Cassazione Civile, Sentenza n. 15305/2020 del 17/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietaria e costruttore)
La controversia
La controversia nasceva dalla domanda della proprietaria di un garage, che lamentava la violazione dell’art. 908 c.c. per l’apertura, sul retroprospetto dell’edificio confinante ristrutturato, di finestre di veduta al primo e al secondo piano e per la realizzazione di un ballatoio in legno con balcone aggettante. Il proprietario dell’edificio convenuto contestava la domanda e chiedeva in via riconvenzionale la demolizione del fabbricato dell’attrice per violazione delle distanze, chiamando in causa il costruttore; una comproprietaria aderiva alle sue difese. Il Tribunale di Palermo, Sezione distaccata di Partinico, accoglieva le domande attrici e rigettava la riconvenzionale, ritenendo che il garage, interamente interrato, non fosse soggetto alle norme sulle distanze. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 2392/2016 depositata il 29 dicembre 2016, riformava parzialmente la decisione, escludendo l’obbligo di rimuovere il ballatoio, ma confermando l’eliminazione delle vedute, anche in ragione della distanza accertata dal CTU, pari a un metro e quindi inferiore al metro e mezzo previsto per le vedute. I proprietari dell’edificio proponevano ricorso principale articolato in due motivi: denunciavano la violazione degli artt. 949 e 2697 c.c., sostenendo che non fosse stato adeguatamente confrontato il contenuto dei titoli delle parti ai fini della prova del diritto dominicale dell’attrice; e la violazione dell’art. 873 c.c. e del regolamento edilizio comunale, contestando l’applicazione della disciplina delle distanze. La proprietaria e il costruttore proponevano ricorso incidentale non condizionato in tre motivi: violazione dell’art. 905 c.c. per il mancato ripristino del ballatoio; omesso esame di un fatto decisivo relativo alla linea di confine; e violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla domanda sul ballatoio, deducendo anche di avere formulato una domanda ai sensi dell’art. 840 c.c. Proponevano inoltre un ricorso incidentale condizionato, deducendo l’omesso esame del possesso pubblico, pacifico e ininterrotto della striscia di terreno larga due metri tra gli immobili.
La decisione
La Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale non condizionato. Ha respinto il primo motivo principale perché la Corte d’appello aveva effettivamente esaminato i titoli e perché la censura, pur formulata come violazione di legge, mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti; ha inoltre rilevato che la distanza accertata era di un metro, inferiore al metro e mezzo richiesto per le vedute. Ha rigettato il secondo motivo principale perché non coglieva la ratio della decisione, fondata sull’accertamento che il garage della resistente era interamente interrato e, perciò, non soggetto alle norme legali e regolamentari sulle distanze. Ha respinto il primo motivo incidentale sul ballatoio, ritenendo corretta la valutazione della Corte d’appello secondo cui, date le condizioni dei luoghi, mancava la situazione presupposta dall’art. 905 c.c. Il secondo motivo incidentale è stato dichiarato inammissibile perché la valutazione sulla linea di confine era stata compiuta, sebbene con esito non gradito alle ricorrenti. Il terzo motivo incidentale è stato dichiarato inammissibile: la domanda sul ballatoio era stata interpretata dai giudici di merito e tale interpretazione non era sindacabile in Cassazione; inoltre, la deduzione relativa all’art. 840 c.c. era apodittica e non rispettava il principio di autosufficienza. Il ricorso incidentale condizionato è rimasto assorbito in conseguenza del rigetto del ricorso principale. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e incidentali, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 949 c.c.
Parti ricorrenti lamentano la violazione delle dette norme facendo leva, tuttavia ed in modo decisivo, sulla prospettazione di una omessa valutazione – da parte della Corte territoriale – del raffronto fra i titoli delle parti, dal cui solo approfondito esame, secondo i canoni dell’invocata Cass., II 18 agosto 2003, n. 12091, poteva discendere la valutazione della sussistenza del diritto dominicale dell’attrice al fine della fondatezza della domanda attorea di rivendica.
La Corte esclude la violazione dedotta: la valutazione del raffronto tra i titoli era stata svolta dal giudice di merito; la censura non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione in fatto in sede di legittimità.
art. 2697 c.c.
Parti ricorrenti lamentano la violazione delle dette norme facendo leva, tuttavia ed in modo decisivo, sulla prospettazione di una omessa valutazione – da parte della Corte territoriale – del raffronto fra i titoli delle parti, dal cui solo approfondito esame, secondo i canoni dell’invocata Cass., II 18 agosto 2003, n. 12091, poteva discendere la valutazione della sussistenza del diritto dominicale dell’attrice al fine della fondatezza della domanda attorea di rivendica.
La norma sull’onere della prova non risulta violata quando la censura si limita a contestare la valutazione del materiale probatorio già compiuta dal giudice di merito e, sotto la veste della violazione di legge, sollecita una nuova ricostruzione fattuale.
art. 873 c.c.
Non si coglie, con lo stesso, la ratio decidendi ovvero l’accertamento del fatto che il garage realizzato era del tutto interrato e, quindi, insuscettibile di applicazione delle norme sia di legge che regolamentari edilizie in tema di distanze.
Secondo la decisione, le norme legali e regolamentari in materia di distanze non si applicano al garage accertato come del tutto interrato.
art. 905 c.c.
La Corte del merito ha correttamente valutato, alla stregua dei propri svolti accertamenti fattuali, e motivato (pp. 8/9 della sentenza impugnata) che “stante la condizione dei luoghi non si riscontrava la situazione presupposta e richiamata dall’art. 905 c.c.”.
L’applicazione della disciplina sulle vedute e sulle distanze presuppone la situazione di fatto prevista dalla norma; in mancanza di tale presupposto, non sussiste l’obbligo di rimuovere il ballatoio.
art. 112 c.p.c.
Tale domanda è stata tuttavia oggetto di interpretazione da parte dei Giudici del merito di interpretazione non più sindacabile in questa sede.
L’interpretazione della domanda compiuta dai giudici di merito non è nuovamente sindacabile in Cassazione nei termini prospettati dalla censura.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Deve, inoltre, rilevarsi che la lamentata omessa valutazione poteva, al più costituire altro vizio differente da quello rientrante nel parametro normativo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, erroneamente invocato col motivo qui in esame.
La censura di omessa valutazione non può essere veicolata come violazione o falsa applicazione di legge ai sensi del n. 3 quando prospetta un vizio diverso.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Premesso che, in ordine alla determinazione della esatta linea di confine risulta essere intervenuto apposito accertamento, la censura svolta col motivo qui in esame pretende di far ritenere omessa una valutazione che è stata, invece, effettuata e non omessa, anche se svolta con conclusioni differenti da quelle auspicate dalle parti ricorrenti incidentali.
Non ricorre omesso esame di un fatto decisivo quando il giudice ha effettivamente valutato la questione, sebbene abbia raggiunto conclusioni diverse da quelle auspicate dalla parte.
art. 840 c.c.
Al cospetto la censura di pretesa nullità della sentenza per aver la Corte del merito parametrato la propria decisione ai sensi della sola norma ex art. 905 c.p.c., è del tutto inammissibile, stante -per di più ed in dispregio del noto principio di autosufficienza- la solo apodittica affermazione di aver svolto anche domanda ai sensi dell’art. 840 c.c..
La deduzione in Cassazione di una domanda fondata su una norma, formulata in modo meramente apodittico e senza gli elementi necessari a renderla autosufficiente, è inammissibile.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte sia dei ricorrenti principale che di quelli incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto – nell’ordine – per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di rigetto dei ricorsi, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, nella misura prevista per ciascun ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La censura di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzata per ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione dei fatti o delle prove già apprezzati dal giudice di merito; la parte deve indicare in modo specifico il principio di diritto asseritamente violato.
- Non sussiste omesso esame di un fatto decisivo quando la questione è stata effettivamente valutata dal giudice di merito, anche se la valutazione ha condotto a conclusioni diverse da quelle auspicate dalla parte.
- Le norme legali e regolamentari sulle distanze non si applicano a un garage accertato come interamente interrato.
- La disciplina sulle vedute presuppone la ricorrenza della concreta situazione di fatto prevista dalla norma; in mancanza di tale presupposto, non può essere imposta la rimozione dell’opera contestata.
- L’interpretazione della domanda giudiziale compiuta dal giudice di merito non è sindacabile in Cassazione quando la censura non dimostra una specifica violazione processuale e si risolve nella contestazione di tale interpretazione.
- La deduzione di una domanda fondata su una specifica disposizione è inammissibile se formulata in modo apodittico e senza rispettare il principio di autosufficienza del ricorso.
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