Cassazione Civile, Ordinanza n. 08420/2023 del 23/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (concessionario tributario)
La controversia
La controversia nasce da un diniego di rimborso IMU relativo all’anno 2012, emesso dalla società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie per conto del Comune. La contribuente aveva impugnato il diniego davanti al giudice tributario, ottenendo l’accoglimento in primo grado anche nei confronti del Comune. In appello, la Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dal Comune e dalla concessionaria, ritenendo che il Comune, pur costituitosi nel giudizio di primo grado, non avesse appellato la sentenza e che nei suoi confronti si fosse formato giudicato; da ciò ha desunto anche il difetto di interesse della concessionaria a impugnare, osservando che essa non avrebbe potuto ottenere il pagamento di una somma nondovuta al concedente. La ricorrente per cassazione ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c., d.lgs. 546/1992, art. 1, comma 2, e d.lgs. 446/1997, art. 52, sostenendo che, essendo il diniego di rimborso stato emesso dal concessionario titolare del potere di accertamento e della relativa legittimazione processuale, il giudicato non poteva formarsi nei confronti del Comune in presenza di tempestivo appello del soggetto che aveva adottato l’atto; ha inoltre invocato l’inscindibilità delle posizioni processuali. Con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 132 c.p.c. e 2697 c.c., assumendo che la CTR non avesse realmente esaminato la natura inscindibile delle domande e avesse motivato solo in modo apparente. La resistente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il secondo motivo, escludendo che la motivazione della sentenza d’appello fosse solo apparente: il ragionamento del giudice tributario era comprensibile e la censura, pur prospettata come vizio di nullità, si traduceva in una contestazione di erronea applicazione del diritto processuale. È stato invece accolto il primo motivo. La Corte ha ribadito che, quando il Comune affidi ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 446/1997 il servizio di accertamento e riscossione a un concessionario, il potere di accertamento spetta al concessionario, al quale compete anche la legittimazione processuale nelle controversie relative all’atto emesso. Nel caso di specie, il diniego di rimborso era stato emesso dal concessionario; pertanto, la posizione del Comune era inscindibilmente collegata a quella del concessionario e la proposizione dell’appello da parte di quest’ultimo impediva la formazione del giudicato nei confronti del Comune. Di conseguenza, la dichiarazione di inammissibilità dell’appello per difetto di interesse è stata ritenuta errata. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per escludere la formazione del giudicato nei confronti del soggetto che aveva tempestivamente impugnato un capo inscindibilmente connesso alla posizione dell’altro convenuto
richiamato in tema di giudicato formale e interno, ritenuto non consolidato per effetto dell’appello del concessionario
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2
richiamato quale norma di rinvio al processo civile per il giudizio tributario
d.lgs. n. 446 del 1997, art. 52
interpretato nel senso che l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione trasferisce al concessionario il potere di accertamento e la legittimazione processuale nelle relative controversie
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 10, comma 1
richiamato per affermare che il soggetto titolare del potere di accertamento e dell’atto impugnato è parte legittimata nel processo tributario
ritenuto applicabile anche nel processo tributario alle cause inscindibili e a quelle dipendenti, con necessaria unitarietà del giudizio di appello e effetto estensivo del gravame
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di motivazione apparente, ma ritenuto non violato nel caso concreto
richiamato dalla ricorrente nella censura di nullità, senza decisiva incidenza sulla soluzione adottata dalla Corte
Massime di principio
- Quando un ente locale affida a un concessionario il servizio di accertamento e riscossione dei tributi, il potere di emanare l’atto tributario e la relativa legittimazione processuale spettano al concessionario, non al Comune.
- Nel processo tributario, l’appello proposto dal soggetto che ha emesso l’atto impugnato può impedire la formazione del giudicato anche nei confronti dell’ente titolare del credito, se le posizioni sono tra loro inscindibili o logicamente dipendenti.
- L’art. 331 c.p.c. si applica anche al contenzioso tributario non solo nelle cause inscindibili in senso stretto, ma anche nelle cause dipendenti, imponendo l’unitarietà del giudizio di impugnazione.
- La motivazione è apparente solo quando il provvedimento non consente di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice; non basta, invece, che la parte contesti la correttezza della soluzione adottata.
- In presenza di un atto emesso dal concessionario della riscossione, la posizione sostanziale del Comune non è autonoma rispetto a quella del concessionario ai fini dell’impugnazione e del giudicato, poiché la decisione sull’atto incide sull’interesse sostanziale sotteso al rapporto tributario.
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