Sentenza del 01/06/2022 n. 17912 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia impugna la sentenza della CTR di Catania che aveva accolto il ricorso di N.M.G. per l'ottemperanza alla sentenza passata in giudicato che riconosceva il rimborso del 90% dell'IRPEF versata eccedente per gli anni 1990-1992 (L. 289/2002, art. 9, c.17). L'Amministrazione deduceva che, in applicazione della normativa sopravvenuta (L. n.190/2014, art.1, c.665, come modificata dal D.L. n.91/2017, art.16-octies e successivi interventi), i rimborsi dovevano essere limitati alla disponibilità delle risorse stanziate e, in caso di eccedenza, effettuati con riduzione del 50%, per cui riteneva di avere ottemperato pagando la metà dell'importo riconosciuto.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla stessa per conformarsi al principio di diritto enunciato. La Corte ha stabilito che la normativa sopravvenuta (D.L. n.91/2017 e provvedimento direttoriale) incide sulle modalità di effettuazione del rimborso (fase esecutiva/di attuazione) e non sull'an e sul quantum del diritto sostanziale già accertato con sentenza irrevocabile. Pertanto il giudice dell'ottemperanza deve verificare la disponibilità dei fondi e, in caso di insufficienza, attivare le procedure contabili e amministrative previste (anche tramite nomina di commissario ad acta e l'eventuale emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso) per dare concreta esecuzione al giudicato, senza poter operare una definitiva falcidia del credito.
Norme richiamate
L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665
"(...) In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2015-2017 (...)"
La norma regola le modalità di effettuazione dei rimborsi (procedurale/contabile): consente riduzioni percentuali e blocchi in assenza di risorse disponibili, ma non estingue né modifica il diritto sostanziale già accertato in giudicato.
D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies (conv. L. 3 agosto 2017, n. 123)
Introduzione di uno ius superveniens che disciplina l'attuazione dei rimborsi: si applica alla fase esecutiva/di ottemperanza anche se il diritto è stato accertato con sentenza passata in giudicato; limita l'effettiva erogazione ma non l'an e il quantum del diritto sostanziale.
D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, art. 29 (conv. L. 28 febbraio 2020, n. 8)
Ha modificato il quantum delle risorse stanziate (aumentandolo), senza incidere sulle modalità già previste dalla L. n.190/2014; riguarda il limite delle risorse disponibili per l'attuazione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70, commi 7 e 10
Disciplina il giudizio di ottemperanza tributario; consente il controllo in cassazione di errori di procedimento del giudice dell'ottemperanza e riconosce al giudice dell'ottemperanza il potere-dovere di interpretare/integrarne il dictum del giudicato per assicurare l'attuazione.
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 195405/2017 (26/09/2017)
"2.1 Tenuto conto dei limiti di spesa autorizzati... l'Agenzia delle entrate effettua i rimborsi ... applicando la riduzione del 50 per cento sulle somme dovute. 2.2 ... erogare gli importi ... a partire da quelli che si riferiscono alle istanze con data di presentazione più remota ... 2.3 ... somme residue sono erogate proporzionalmente al valore degli importi liquidati..."
Stabilisce le modalità operative: applicazione temporanea della riduzione al 50%, ordine cronologico di pagamento e riparto proporzionale delle eventuali somme residue.
L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17
Origina il diritto sostanziale al rimborso del 90% dell'IRPEF per i contribuenti colpiti dal sisma (titolo di credito accertato in giudizio nel caso di specie).
D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14, comma 2 (e successive integrazioni regolamentari)
Prevede lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso che l'Amministrazione può emettere in presenza di titoli esecutivi e mancata disponibilità finanziaria, strumento contabile idoneo a consentire il pagamento differito senza estinguere il credito.
Massime di principio
- La normativa sopravvenuta che limita i rimborsi incide sulle modalità di attuazione (fase esecutiva/ottemperanza) e non sull'esistenza o sul quantum del diritto sostanziale già accertato in giudicato.
- Nel giudizio d'ottemperanza il giudice deve accertare la disponibilità dei fondi stanziati e, in caso di insufficienza, attivare le procedure contabili e amministrative previste (commissario ad acta, speciale ordine di pagamento in conto sospeso) per dare concreta esecuzione al giudicato, senza poter dichiarare la perdita definitiva del credito.
- L'Amministrazione può modulare le erogazioni (es. riduzione del 50% o riparto proporzionale) nella concreta attuazione in rapporto alle risorse disponibili, ma il credito resta dovuto e potrà essere soddisfatto integralmente quando le risorse saranno rese disponibili.
- Le eccezioni relative ai limiti di spesa devono essere trattate nella fase esecutiva/di ottemperanza: non sono ammissibili come strumenti per negare o comprimere il diritto sostanziale nel giudizio di cognizione.
- Il giudice dell'ottemperanza, per la natura 'attuativa' del giudizio, può compiere accertamenti autonomi e adottare i provvedimenti necessari per precisare e realizzare il contenuto del giudicato; gli oneri di allegazione probatoria propri del giudizio di cognizione sono, in parte, meno rigidi nella fase di esecuzione.
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