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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15670/2024 del 05/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA 2015 e per il minor valore delle rimanenze finali indicato in dichiarazione. Per quanto qui rileva, l’Ufficio contestava l’indebita detrazione IVA su acquisti di autovetture ritenuti oggettivamente e, soprattutto, soggettivamente inesistenti, perché effettuati tramite due società italiane considerate cartiere o interposte in una frode carosello. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il rilievo sulle rimanenze ma aveva annullato la ripresa IVA, ritenendo non provata la consapevolezza della contribuente e valorizzando elementi come congruità dei prezzi, presenza di depositi e piazzali, pagamenti tracciabili, rivendite successive e una struttura operativa in capo a una delle società fornitrici. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., 109 TUIR, 19 e 21 d.P.R. 633/1972, sostenendo che la CTR aveva errato nel richiedere una prova diversa da quella sufficiente in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e nel ritenere assolto l’onere probatorio del contribuente con elementi neutri o irrilevanti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti anche inserite in frodi IVA, l’Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, sia l’oggettiva fittizietà del fornitore sia la consapevolezza o conoscibilità, da parte del cessionario, della partecipazione a un’evasione; una volta assolto tale onere, il contribuente deve provare di aver agito in buona fede e con la massima diligenza esigibile. Nel caso concreto, la CTR aveva erroneamente svalutato gli indizi offerti dall’Ufficio e aveva attribuito rilievo a circostanze non decisive, come congruità dei prezzi e pagamenti tracciabili, senza verificare se gli elementi complessivamente emersi fossero idonei a integrare la prova presuntiva richiesta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Viene utilizzato come parametro di censura per violazione di legge.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell’onere della prova nelle operazioni IVA soggettivamente inesistenti.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni semplici a sostegno della prova dell’Amministrazione.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per i requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni.

  • art. 109 TUIR

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza svolgere un ruolo autonomo nella motivazione decisoria.

  • artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamati come norme sulla detrazione e sulla fatturazione IVA, la cui applicazione è esclusa in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato per affermare che la prova dell'Ufficio in materia IVA può essere fornita anche per presunzioni.

Massime di principio

  • In tema di IVA, quando l’Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare sia che il fornitore formale non corrisponde al soggetto reale sia che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta.
  • La prova della consapevolezza del cessionario può essere fornita dall’Ufficio anche mediante presunzioni semplici, purché fondate su elementi oggettivi, specifici e concordanti, idonei a far sorgere il sospetto in un operatore accorto.
  • Una volta che l’Amministrazione abbia assolto il proprio onere probatorio, grava sul contribuente l’onere di dimostrare la propria buona fede e di aver adottato la massima diligenza esigibile per verificare l’effettività del fornitore e dell’operazione.
  • Nelle frodi IVA, la regolarità formale della contabilità, il pagamento tracciabile, la congruità del prezzo o l’assenza di un vantaggio economico non sono, da soli, elementi sufficienti a escludere la partecipazione o la conoscibilità della frode.
  • Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione può essere escluso anche se i beni sono effettivamente entrati nella disponibilità dell’impresa, perché l’alterazione dell’identità soggettiva del rapporto è di per sé idonea a generare l’evasione del tributo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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