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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00402/2024 del 05/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito emesso dall'ente previdenziale per omissione contributiva relativa a lavoratori impiegati in regime di somministrazione di manodopera nel periodo agosto 2009-marzo 2010, oltre a somme aggiuntive e compensi di riscossione. La società utilizzatrice ha proposto opposizione, poi respinta dal Tribunale e dalla Corte d'appello. In cassazione ha dedotto tre censure: (1) violazione degli artt. 651-654 c.p.c. per mancato riconoscimento dell'efficacia del giudicato penale assolutorio del legale rappresentante, sostenendo che l'assoluzione definitiva per i medesimi fatti avrebbe dovuto fare stato nel giudizio civile; (2) violazione dell'art. 27, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 e dell'art. 2697 c.c., contestando l'onere probatorio posto a suo carico in ordine al pagamento dei contributi da parte del somministratore e affermando che tale prova era stata comunque fornita; (3) violazione dell'art. 20, comma 5, lett. b), d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto illecita la somministrazione per la durata iniziale dei contratti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva evidenziato la mancata specifica contestazione in appello della questione del giudicato penale. Ha respinto il secondo motivo perché la Corte d'appello aveva già accertato in fatto, sulla base della documentazione prodotta dall'Inps, il mancato pagamento dei contributi da parte del somministratore. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la censura non risultava specificamente proposta nei giudizi di merito; inoltre ha rilevato che la Corte territoriale aveva comunque accertato un'ulteriore violazione dei limiti di contingentamento previsti dalla contrattazione collettiva, statuizione non impugnata. Alla società ricorrente sono state poste a carico le spese di lite e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 651-654 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente per sostenere l'efficacia del giudicato penale nel giudizio civile; la Corte non entra nel merito della loro applicazione perché reputa la doglianza inammissibile per difetto di confronto con la ratio della sentenza impugnata.

  • art. 27, comma 2, d.lgs. n. 276/2003

    Invocato per sostenere l'effetto solutorio dei contributi versati dal somministratore; la censura viene respinta perché il mancato pagamento era stato positivamente accertato sulla base della documentazione in atti.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte conferma che, nel caso concreto, l'omissione contributiva risultava provata documentalmente dall'ente previdenziale.

  • art. 20, comma 5, lett. b), d.lgs. n. 276/2003

    Invocato per contestare la ritenuta illiceità della somministrazione; la censura è dichiarata inammissibile perché nuova in sede di legittimità e comunque non decisiva rispetto all'ulteriore accertamento di violazione dei limiti di contingentamento.

  • art. 20, comma 4, d.lgs. n. 276/2003

    La Corte d'appello aveva accertato la violazione dei limiti di contingentamento previsti dalla contrattazione collettiva nel testo vigente ratione temporis; tale statuizione non è stata censurata in cassazione.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Le censure vengono ricondotte ai vizi di violazione di legge o, per il primo motivo, avrebbero dovuto essere veicolate come nullità del giudizio di merito per difetto di specificità del gravame.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per porre a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura è inammissibile se non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, soprattutto quando la questione era già stata dichiarata inammissibilmente o genericamente dedotta nei gradi di merito.
  • In tema di contribuzione previdenziale, l'ente può assolvere all'onere probatorio dell'omissione mediante documenti idonei a dimostrare il mancato versamento, senza che sia necessario un diverso o ulteriore onere a suo carico se il fatto estintivo non risulti provato dalla controparte.
  • La deduzione in cassazione di una questione giuridica non specificamente proposta nei giudizi di merito è inammissibile come motivo nuovo.
  • L'assoluzione penale non produce automaticamente efficacia nel giudizio civile se non ricorrono i presupposti normativi di efficacia del giudicato penale e, comunque, se la censura non è correttamente devoluta in appello.
  • L'accertamento di una autonoma violazione dei limiti legali o collettivi della somministrazione può sorreggere la pretesa contributiva e rendere non decisiva la contestazione su profili diversi della stessa operazione contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenzialiAppalto e somministrazione
RamiProcesso civilePrevidenzaLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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