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Sentenza

Sentenza n. 1551/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento dei seguenti atti e provvedimenti amministrativi: i) Determinazione Dirigenziale n. REGDE/883/2022 recante il “riesame con valenza di rinnovo, autorizzazione alla modifica sostanziale e non sostanziale, dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto regionale n. 2214 del 05/03/2008 per l'attività di allevamento scrofe (attività IPPC 6.6-C)” con il relativo allegato tecnico, notificati con nota accompagnatoria in data 07/09/2022 prot. n. 27605/2022 in parte qua ha qualificato come modifica sostanziale la comunicazione del 13/07/2021 prot. n. 22147 di modifica non sostanziale per la realizzazione di una struttura gestazione scrofe di 840 posti e ha disposto per tale struttura l'esigenza di una verifica di Valutazione di Impatto Ambientale – VIA – postuma limitando la positiva verifica di VIA alle opere pregresse realizzate dal 2008 al 2012 dalla società ricorrente; ii) Verbale della conferenza dei servizi in data 30/08/2022, nella parte in cui con riguardo al predetto intervento lo ha qualificato come modifica sostanziale e assoggettato a VIA postuma ex art. 29 D. Lgs. 152/2006.

Giustizia amministrativa202203259

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione dirigenziale di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA, qualificazione come sostanziale della modifica relativa a una struttura per 840 scrofe e assoggettamento della stessa a VIA postuma, nonché verbale della conferenza di servizi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (provincia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato gli atti con cui la Provincia, nell’ambito del riesame dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata nel 2008 per un allevamento intensivo di scrofe, ha qualificato come modifica sostanziale la comunicazione relativa alla realizzazione di una struttura di gestazione da 840 posti e ha disposto l’avvio di una VIA postuma, limitando la verifica positiva già compiuta alle opere pregresse realizzate tra il 2008 e il 2012. Sono state dedotte violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili. In particolare, la ricorrente ha sostenuto: la formazione del silenzio-assenso per il decorso del termine di 60 giorni dalla comunicazione del 13 luglio 2021; l’assenza di adeguata motivazione per l’imposizione della VIA; l’insussistenza dell’obbligo di VIA postuma, poiché l’aumento dei posti sarebbe stato inferiore alla soglia di 900 scrofe indicata dalla disciplina della VIA; la necessità di valutare autonomamente il nuovo intervento; la lesione del legittimo affidamento derivante dall’avvenuta realizzazione della struttura; nonché l’illegittima e immotivata distinzione tra le opere pregresse e la struttura comunicata nel 2021-2022, con conseguente disparità di trattamento e contraddittorietà dell’azione amministrativa.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al silenzio-assenso, ha ritenuto che la comunicazione del 30 maggio 2022, successiva a quella del luglio 2021 e recante anche la comunicazione dell’inizio dei lavori, abbia determinato la riapertura o il rinnovo della fattispecie procedimentale; pertanto, il termine invocato decorreva da tale comunicazione. In ogni caso, il termine previsto per la qualificazione della modifica non è perentorio e l’art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006 non introduce alcun meccanismo di silenzio-assenso. Il silenzio-assenso è inoltre escluso, ai sensi dell’art. 20, comma 4, l. 241/1990, nei procedimenti in materia ambientale. Nel merito, il giudice ha ritenuto ragionevole e adeguatamente motivata la qualificazione della modifica come sostanziale e l’assoggettamento a VIA postuma. La soglia di 900 posti non era decisiva, poiché l’AIA originaria del 2008 era stata rilasciata senza previa VIA; la valutazione ambientale doveva quindi essere effettuata per la prima volta, tenendo conto cumulativamente del nuovo progetto e dei mutamenti dell’opera e del contesto ambientale. La VIA postuma è stata ritenuta legittima anche perché la nuova struttura, non prevista né realizzata al momento dell’autorizzazione originaria, poteva determinare un intervento significativamente diverso e un nuovo impatto ambientale rilevante. È stato escluso il legittimo affidamento, essendo assente ab origine una VIA e risultando esigibile, da un operatore professionale, la conoscenza degli obblighi ambientali; inoltre, l’intervento era stato sollecitato dalla stessa società. La censura relativa alla disparità di trattamento è stata dichiarata inammissibile prima ancora che infondata, poiché avrebbe condotto a estendere la VIA postuma anche all’intervento originario, mentre l’amministrazione l’aveva limitata alla sola struttura oggetto della modifica, conformemente alla richiesta formulata dalla ricorrente in conferenza di servizi. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 1, lett. l-bis), d.lgs. 152/2006

    modifiche all'installazione che diano luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore

    La modifica è sostanziale quando determina un incremento pari o superiore alla soglia prevista per la pertinente categoria di installazione.

  • Allegato VIII alla parte seconda, d.lgs. 152/2006

    Per gli allevamenti intensivi di scrofe soggetti ad AIA la soglia indicata è di 750 posti.

  • art. 29-nonies, comma 1, d.lgs. 152/2006

    La disposizione disciplina la comunicazione delle modifiche dell’installazione e non prevede che il silenzio dell’autorità competente equivalga ad assenso o autorizzazione tacita.

  • art. 29, comma 3, d.lgs. 152/2006

    nel caso di progetti realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di VIA ... l'autorità competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale “postuma”

    Consente all’autorità competente di imporre l’avvio di una VIA postuma per progetti realizzati senza la previa valutazione ambientale, potendo consentire la prosecuzione dei lavori o dell’attività a condizioni di sicurezza.

  • art. 20, comma 4, l. 241/1990

    Il silenzio-assenso è escluso nei procedimenti in materia ambientale, salvo espressa deroga legislativa.

  • art. 35, comma 3, d.l. 77/2021

    Il termine entro il quale l’amministrazione deve qualificare il progetto come modifica sostanziale non è perentorio e il suo decorso non determina la consumazione del potere provvedimentale.

  • art. 6, comma 7, lett. a), d.lgs. 152/2006

    È stato richiamato in relazione all’assoggettamento a VIA dei progetti di allevamento intensivo di suini con più di 900 posti per scrofe, senza che tale soglia impedisca la VIA postuma quando manca la valutazione originaria e il nuovo intervento modifica significativamente l’opera.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    Il grado di diligenza esigibile dall’operatore professionalmente qualificato esclude, nel caso concreto, la configurabilità di un legittimo affidamento sull’assenza di ulteriori adempimenti ambientali.

Massime di principio

  • Nella disciplina delle modifiche di un’installazione soggetta ad AIA, il decorso del termine previsto per la qualificazione amministrativa della modifica non determina, in assenza di un’espressa previsione legislativa, la formazione del silenzio-assenso né la consumazione del potere dell’autorità competente; il silenzio-assenso è comunque escluso per i procedimenti ambientali ai sensi dell’art. 20, comma 4, l. 241/1990.
  • Quando l’autorizzazione originaria di un impianto o allevamento sia stata rilasciata senza la previa VIA richiesta dalla normativa applicabile, la successiva modifica dell’opera può imporre una VIA postuma, anche considerando cumulativamente il progetto sopravvenuto e le caratteristiche dell’opera già autorizzata, senza che sia decisiva la sola verifica del superamento della soglia quantitativa riferita al nuovo incremento.
  • La VIA postuma è legittima quando, in assenza di una valutazione ambientale originaria, una modifica non prevista o non realizzata al momento dell’autorizzazione determina un mutamento dell’opera o del contesto ambientale potenzialmente idoneo a produrre un impatto ambientale significativo per natura, dimensioni o ubicazione.
  • Non sussiste un legittimo affidamento del gestore professionale sulla definitività dell’assenza di VIA quando l’autorizzazione originaria sia stata rilasciata senza la necessaria valutazione ambientale e l’ulteriore procedimento sia reso necessario da nuovi interventi richiesti dallo stesso gestore.

Come è indicizzato

MaterieAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTermini del procedimento e silenzio
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoLegittimo affidamentoDifetto di motivazione

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