esborsi, in favore di ciascuna delle altre due controricorrenti, oltre accessori di legge. Dà inoltre atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 183 e 345 c.p.c.

    l’eccezione di intervenuta transazione come eccezione in senso lato, come tale non soggetta a preclusioni processuali e, pertanto, legittimamente allegabile anche in sede di precisazione delle conclusioni

    La transazione sopravvenuta può essere allegata anche alla precisazione delle conclusioni, poiché la relativa eccezione non è soggetta alle preclusioni processuali, purché i fatti rilevanti risultino documentati.

  • art. 1372 c.c.

    alla stregua dell’inequivoco tenore del contenuto della scrittura (ed in conformità ai criteri ermeneutici applicabili in materia, tenendo, peraltro, conto dell’efficacia alla stessa ascrivibile ai sensi dell’art. 1372 c.c.), non potevano mettersi assolutamente in discussione la natura e l’efficacia transattiva della stessa

    Il contenuto inequivoco della scrittura, interpretato secondo i criteri ermeneutici applicabili e l’efficacia vincolante del contratto, consente di riconoscere la natura e gli effetti transattivi dell’accordo.

  • art. 106 c.p.c.

    diversamente dall’ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell’attore (caso, questo, in cui la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell’ipotesi della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell’autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorchè confluiti in un unico processo

    La chiamata in garanzia non estende automaticamente al terzo la domanda dell’attore, perché il rapporto di garanzia è sostanzialmente autonomo; l’estensione automatica opera invece quando il convenuto indica il terzo come il vero responsabile della medesima pretesa dell’attore.

  • art. 96 c.p.c.

    La norma è menzionata tra quelle invocate nel terzo motivo, ma la Corte non ne dà un’applicazione o interpretazione autonoma.

  • art. 107 c.p.c.

    La norma è menzionata tra quelle invocate nel terzo motivo, ma la decisione non ne ricava una regola interpretativa autonoma.

  • art. 24 Cost.

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente, ma la Corte non fonda su di essa la propria decisione né ne enuncia un’interpretazione.

  • art. 111 Cost.

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente, ma la Corte non fonda su di essa la propria decisione né ne enuncia un’interpretazione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • L’eccezione relativa a una transazione intervenuta durante il processo è un’eccezione in senso lato: può essere rilevata d’ufficio e allegata anche in sede di precisazione delle conclusioni, purché i fatti che la fondano risultino documentati.
  • Una transazione dal contenuto inequivoco che comporti la rinuncia sostanziale alle domande e all’azione fa venir meno l’interesse dell’attore a ottenere una pronuncia sul merito delle pretese originarie; l’asserito inadempimento dell’accordo, se estraneo all’oggetto del giudizio, non impedisce di considerare la transazione quale fatto impeditivo di tali pretese.
  • La domanda proposta dall’attore non si estende automaticamente al terzo chiamato in garanzia dal convenuto, poiché il rapporto di garanzia è autonomo rispetto al rapporto dedotto in giudizio. L’estensione automatica ricorre invece quando il convenuto chiama il terzo indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della stessa pretesa dell’attore, nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario.
  • La rinuncia sostanziale all’azione, che conduce al rigetto nel merito della domanda, giustifica la condanna della parte rinunciante alle spese secondo la soccombenza effettiva; il criterio della soccombenza virtuale viene in rilievo quando sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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