Cassazione Civile, Ordinanza n. 38527/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuti)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di accertamento dell'usucapione di un fondo sito nel Comune di Casignana, proposta da una donna che sosteneva di essere subentrata nel possesso del terreno al padre e di averne mantenuto il possesso, dapprima tramite il genitore e poi personalmente, per un periodo utile all'usucapione. Il Tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando l'attrice proprietaria per intervenuta usucapione. In appello, gli aventi causa della proprietaria originaria avevano ottenuto la riforma integrale della decisione, perché la Corte territoriale aveva ritenuto che le prove testimoniali non dimostrassero un possesso ad usucapionem, ma piuttosto una detenzione originaria del terreno nell'ambito di un rapporto associativo agrario mai trasformato in possesso. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 832 e 1158 c.c. e lamentando che la Corte d'appello non avesse correttamente valorizzato le risultanze istruttorie: secondo la ricorrente, il possesso sarebbe stato continuo e ininterrotto dal padre dagli anni '60 e da lei dal 1990; inoltre avrebbe dovuto escludersi la tesi del rapporto associativo agrario, poiché dopo la legge n. 203/1982 esso si sarebbe dovuto convertire in affitto e risultare da atto scritto. Ha anche censurato la mancata considerazione dell'inerzia della proprietaria e del fatto che il proprio dante causa avesse aperto un passaggio ai terreni da un fondo limitrofo di sua proprietà, come indice di possesso esclusivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo aspecifico, perché non indicava in modo puntuale in che cosa la sentenza impugnata si ponesse in contrasto con gli artt. 832 e 1158 c.c.; ha inoltre osservato che la censura si risolveva, sotto la veste formale della violazione di legge, in un'inammissibile richiesta di rivalutazione dei fatti e delle prove, estranea al giudizio di legittimità. La Corte ha aggiunto che la sentenza d'appello aveva fondato la decisione sulla mancata prova del possesso della stessa ricorrente, profilo che non veniva specificamente aggredito nel ricorso. Sono state poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma sul contenuto del diritto di proprietà, ma la censura è ritenuta generica e non confrontata specificamente con la ratio decidendi
richiamato come norma sull'usucapione, ma la Corte osserva che il ricorso non spiega in che modo la decisione impugnata ne avrebbe violato il precetto
il motivo viene formalmente prospettato come violazione di legge, ma la Corte lo riqualifica come critica di merito inammissibile in cassazione
la mancata specifica attinenza della censura al decisum è assimilata alla mancata enunciazione dei motivi di ricorso, con conseguente inammissibilità
richiamato per il deposito della memoria illustrativa in prossimità dell'adunanza
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
richiamata quale base dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
richiamato come parametro dell'importo aggiuntivo dovuto per l'impugnazione respinta o inammissibile
evocata dalla ricorrente per sostenere la necessaria trasformazione del rapporto agrario in affitto scritto, ma il punto non assume rilievo decisivo nella decisione di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo che prospetta violazione di legge deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura generica o meramente assertiva è inammissibile.
- Non è consentito utilizzare il vizio di violazione o falsa applicazione di legge per sollecitare una nuova valutazione del merito, delle prove e dei fatti storici accertati dal giudice di appello.
- Il ricorso per cassazione non costituisce un terzo grado di merito: sono sindacabili solo errori di diritto o vizi nei limiti consentiti, non il mero dissenso sulla ricostruzione fattuale.
- Quando la decisione impugnata si fonda su una specifica carenza probatoria o su un preciso accertamento in fatto, il ricorso deve aggredire proprio quel fondamento, altrimenti resta inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38454/2021 del 06/12/2021
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38456/2021 del 06/12/2021
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38457/2021 del 06/12/2021
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38460/2021 del 06/12/2021
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38462/2021 del 06/12/2021
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38463/2021 del 06/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →