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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15310/2020 del 17/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Un architetto aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per Lire 32.371.244, oltre interessi e spese, quale corrispettivo di prestazioni professionali. Il cliente aveva proposto opposizione il 26 luglio 2001, disconoscendo la sottoscrizione apposta a una scrittura privata del 30 luglio 1999, posta a fondamento del credito. L’architetto aveva chiesto il rigetto dell’opposizione e, in via riconvenzionale, la risoluzione di diritto di un accordo transattivo del 5 aprile 2001 per inadempimento del cliente, con condanna al pagamento di Lire 23.698.964, oltre interessi e spese. Con sentenza non definitiva n. 31/2011, il Tribunale aveva accertato la non autenticità della sottoscrizione attribuita al cliente. L’architetto aveva appellato tale pronuncia. La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 110/2016 depositata il 4 febbraio 2016, aveva rilevato la nullità della sentenza di primo grado per mancata concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ma aveva ritenuto di dover decidere nel merito e aveva respinto l’appello, confermando l’accertamento di falsità della sottoscrizione. In Cassazione l’architetto ha formulato quattro motivi: 1) nullità per mancata comunicazione dell’udienza di ricostruzione del fascicolo d’ufficio smarrito, lesione del contraddittorio e mancata rimessione al primo giudice/rinnovazione degli atti; 2) omessa pronuncia sull’istanza di verificazione e sull’autenticità della sottoscrizione; 3) nullità della consulenza tecnica grafologica per violazioni delle regole procedurali e del contraddittorio; 4) violazione delle regole sulle spese e contraddittorietà della motivazione sulla loro liquidazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato respinto perché il ricorrente non ha indicato quali concrete conseguenze lesive la mancata comunicazione dell’ordinanza di ricostruzione del fascicolo avesse prodotto sul contraddittorio e sul diritto di difesa; inoltre, il suo difensore era comparso all’udienza e non erano state dedotte omissioni o difformità negli atti ricostruiti. Il secondo motivo è stato respinto: la nullità della sentenza di primo grado per mancata concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. non rientra nei casi tassativi di rimessione al primo giudice previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c., sicché la Corte d’appello doveva decidere nel merito nei limiti delle questioni riproposte. La statuizione sulla falsità della sottoscrizione era già contenuta nella sentenza di primo grado e il rigetto delle contestazioni sulla consulenza ne ha comportato la conferma. Il terzo motivo è stato respinto perché non erano state allegate specifiche e concrete lesioni del diritto di difesa né risultava che le nullità relative delle operazioni peritali fossero state eccepite nel primo atto difensivo successivo; inoltre, la Corte territoriale aveva accertato l’autorizzazione e la regolarità e completezza delle operazioni peritali, nonché la congruità dei risultati. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile quanto al vizio di contraddittorietà della motivazione ai sensi del testo dell’art. 360, n. 5, applicabile ratione temporis, e infondato quanto alle spese, liquidate secondo la soccombenza in base all’esito finale dell’appello. Il ricorrente è stato condannato a rifondere al resistente le spese di cassazione, liquidate in Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, IVA e CAP come per legge. È stato inoltre dichiarato sussistente il presupposto per il versamento, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 190 c.p.c.

    deve ritenersi come con la sentenza di appello sia stata correttamente rilevata – in linea con la giurisprudenza assolutamente prevalente (cfr., ad es., Cass. n. 20180/2015, Cass. n. 24636/2016 e, da ultimo, Cass. n. 26883/2019) di questa Corte (che si condivide) – la nullità della sentenza di primo grado per omessa concessione alle parti dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., e come, altrettanto esattamente, sia stato ritenuto che tale invalidità (per effetto della tassatività dei motivi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c. e non ricadendosi nell’ipotesi contemplata dall’art. 161 c.p.c., comma 2) non comportasse la rimessione della causa al Tribunale ma produceva l’effetto di provvedere alla decisione nel merito per essa Corte di appello nei limiti delle questioni riproposte.

    L’omessa concessione dei termini conclusionali previsti dall’art. 190 c.p.c. determina la nullità della sentenza di primo grado, ma non comporta la rimessione della causa al Tribunale se non ricorre uno dei casi tassativi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; il giudice d’appello decide quindi nel merito, nei limiti delle questioni riproposte.

  • artt. 353 e 354 c.p.c.

    deve ritenersi come con la sentenza di appello sia stata correttamente rilevata – in linea con la giurisprudenza assolutamente prevalente (cfr., ad es., Cass. n. 20180/2015, Cass. n. 24636/2016 e, da ultimo, Cass. n. 26883/2019) di questa Corte (che si condivide) – la nullità della sentenza di primo grado per omessa concessione alle parti dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., e come, altrettanto esattamente, sia stato ritenuto che tale invalidità (per effetto della tassatività dei motivi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c. e non ricadendosi nell’ipotesi contemplata dall’art. 161 c.p.c., comma 2) non comportasse la rimessione della causa al Tribunale ma produceva l’effetto di provvedere alla decisione nel merito per essa Corte di appello nei limiti delle questioni riproposte.

    La rimessione della causa al primo giudice è consentita soltanto nei casi tassativamente contemplati dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; una nullità derivante dall’omessa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. non vi rientra e non impedisce al giudice d’appello di decidere il merito.

  • art. 161, comma 2, c.p.c.

    deve ritenersi come con la sentenza di appello sia stata correttamente rilevata – in linea con la giurisprudenza assolutamente prevalente (cfr., ad es., Cass. n. 20180/2015, Cass. n. 24636/2016 e, da ultimo, Cass. n. 26883/2019) di questa Corte (che si condivide) – la nullità della sentenza di primo grado per omessa concessione alle parti dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., e come, altrettanto esattamente, sia stato ritenuto che tale invalidità (per effetto della tassatività dei motivi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c. e non ricadendosi nell’ipotesi contemplata dall’art. 161 c.p.c., comma 2) non comportasse la rimessione della causa al Tribunale ma produceva l’effetto di provvedere alla decisione nel merito per essa Corte di appello nei limiti delle questioni riproposte.

    La nullità per omessa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. non ricade nell’ipotesi di cui all’art. 161, comma 2, c.p.c. e, pertanto, non determina la rimessione della causa al primo giudice.

  • art. 112 c.p.c.

    Nè è esatta la deduzione del ricorrente secondo cui non vi sarebbe stata, da parte del giudice di appello, una pronuncia sull’autenticità o meno della disconosciuta sottoscrizione della scrittura privata del 30 luglio 1999, poichè essa era già stata adottata con la sentenza di primo grado e i motivi di appello si erano incentrati sulle contestazioni afferenti la c.t.u. circa l’accertamento della veridicità o meno di detta sottoscrizione, ragion per cui il rigetto di tali contestazioni ha logicamente implicato la conferma della statuizione di prime cure sulla verificata falsità della citata sottoscrizione del Li..

    Non sussiste omessa pronuncia quando la statuizione richiesta è già stata adottata in primo grado e il giudice d’appello, rigettando le contestazioni rivolte all’accertamento tecnico su cui essa si fonda, ne conferma logicamente il contenuto.

  • artt. 90 e 92 disp. att. c.p.c.

    Occorre, infatti, osservare che, a sostegno delle possibili violazioni procedurali nel corso dell’espletamento della c.t.u., il ricorrente non ha dedotto alcuna specifica – e, soprattutto, concreta – lesione del suo diritto di difesa, dovendo, peraltro, essere necessariamente sollevati eventuali motivi di nullità (siccome relativa: cfr., tra le tante, Cass. n. 2589/2003, Cass. n. 13428/2007 e Cass. n. 15874/2010) nel primo atto difensivo susseguente alla formazione dell’atto stesso (circostanza della quale il ricorrente non dà atto nè risulta che abbia assolto all’onere di specificare quando e come avesse eccepito eventuali ragioni di invalidità delle operazioni del c.t.u.).

    Le nullità relative delle operazioni del consulente tecnico devono essere eccepite nel primo atto difensivo successivo alla loro formazione; chi le deduce deve inoltre indicare in modo specifico la concreta lesione del diritto di difesa.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    L’ultimo motivo è, per un verso, inammissibile e, per altro verso, infondato. Si prospetta come inammissibile quanto al dedotto vizio di contraddittorietà della motivazione alla stregua dell’art. 360 c.p.c., novellato n. 5 (applicabile “ratione temporis” nella specie), per come affermato dalla univoca giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Cass. SU nn. 8053 e 8054 del 2014), e come manifestamente infondato con riferimento alla denunciata violazione di legge poichè la Corte di appello, con l’impugnata sentenza, ha correttamente applicato il principio della soccombenza alla stregua della pronuncia finale sul merito della causa e, quindi, dell’appello, confermando – al di là della nullità della sentenza di primo grado per omessa concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. – quest’ultima sentenza sul merito in senso proprio, avuto riguardo all’accertata falsità della sottoscrizione tempestivamente disconosciuta ed in ordine alla quale era stato esperito il procedimento di verificazione in via incidentale.

    Le spese del giudizio d’appello sono regolate secondo la soccombenza risultante dalla decisione finale sul merito; la nullità della sentenza di primo grado per un vizio processuale non modifica tale esito quando la decisione di merito è confermata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L’ultimo motivo è, per un verso, inammissibile e, per altro verso, infondato. Si prospetta come inammissibile quanto al dedotto vizio di contraddittorietà della motivazione alla stregua dell’art. 360 c.p.c., novellato n. 5 (applicabile “ratione temporis” nella specie), per come affermato dalla univoca giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Cass. SU nn. 8053 e 8054 del 2014), e come manifestamente infondato con riferimento alla denunciata violazione di legge poichè la Corte di appello, con l’impugnata sentenza, ha correttamente applicato il principio della soccombenza alla stregua della pronuncia finale sul merito della causa e, quindi, dell’appello, confermando – al di là della nullità della sentenza di primo grado per omessa concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. – quest’ultima sentenza sul merito in senso proprio, avuto riguardo all’accertata falsità della sottoscrizione tempestivamente disconosciuta ed in ordine alla quale era stato esperito il procedimento di verificazione in via incidentale.

    Nel regime applicabile ratione temporis, il vizio di contraddittorietà della motivazione dedotto ai sensi del novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile secondo i limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata dalla Corte.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La nullità della sentenza di primo grado per omessa concessione dei termini conclusionali previsti dall’art. 190 c.p.c. non comporta la rimessione della causa al primo giudice, salvo che ricorra una delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; il giudice d’appello procede alla decisione nel merito nei limiti delle questioni riproposte.
  • La deduzione di una violazione del contraddittorio o del diritto di difesa richiede l’indicazione delle concrete conseguenze lesive subite; la mera allegazione generica dell’irregolarità processuale non è sufficiente quando non sia dimostrato un pregiudizio effettivo.
  • Le nullità relative delle operazioni di consulenza tecnica d’ufficio devono essere eccepite nel primo atto difensivo successivo alla formazione dell’atto; il ricorrente deve specificare quando e in che modo le abbia tempestivamente sollevate e quale concreta lesione del diritto di difesa ne sia derivata.
  • Quando il giudice di primo grado ha già deciso sull’autenticità di una sottoscrizione disconosciuta, il rigetto in appello delle contestazioni rivolte alla consulenza tecnica che ha fondato quell’accertamento comporta logicamente la conferma della statuizione, senza che occorra una distinta pronuncia formulata nuovamente nei medesimi termini.
  • La regolazione delle spese segue la soccombenza risultante dalla decisione finale sul merito; la nullità della sentenza di primo grado per un vizio processuale non impone una diversa attribuzione delle spese se il giudice d’appello conferma la decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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