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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38527/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (convenuti)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di accertamento dell'usucapione di un fondo sito nel Comune di Casignana, proposta da una donna che sosteneva di essere subentrata nel possesso del terreno al padre e di averne mantenuto il possesso, dapprima tramite il genitore e poi personalmente, per un periodo utile all'usucapione. Il Tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando l'attrice proprietaria per intervenuta usucapione. In appello, gli aventi causa della proprietaria originaria avevano ottenuto la riforma integrale della decisione, perché la Corte territoriale aveva ritenuto che le prove testimoniali non dimostrassero un possesso ad usucapionem, ma piuttosto una detenzione originaria del terreno nell'ambito di un rapporto associativo agrario mai trasformato in possesso. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 832 e 1158 c.c. e lamentando che la Corte d'appello non avesse correttamente valorizzato le risultanze istruttorie: secondo la ricorrente, il possesso sarebbe stato continuo e ininterrotto dal padre dagli anni '60 e da lei dal 1990; inoltre avrebbe dovuto escludersi la tesi del rapporto associativo agrario, poiché dopo la legge n. 203/1982 esso si sarebbe dovuto convertire in affitto e risultare da atto scritto. Ha anche censurato la mancata considerazione dell'inerzia della proprietaria e del fatto che il proprio dante causa avesse aperto un passaggio ai terreni da un fondo limitrofo di sua proprietà, come indice di possesso esclusivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo aspecifico, perché non indicava in modo puntuale in che cosa la sentenza impugnata si ponesse in contrasto con gli artt. 832 e 1158 c.c.; ha inoltre osservato che la censura si risolveva, sotto la veste formale della violazione di legge, in un'inammissibile richiesta di rivalutazione dei fatti e delle prove, estranea al giudizio di legittimità. La Corte ha aggiunto che la sentenza d'appello aveva fondato la decisione sulla mancata prova del possesso della stessa ricorrente, profilo che non veniva specificamente aggredito nel ricorso. Sono state poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 832 c.c.

    richiamato come norma sul contenuto del diritto di proprietà, ma la censura è ritenuta generica e non confrontata specificamente con la ratio decidendi

  • art. 1158 c.c.

    richiamato come norma sull'usucapione, ma la Corte osserva che il ricorso non spiega in che modo la decisione impugnata ne avrebbe violato il precetto

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    il motivo viene formalmente prospettato come violazione di legge, ma la Corte lo riqualifica come critica di merito inammissibile in cassazione

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    la mancata specifica attinenza della censura al decisum è assimilata alla mancata enunciazione dei motivi di ricorso, con conseguente inammissibilità

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria illustrativa in prossimità dell'adunanza

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    richiamata quale base dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis

    richiamato come parametro dell'importo aggiuntivo dovuto per l'impugnazione respinta o inammissibile

  • L. n. 203/1982

    evocata dalla ricorrente per sostenere la necessaria trasformazione del rapporto agrario in affitto scritto, ma il punto non assume rilievo decisivo nella decisione di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo che prospetta violazione di legge deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura generica o meramente assertiva è inammissibile.
  • Non è consentito utilizzare il vizio di violazione o falsa applicazione di legge per sollecitare una nuova valutazione del merito, delle prove e dei fatti storici accertati dal giudice di appello.
  • Il ricorso per cassazione non costituisce un terzo grado di merito: sono sindacabili solo errori di diritto o vizi nei limiti consentiti, non il mero dissenso sulla ricostruzione fattuale.
  • Quando la decisione impugnata si fonda su una specifica carenza probatoria o su un preciso accertamento in fatto, il ricorso deve aggredire proprio quel fondamento, altrimenti resta inammissibile.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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