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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35503/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR Liguria che aveva rigettato il ricorso di Maccioni avverso cartelle esattoriali relative a imposte della societa Maccioni Fiori s.a.s. per l'anno 1996. Il ricorrente deduceva la decadenza dell'agente della riscossione per notifica tardiva delle cartelle ai sensi dell'art. 25, primo comma, lett. c) del d.P.R. n. 602/1973 e sosteneva che, prima di esigere dal socio coobbligato, fosse necessaria una notifica nei suoi confronti entro i termini di cui all'art. 25

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che non si era maturata la decadenza prevista dall'art. 25 perché il termine decorre dall'epoca in cui l'accertamento diviene definitivo (passaggio in giudicato della sentenza che decide il merito). Ha inoltre ritenuto legittima la notifica della cartella al socio coobbligato senza una preventiva nuova notifica dell'atto impositivo, richiamando la giurisprudenza secondo cui la notifica della cartella all'obbligato principale interrompe definitivamente il termine di decadenza e le successive cartelle a carico dei coobbligati hanno funzione esecutiva e non incidono sulla decadenza. Sono state condannate le spese di giudizio del resistente e disposto il versamento del contributo unificato aggiuntivo

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, primo comma, lett. c)

    art. 25 primo comma lett. c)

    Il termine di decadenza per la notifica della cartella decorre dall'epoca in cui l'accertamento diviene definitivo; la notifica della cartella nei confronti dell'obbligato principale interrompe la decadenza in maniera definitiva

  • codice di procedura civile, art. 360

    Motivi di ricorso per cassazione censurati: n.3 (violazione di norme procedurali) e n.5 (contraddittorietà della motivazione). La Corte ritiene infondati entrambi

  • codice civile, art. 2291

    Conferma della responsabilita illimitata e solidale dei soci della s.a.s. per le obbligazioni sociali, salvo diversa disposizione

  • codice civile, art. 2304

    Richiamata in relazione alle ordinarie condizioni della responsabilita dei soci per le obbligazioni derivanti dalla societa di persone

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma quater

    Richiesta e riconoscimento del versamento del contributo unificato aggiuntivo in caso di soccombenza del ricorrente

  • Cass. sent. n. 24322 del 14 novembre 2014

    Principio secondo cui la notifica della cartella all'obbligato principale interrompe definitivamente il termine di decadenza; le cartelle successive ai coobbligati sono strumentali all'esecuzione e non incidono sulla decadenza gia interrotta

  • Cass. sez. civ., 30 agosto 2013 n. 19985

    Conferma la natura solidale della responsabilita dei soci e l'effetto interruttivo della notifica della cartella all'obbligato principale

  • Cass. 9 maggio 2007 n. 10584

    Affermata l'applicabilita della responsabilita illimitata dei soci anche per le obbligazioni tributarie in assenza di deroga

  • Cass. 24 marzo 2011 n. 6734

    Sottolineata la sussidiarieta della protezione patrimoniale dei soci nelle societa di persone e la trasposizione dei debiti sociali sui soci

  • Cass. 6 settembre 2006 n. 19188

    Principio secondo cui non e' necessaria la notificazione dell'atto impositivo originario al socio coobbligato per legittimare l'esazione nei suoi confronti

  • Cass. SS.UU. 28709/2020

    Ulteriore conferma dell'applicazione diretta del presupposto impositivo della societa di persone in capo ai soci

Massime di principio

  • La decadenza prevista dall'art. 25 d.P.R. 602/1973 decorre dal momento in cui l'accertamento diventa definitivo; dunque se l'atto impositivo diventa definitivo con sentenza passata in giudicato, il termine per notificare la cartella decorre da tale momento
  • La notifica della cartella di pagamento all'obbligato principale interrompe definitivamente il termine di decadenza; successive notifiche a coobbligati hanno funzione esecutiva e rilevano ai fini della prescrizione, non della decadenza
  • Nelle societa di persone (s.a.s.) la responsabilita dei soci e' illimitata e solidale per le obbligazioni sociali, comprese quelle tributarie, salvo espressa disposizione contraria
  • Non e' sempre necessaria la notifica dell'atto impositivo originario al socio coobbligato per procedere all'esazione nei suoi confronti quando la responsabilita sociale rende il debito direttamente riferibile ai soci
  • In situazioni analoghe valutare sempre: (a) quando l'accertamento e' divenuto definitivo; (b) se e quando la cartella e' stata notificata all'obbligato principale; (c) la natura della responsabilita del coobbligato (solidale/sussidiaria) per determinare decadenza versus prescrizione

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