Cassazione Civile, Ordinanza n. 36125/2022 del 09/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per il recupero di somme collegate al venir meno dei presupposti di una definizione agevolata cui la società aveva aderito ai sensi dell’art. 15 della l. n. 289 del 2002, a causa del mancato tempestivo versamento delle rate successive alla prima. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto in parte il ricorso della contribuente, ritenendo cessata la materia del contendere e limitando la debenza a sanzioni e interessi sulle rate versate tardivamente. L’Agenzia aveva appellato, ma la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello. In cassazione l’Agenzia ha proposto due motivi, ma dal testo emerge che la questione decisiva è divenuta la sopravvenuta estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, poiché la contribuente ha documentato l’integrale pagamento della cartella e l’Agenzia non ha contestato tale circostanza, pur sostenendo di aver effettuato soltanto uno sgravio parziale e di conservare interesse a una eventuale reiscrizione a ruolo. La contribuente ha quindi insistito per l’estinzione del processo.
La decisione
La Corte ha accolto l’istanza della contribuente e ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, ritenendo che l’integrale soddisfacimento della pretesa erariale contenuta nella cartella impugnata facesse venir meno l’oggetto della lite. Conseguentemente ha cassato senza rinvio la sentenza della CTR, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c., perché la causa non poteva essere proseguita. Ha compensato integralmente le spese di lite e ha escluso l’applicazione del doppio contributo unificato, osservando che esso è previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
Norme richiamate
richiamato come base della definizione agevolata cui la società aveva aderito e rispetto alla quale era stato emesso il recupero delle somme per mancato pagamento tempestivo delle rate successive alla prima
art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992
citato dalla difesa erariale per sostenere che l’integrale pagamento non bastasse, avendo l’ufficio provveduto solo a uno sgravio parziale e residuando un interesse alla prosecuzione della lite
art. 6, commi 8, 9, 10, d.l. n. 119 del 2018 conv. con mod. dalla l. n. 138 del 2018
richiamato per la sospensione del processo, istanza che era stata accolta con rinvio a nuovo ruolo
richiamato in relazione alla proposta del relatore e alla trattazione camerale
richiamato per la memoria difensiva depositata dalla parte contribuente
indicato come base della cassazione senza rinvio, essendo la causa non ulteriormente proseguibile
richiamato ancora per la trattazione in camera di consiglio
art. 31372/2018 Cass.
citata per escludere il doppio contributo unificato nei casi diversi da rigetto, inammissibilità o improcedibilità
art. 14782/2018 Cass.
citata per il medesimo principio sull’ambito applicativo del doppio contributo unificato
art. 3542/2017 Cass.
citata per il medesimo principio sull’ambito applicativo del doppio contributo unificato
Massime di principio
- Quando la pretesa tributaria oggetto della cartella impugnata risulta integralmente soddisfatta e tale circostanza non è contestata dall’ufficio, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- L’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, poiché la causa non può essere ulteriormente proseguita.
- L’eventuale interesse dell’amministrazione alla futura reiscrizione a ruolo di somme diverse o residue non impedisce la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando il contenuto della specifica cartella oggetto del processo è stato integralmente soddisfatto.
- Il doppio contributo unificato non è applicabile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e non può essere esteso in via analogica a ipotesi di estinzione del giudizio.
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