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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15304/2020 del 17/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

Il Tribunale di Cuneo, con sentenza depositata il 22 novembre 2010, aveva accertato che tra il condominio e l’impresa era stato concluso un contratto di appalto, dal quale il condominio era receduto il 14 febbraio 2007 ai sensi dell’art. 1671 c.c., e aveva respinto la domanda di risarcimento. L’appaltatore aveva appellato lamentando che non fosse stato liquidato equitativamente il danno. La Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 25 novembre 2014, aveva condannato il condominio a pagare € 22.050, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di indennizzo per lucro cessante, quantificato equitativamente nel 10% del corrispettivo imponibile dell’appalto. Aveva invece escluso il rimborso delle spese, non provate, e il danno all’immagine di € 10.000, privo di prova; aveva inoltre escluso la richiesta di € 22.272 per spese generali d’impresa. Il condominio ha proposto tre motivi di ricorso: con il primo ha contestato la ripartizione dell’onere della prova sull’aliunde perceptum, sostenendo che spettasse all’appaltatore provare il mancato guadagno; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2697, 1223 e 1226 c.c. in tema di prova e liquidazione del danno; con il terzo ha contestato l’applicazione analogica dei criteri previsti per gli appalti pubblici al recesso disciplinato dall’art. 1671 c.c.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo e ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo. Ha ritenuto erroneo il ragionamento della Corte d’appello, che aveva desunto la certezza del lucro cessante dal carattere notorio della perdita dell’utile e dalla mancata allegazione, da parte del committente, dell’aliunde perceptum. In caso di recesso unilaterale del committente dall’appalto, spetta invece all’appaltatore che chiede l’indennizzo provare l’utile netto che avrebbe conseguito, determinato dalla differenza tra il prezzo globale pattuito e le spese necessarie per eseguire l’opera; il committente può poi provare guadagni sostitutivi o altri vantaggi. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1671 c.c.

    in ipotesi di recesso unilaterale del committente dal contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 1671 c.c., grava sull’appaltatore, che chiede di essere indennizzato del mancato guadagno, l’onere di dimostrare quale sarebbe stato l’utile netto da lui conseguibile con l’esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell’appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere, restando salva per il committente la facoltà di provare che l’interruzione dell’appalto non ha impedito all’appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli ha procurato vantaggi diversi

    Nel recesso unilaterale del committente, l’appaltatore può ottenere l’indennizzo per mancato guadagno solo dimostrando l’utile netto che avrebbe ricavato dall’esecuzione, calcolato sottraendo dal prezzo pattuito le spese necessarie. Il committente può contrastare la pretesa provando l’esistenza di guadagni sostitutivi o di altri vantaggi.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte distrettuale ha, viceversa erroneamente affermato, mediante l’apodittico richiamo al fatto notorio, che la (non altrimenti provata) sussistenza dell’an del pregiudizio dovrebbe ritenersi dimostrata non già in ragione della prova offerta dall’appaltatore, bensì della mancata allegazione da parte del committente dall’aliunde perceptum.

    L’onere di provare il fatto costitutivo della pretesa per mancato guadagno grava sull’appaltatore; la mancata allegazione o prova, da parte del committente, di guadagni sostitutivi non dimostra di per sé l’esistenza del danno.

Massime di principio

  • Quando il committente recede unilateralmente da un contratto di appalto ai sensi dell’art. 1671 c.c., l’appaltatore che domanda l’indennizzo per mancato guadagno deve provare l’utile netto che avrebbe conseguito, determinato dalla differenza tra il prezzo globale pattuito e le spese necessarie per eseguire le opere.
  • La mancata allegazione o dimostrazione, da parte del committente, dell’aliunde perceptum non consente di presumere né la sussistenza né l’ammontare del lucro cessante dell’appaltatore; resta a carico del committente la prova di eventuali guadagni sostitutivi o di altri vantaggi, una volta provato dall’appaltatore il proprio utile netto mancato.

Come è indicizzato

MaterieAppalto
RamiContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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