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Sentenza

Sentenza del 15/11/2021 n. 34215 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la deduzione della pretesa tributaria relativa al reddito 2006: l'Ufficio aveva notificato un avviso di accertamento alla società (Professionisti Associati s.r.l.) per omessa dichiarazione, e aveva ripreso a tassazione la socia P.K. per utili da partecipazione. P.K. impugnò sostenendo l'invalidità della notifica alla società (mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale) e, in subordine, contestando il calcolo non depurato dei costi societari; l'Ufficio in Cassazione ha sostenuto che la notifica, anche in caso di irreperibilità relativa ex art.140 c.p.c., si perfeziona con la procedura seguita e che la notifica alla persona risultante come legale rappresentante era valida. La contribuente ha inoltre fatto valere che colui che risultava legale rappresentante al momento della notifica era in realtà un impostore che si era sostituito a C.V. con documento falso, come emerso da indagini della Procura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando le decisioni dei gradi inferiori che avevano dichiarato l'invalidità della notifica dell'avviso di accertamento alla società per mancata produzione dell'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale. Di conseguenza non è potuta operare la presunzione legale di distribuzione pro quota degli utili ai soci e non è stato possibile addebitare il reddito alla socia P.K. La Corte ha condannato l'Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese di lite, liquidate in Euro 7.000,00 oltre 15% rimborso forfettario, Euro 200,00 per esborsi, IVA e CPA. Sentenza depositata il 15/11/2021 (udienza 3/11/2020).

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto che, per le notifiche in caso di irreperibilità relativa, il perfezionamento della notifica si ottiene con l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale; la sola spedizione non è sufficiente.

  • art. 145 c.p.c.

    Richiamato in motivo di doglianza relativo alle modalità di notifica; la sentenza dà rilievo alle regole civili sulla notifica come integrate dall'art.140.

  • art. 156 c.p.c.

    Norma richiamata nei motivi riguardanti la prova e la regolarità delle notifiche; la Corte applica i principi processuali relativi all'efficacia delle notifiche civili.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 60, lett. e)

    Indicato come normativa fiscale che integra le regole sulla tassazione e sulle notifiche; la Corte lo interpreta congiuntamente all'art.26 del D.P.R. n.602/1973 per richiedere il corretto procedimento di notifica in tema tributario.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 26

    Richiamato con riferimento alla procedura di notifica in materia tributaria e alla necessità di seguire gli adempimenti previsti (incluso l'inoltro e la ricezione della raccomandata informativa) per il perfezionamento della notifica.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 2

    Richiamato tra le norme processuali tributarie rilevanti nella controversia; contestualmente la Corte si è attenuta ai principi processuali di rito per le impugnazioni tributarie.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 258/2012

    Richiamata nella motivazione come riferimento giurisprudenziale che ha influito sull'applicazione dell'art.140 c.p.c. nelle notifiche tributarie in caso di irreperibilità relativa.

Massime di principio

  • Per imputare ai soci pro quota utili accertati alla società è necessario un accertamento societario preventivamente e regolarmente notificato: senza la notifica rituale all'ente, non opera la presunzione legale di distribuzione.
  • In caso di irreperibilità relativa (art.140 c.p.c.), la notifica si perfeziona con la ricezione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale; la sola spedizione non è sufficiente.
  • L'onere di provare la validità della notifica incombe sull'Amministrazione finanziaria: deve produrre gli atti di ricevuta (avviso di ricevimento) e dimostrare l'adempimento di tutti i passaggi prescritti dalla legge.
  • Se la persona risultante come legale rappresentante è in realtà un impostore o la firma è falsificata, la notifica è invalida e l'eventuale tassazione dei soci è preclusa fino a che non sussista accertamento societario rituale.
  • In istruttorie similari è opportuno verificare e documentare: visure CCIAA, anagrafe tributaria, avvisi di ricevimento e eventuali atti della Procura o indagini su falsità documentali; in mancanza di prova formale della notifica la difesa del contribuente è solida.
  • Le spese processuali seguono la regola della soccombenza: l'Amministrazione che perde può essere condannata alle spese e ai rimborsi indicati in sentenza.

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