Cassazione Civile, Sentenza n. 15302/2020 del 17/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
Una persona, deceduta nel 1998, lasciò quali eredi legittimi il fratello e il coniuge; il fratello era inoltre proprietario iure proprio delle restanti quote di un patrimonio immobiliare. Nel 2000 l’eredità giacente alienò a una società, con contratti del 12 ottobre e del 20 dicembre, quote indivise di immobili ereditari. Il fratello agì deducendo la lesione del diritto di prelazione previsto dall’art. 732 c.c. e chiedendo il riscatto. Dopo la sua morte, il giudizio fu riassunto dalla moglie e dalla figlia. Il processo venne sospeso in attesa della definizione del giudizio di divisione, nel quale la moglie divenne assegnataria dei beni controversi; il giudizio di riscatto fu poi riassunto. Il Tribunale autorizzò gli attori a esercitare il riscatto contro il pagamento del prezzo versato dall’acquirente, maggiorato degli interessi legali. La Corte d’appello di Trieste, con sentenza del 22 aprile 2015, rigettò l’appello principale e, accogliendo quello incidentale della società, condannò solidalmente le attrici e il successore di una parte deceduta a pagare alla società 542,27 euro, oltre interessi legali. In Cassazione le ricorrenti proposero quattro motivi. Con il primo denunciarono la violazione degli artt. 295, 183, 189 e 190 c.p.c., in relazione all’art. 20 della legge tavolare e all’art. 2646 c.c., sostenendo che la domanda relativa all’inefficacia o invalidità delle vendite, prospettata dopo la riassunzione, non fosse nuova perché la sua rilevanza dipendeva dall’esito della divisione, sopravvenuto durante la sospensione, e che la ricorrente assegnataria era divenuta legittimata a formularla solo dopo l’assegnazione. Con il secondo motivo dedussero la nullità dei contratti per irregolarità fiscali imputate al curatore dell’eredità giacente, in relazione all’art. 1418 c.c. e all’art. 48 del d.lgs. n. 346 del 1990, affermando che alcuni terreni erano stati omessi dalla dichiarazione di successione. Con il terzo motivo censurarono l’esclusione della nullità fiscale, sostenendo che l’autorizzazione giudiziale alla vendita non fosse sufficiente a escluderla. Con il quarto contestarono, invocando l’art. 2697 c.c. e l’art. 115 c.p.c., il riconoscimento alla società del rimborso dell’imposta di registro senza prova dell’effettivo esborso.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo nei termini indicati in motivazione e ha rigettato gli altri tre. Ha ritenuto decisivo che la Corte d’appello non avesse verificato se e in quale misura la definizione del giudizio di divisione e l’assegnazione dei beni incidessero sulla domanda di riscatto nel giudizio sospeso. La sentenza impugnata aveva dichiarato tardiva la domanda senza esaminare tale possibile incidenza e senza contestare i presupposti della sospensione; la sopravvenuta definizione della divisione costituiva un fatto nuovo la cui rilevanza doveva essere valutata dal giudice di merito. Le doglianze fiscali sono state respinte perché la censura sulla nullità era generica e non attingeva l’autonoma motivazione fondata sull’assoluta sommarietà della prospettazione; il terzo motivo, dipendente dal secondo, è stato parimenti respinto. È stato inoltre rigettato il quarto motivo: la dedotta violazione delle regole probatorie non consentiva di rimettere in discussione la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito. La Corte ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte d’appello di Trieste, in diversa sezione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
La questione dirimente, alla quale la Corte locale non ha dato risposta, consiste nel verificare all’esito del giudizio pregiudicante le ricadute su quello pregiudicato, in altri termini: dell’assegnazione divisionale sulla domanda di riscatto.
Quando un giudizio è sospeso in attesa della definizione di una causa pregiudicante, il giudice del giudizio pregiudicato deve verificare le ricadute della decisione sopravvenuta sulla domanda sottoposta al suo esame.
artt. 183, 189 e 190 c.p.c.
Essendosi la sentenza d’appello limitata a declinare l’inammissibilità per tardività della domanda, senza, peraltro, in alcun modo contestare i presupposti della sospensione disposta dal Tribunale, deve escludersi che la stessa abbia, anche solo implicitamente, verificato l’insussistenza d’incidenza della divisione sull’altro giudizio.
La sopravvenienza costituita dalla definizione della divisione deve essere esaminata per valutarne l’incidenza sulla domanda nel giudizio riassunto; non basta dichiarare tardiva la domanda senza affrontare tale questione.
art. 20 della legge tavolare
Sgombrato il campo dalle evocate, ma insussistenti, interferenze del regime tavolare di trascrizione, qui il fatto nuovo, perchè sopravvenuto, è costituito dalla definizione del giudizio divisorio.
Nel caso deciso, il regime tavolare non costituiva l’elemento dirimente; il fatto sopravvenuto da valutare era la definizione del giudizio di divisione.
art. 2646 c.c.
Sgombrato il campo dalle evocate, ma insussistenti, interferenze del regime tavolare di trascrizione, qui il fatto nuovo, perchè sopravvenuto, è costituito dalla definizione del giudizio divisorio.
La Corte ha escluso che le dedotte interferenze del regime di trascrizione fossero decisive per la questione sottoposta, individuando invece nella definizione della divisione il fatto nuovo rilevante.
art. 1418 c.c.
Le ricorrenti non colgono che la sentenza, con argomento autonomo ha disatteso la pretesa a cagione della sua generica prospettazione, consistita in un mero “enunciato”.
La nullità invocata non può essere accolta sulla base di una prospettazione generica, priva di elementi che consentano di individuare concretamente il vizio dedotto.
art. 48 del d.lgs. n. 346 del 1990
Non solo tale argomento non viene attinto dalla censura, ma, la confusa congetturalità della denuncia, che anche nel ricorso trova conferma, non consente d’individuare ex actis, l’evocata nullità.
La denunciata irregolarità fiscale non determina, nel caso concreto, una nullità scrutinabile quando la deduzione è congetturale e non consente di individuarne gli elementi sulla base degli atti.
art. 2697 c.c.
L’evocazione della regola, assunta come violata, perciò solo non determina nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, necessario che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente; diversamente, come accade qui, nella sostanza, peraltro neppure efficacemente dissimulata, la doglianza investe inammissibilmente l’apprezzamento di merito del giudice, il quale ha ricostruito la fattispecie concreta difformemente dalle aspettative del ricorrente, di talchè la prospettata violazione non può ipotizzarsi.
La mera invocazione della regola sull’onere della prova non fonda una censura di legittimità se, in realtà, si contesta la ricostruzione dei fatti o la valutazione di merito anziché indicare un errore nella distribuzione dell’onere probatorio.
art. 115 c.p.c.
La doglianza investe l’apprezzamento di merito effettuato dal giudice, in questa sede non sindacabile, in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., da ultimo, Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299).
La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile nei casi indicati dalla Corte, non per una diversa valutazione delle prove o per il dissenso rispetto alla ricostruzione fattuale adottata dal giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
La doglianza investe l’apprezzamento di merito effettuato dal giudice, in questa sede non sindacabile, in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., da ultimo, Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299).
La violazione dell’art. 116 c.p.c. può essere denunciata quando il giudice abbia alterato i limiti tra prova legale e prova liberamente valutabile, non per contestare l’apprezzamento di merito del materiale istruttorio.
Massime di principio
- Quando un processo è sospeso in attesa della definizione di un giudizio pregiudicante, il giudice che lo riassume deve valutare se la decisione sopravvenuta nel giudizio pregiudicante incida sulla domanda da decidere. Non è sufficiente dichiarare tardiva la deduzione relativa alla sopravvenienza senza esaminarne la possibile rilevanza.
- La censura di violazione dell’onere della prova non è scrutinabile in cassazione per il solo richiamo alla norma: occorre indicare un errore nella distribuzione dell’onere probatorio, non limitarsi a contestare la ricostruzione fattuale o l’apprezzamento delle prove compiuti dal giudice di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere fatta valere per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio; occorre dedurre che siano state utilizzate prove non introdotte dalle parti o ammesse d’ufficio fuori dai limiti legali, oppure che siano state disattese prove legali o trattati come prova legale elementi soggetti a libero apprezzamento.
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