Cassazione Civile, Ordinanza n. 04055/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un atto notarile del 10/04/2008, predisposto per formalizzare e rendere trascrivibile il trasferimento di un'area di mq 3.531 destinata a edilizia economico-popolare, area già occupata e irreversibilmente trasformata per l'opera pubblica senza decreto di esproprio. Nell'atto erano richiamate precedenti determinazioni comunali che fissavano il prezzo/indennizzo e una somma ulteriore riconosciuta al proprietario coltivatore diretto. Il Comune aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dal proprietario per il pagamento della somma ulteriore, sostenendo che l'accordo non fosse una transazione ma, al più, una cessione volontaria nell'ambito della procedura espropriativa, con conseguente applicazione della disciplina legale sulle indennità e nullità della pattuizione eccedente. In Cassazione il Comune ha articolato sei motivi: (1) omesso esame/omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla qualificazione dell'atto; (2) violazione delle norme sulla dichiarazione di pubblica utilità e sulla durata dell'occupazione d'urgenza, assumendo che la procedura non fosse decaduta; (3) violazione della disciplina espropriativa previgente e del t.u. espropriazioni, sostenendo che l'accordo dovesse essere inquadrato come cessione volontaria e che l'importo pattuito fosse incompatibile con la legge; (4) nullità della clausola sull'indennità aggiuntiva per contrasto con norme imperative, con sostituzione automatica della clausola; (5) violazione delle norme sulla transazione, deducendo che l'accordo non potesse essere transattivo e, in subordine, la nullità o annullabilità della transazione; (6) erronea interpretazione del contratto secondo i canoni ermeneutici, perché la volontà delle parti sarebbe stata quella di formalizzare un passaggio di proprietà già avvenuto in esecuzione della procedura ablativa, non di transigere.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, per il primo motivo, che il vizio denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non l'omessa pronuncia su un motivo di appello, censura che va veicolata come violazione dell'art. 112 c.p.c. ex art. 360, n. 4, c.p.c. Gli altri motivi sono stati ritenuti inammissibili perché il ricorrente non ha colto la ratio decidendi: la Corte d'appello aveva qualificato l'atto come atto ricognitivo di natura transattiva, inserito in una vicenda di occupazione acquisitiva, e non come semplice compravendita o cessione volontaria; tale qualificazione presupponeva la persistente efficacia della dichiarazione di pubblica utilità e la necessità di formalizzare l'acquisto già intervenuto, con adesione ai valori fissati in sede municipale. Le ulteriori censure sono state reputate generiche o meramente assertive, perché non spiegavano in modo specifico perché la disciplina legale invocata dovesse prevalere o perché l'accordo non potesse avere contenuto transattivo. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del Comune alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
norma richiamata quale base dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal Comune in primo grado
richiamato dal ricorrente, ma la Corte precisa che il vizio di omesso esame è disciplinato dall'art. 360, n. 5, c.p.c., non dal parametro indicato
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione, non di questioni, argomentazioni difensive o motivi di appello
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
non è lo strumento corretto per denunciare l'omessa pronuncia su un motivo di appello o per contestare in modo generico la qualificazione del contratto
l'omessa pronuncia su domanda, eccezione o motivo di appello integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e va dedotta ex art. 360, n. 4, c.p.c.
artt. 10 e 11 L. n. 865 del 1971
richiamati dal ricorrente per sostenere che la dichiarazione di pubblica utilità decorresse dall'approvazione regionale della variante urbanistica
invocato per sostenere che, in caso di cessione volontaria, l'indennità aggiuntiva dovesse essere determinata secondo la disciplina legale e non liberamente pattuita
richiamato per la disciplina dell'occupazione d'urgenza e del relativo termine
art. 22-bis d.P.R. n. 327 del 2001
menzionato dal ricorrente quale possibile disciplina dell'acquisizione nell'ipotesi di occupazione d'urgenza
art. 43 d.P.R. n. 327 del 2001
richiamato dal ricorrente in relazione alle ipotesi di occupazione senza titolo di beni per finalità pubbliche
art. 57 d.P.R. n. 327 del 2001
citato per il regime transitorio che imporrebbe l'applicazione della disciplina previgente alle procedure già iniziate
invocato per sostenere la nullità della clausola che prevedeva una somma superiore a quella legale
invocato per chiedere la sostituzione automatica della clausola nulla con la previsione legale
richiamati in relazione alla transazione e ai suoi limiti, ma la Corte evidenzia che le censure erano generiche e non scalfivano la qualificazione data dal giudice di merito
invocati per contestare l'interpretazione dell'atto; la Corte ritiene che il ricorrente si limiti a contrapporre una lettura alternativa senza dimostrare l'errore ermeneutico
richiamato per il deposito della memoria in Cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- L'omessa pronuncia su un motivo di appello non va censurata come omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., ma come violazione dell'art. 112 c.p.c. ex art. 360, n. 4, c.p.c.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda esclusivamente un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non copre argomentazioni difensive, questioni giuridiche, prove in sé considerate o i motivi di appello.
- In sede di legittimità la censura sulla qualificazione giuridica di un atto deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la critica non coglie il fondamento effettivo della decisione, il motivo è inammissibile.
- La qualificazione di un accordo come transazione o come atto ricognitivo inserito in una vicenda ablativa dipende dalla lettura complessiva del testo negoziale e del contesto procedimentale, non da singole espressioni isolate.
- Le doglianze che prospettano la nullità di una clausola per contrasto con norme imperative, o l'erronea applicazione di una disciplina legale, devono essere specifiche e argomentate, indicando perché la norma invocata sarebbe inderogabile nel caso concreto.
- Una mera contrapposizione di una diversa lettura del contratto o della vicenda fattuale non è sufficiente a fondare un motivo di ricorso per cassazione, se non viene dimostrato il vizio di sussunzione o l'errore ermeneutico secondo i canoni legali.
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