Sentenza del 01/06/2022 n. 2315 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
avviso di liquidazione con il quale l'Ufficio ha rideterminato il valore di un ramo d'azienda oggetto di cessione, chiedendo maggior imposta di registro con sanzioni e interessi per complessivi circa €596.446; contestata inoltre l'utilizzabilità in giudizio di documenti prodotti dalle parti per presunta omessa esibizione in fase amministrativa ai sensi dell'art. 32 DPR 600/1973.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello delle parti private riformando integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto infondata l'inutilizzabilità dei documenti prodotti in giudizio in quanto i documenti specificamente richiesti erano stati esibiti in sede amministrativa e, comunque, la sanzione prevista dall'art. 32 DPR 600/1973 è applicabile solo quando vi sia stata una richiesta puntuale e l'effettivo mancato adempimento volontario da parte del contribuente. Sul merito ha annullato l'atto impositivo per carenza di motivazione dell'Ufficio, che si era limitato a prendere a riferimento valori contabili senza dimostrare che corrispondessero al valore venale, e ha ritenuto provata la sussistenza di un valore netto negativo del ramo d'azienda (badwill), anche alla luce della documentazione tecnica e dei costi di riconversione e delle perdite storiche. L'Ufficio è stato condannato alle spese di lite per entrambi i gradi.
Norme richiamate
la preclusione dell'utilizzabilità in sede contenziosa dei documenti non prodotti in sede amministrativa è norma eccezionale: va applicata solo quando l'amministrazione dimostri di aver richiesto documenti specifici e puntuali e di aver avvertito sulle conseguenze della mancata esibizione; non opera per mere richieste generiche di 'qualsiasi documento utile'.
art. 2 e art. 3 comma 1 lett. b) DPR 131/1986 e tariffa parte I artt. 1 e 2
disciplinano la rilevanza dell'operazione di cessione d'azienda ai fini dell'imposta di registro; il valore da assumere è quello dichiarato dalle parti o, se superiore, il valore venale in comune commercio.
principio di alternatività tra IVA e registro nella cessione d'azienda va considerato nell'ambito della fiscalità dell'operazione negoziale.
art. 118 disposizioni attuative c.p.c.
consente al giudice di motivare 'concisamente' la sentenza concentrandosi sulle questioni rilevanti ai fini della decisione, senza obbligo di trattare analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti.
art. 24 e art. 111 Cost.
richiamati come fondamento del principio del diritto alla difesa e della ragionevole durata del processo; utili per bilanciare la preclusione documentale con il diritto di difesa.
art. 10 legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
principi di collaborazione e buona fede obbligano sia il contribuente che l'amministrazione a comportamenti leali; la preclusione documentale va interpretata alla luce di tali principi.
giurisprudenza della Corte di Cassazione
es. ord. n. 6792/2019; sent. n. 18609/2019; sent. n. 16548/2018; sent. n. 16957/2016; ord. n. 7649/2020; altre richiamate
confermano i limiti all'applicazione dell'art. 32 DPR 600/1973 e i principi sul ruolo del giudice in tema motivazionale e sull'impossibilità per l'Ufficio di integrare le motivazioni dell'atto impositivo in sede contenziosa.
Massime di principio
- La preclusione dell'utilizzabilità in giudizio dei documenti non prodotti in sede amministrativa (art. 32 DPR 600/1973) si applica soltanto se l'Ufficio ha effettuato una richiesta specifica e puntuale e ha avvertito espressamente delle conseguenze della mancata esibizione; l'onere della prova di tale richiesta e dell'avvertimento grava sull'Amministrazione.
- Una semplice richiesta generica di 'qualsiasi documento utile' non legittima l'automatica esclusione in sede contenziosa; va sempre valutato l'effettivo rispetto del diritto di difesa e i principi di buona fede e collaborazione previsti dallo Statuto del contribuente.
- L'Ufficio che contesta il valore dichiarato in una cessione d'azienda non può limitarsi a prendere i valori contabili senza spiegare perché corrispondano al valore venale: deve motivare i criteri e la metodologia adottata o fornire elementi probatori alternativi (perizia, comparazioni, ecc.).
- Il valore di un ramo d'azienda deve tener conto delle prospettive reddituali future (positive o negative); per attività in perdita è necessario adottare metodi misti patrimoniale-reddituali e stimare autonomamente l'avviamento (o badwill), non limitarsi al dato contabile.
- L'adozione di un prezzo simbolico (es. €1) può essere giustificativa di un valore netto negativo se supportata da prove (pagamenti del venditore all'acquirente, costi di bonifica/riconversione, perdite storiche, piani di sviluppo che richiedono investimenti rilevanti, riduzione organico) e deve essere valutata nel suo contesto negoziale.
- L'Ufficio non può integrare o perfezionare le motivazioni dell'atto impositivo per la prima volta in sede contenziosa; eventuali rettifiche di valore devono trovare fondamento e spiegazione già nell'atto impositivo.
- In caso di contrasto tra perizia tecnica delle parti e valutazione dell'Ufficio, l'assenza di una controperizia dell'Ufficio indebolisce la sua tesi; la valutazione probatoria deve essere completa e motivata.
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