Sentenza del 01/06/2022 n. 4529 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
massima n.38 /2022 PROCESSO TRIBUTARIO. Rappresentanza in giudizio. Procura speciale. Ultrattività degli effetti. Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di intimazione di pagamento e cartella esattoriale per crediti d'imposta 2017 (importo €18.997,74). Contestazioni principali: 1) carenza di motivazione e mancata allegazione della cartella richiamata; 2) nullità per vizi della procedura di riscossione dovuti alla mancata notifica della cartella e degli atti prodromici; 3) decadenza dell'azione ex art.25 DPR 602/1973; 4) prescrizione del debito. In sede di primo grado la resistente si era costituita ma la ricorrente eccepiva in appello la invalidità della costituzione in giudizio dell'Agenzia perché la procura speciale era stata sottoscritta dall'ex legale rappresentante (dr. A. M.), sostituito prima della costituzione in giudizio, e perché la delega al dipendente che ha materialmente costituito l'Ente (dr. A. C.) sarebbe stata limitata (solo per comparizione in udienza) e non per sottoscrivere controdeduzioni. Inoltre la ricorrente contestava la validità della notifica via PEC per: indirizzo PEC mittente non risultante dai registri pubblici, mancanza di firma digitale sul file PDF notificato e assenza di attestazione di conformità della copia depositata.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello e confermato la decisione di primo grado, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. Motivazione principale: 1) la procura speciale rilasciata validamente dal legale rappresentante all'epoca (25/7/2019) mantiene effetti (ultrattività) anche dopo la sostituzione della persona fisica del legale rappresentante, salvo revoca; pertanto la costituzione in giudizio è legittima; 2) la procura era nominativa e comprensiva di ampi poteri a favore del dipendente delegato (dr. C.), per cui la delega è valida; 3) la notifica della cartella via PEC del 19/7/2018 è stata ritenuta valida: non è requisito che il PEC mittente dell'amministrazione coincida con indirizzi pubblicati negli elenchi previsti dalla L. n.53/1994 (tale norma riguarda le notifiche telematiche di avvocati), mentre la disciplina specifica della riscossione (art.26 c.2 DPR 602/1973 richiamante l'art.60 DPR 600/1973) richiede solo che l'indirizzo del destinatario risulti dagli indici; 4) l'assenza della firma digitale sul PDF e dell'attestazione in formato eml non invalida la cartella né la notifica, secondo consolidata giurisprudenza; 5) eventuali censure sulla incompletezza della copia dell'atto dovevano essere esperite con tempestiva impugnazione della cartella e non successivamente. Spese liquidate in favore dell'Agenzia.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - art. 25
Disciplina la cartella esattoriale come documento per la riscossione e i requisiti formali; la sentenza interpreta che il mancato uso della firma digitale sul PDF non annulla in automatico la validità della cartella se il procedimento notificatorio è altrimenti regolare.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - art. 26, comma 2
Norma che disciplina la notifica telematica degli atti di riscossione; richiamando l'art.60 del DPR 600/1973, impone che l'indirizzo del destinatario risulti dagli indici PEC, ma non regola l'indirizzo PEC del notificante amministrazione.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 600 - art. 60
Richiamato dall'art.26 DPR 602/1973; serve a definire l'uso degli indici PEC per l'individuazione del destinatario delle notifiche telematiche.
L. 21 marzo 1994, n. 53 - art. 3-bis
Norma che impone l'uso di indirizzi PEC risultanti da pubblici elenchi per le notifiche telematiche nelle comunicazioni fra avvocati; la Commissione osserva che tale disposizione è riferita al contesto degli avvocati e non impone regole analoghe all'amministrazione in materia di cartelle di pagamento.
Cass. ord. 25 gennaio 2019, n. 2183
Giurisprudenza di legittimità che afferma il principio dell'ultrattività della procura alle liti: la procura rilasciata dal legale rappresentante continua a produrre effetti anche dopo la perdita della carica, fino a revoca.
Cass. ord. 16 febbraio 2021, n. 39409 (e successive ord.)
Decisioni della Suprema Corte che hanno ritenuto non invalidante, di per sé, l'assenza della firma digitale sul documento notificato via PEC nel caso delle cartelle esattoriali, confermando la validità della notifica in formato PDF.
Massime di principio
- Una procura speciale valida rilasciata dal legale rappresentante di una persona giuridica conserva efficacia anche se il legale rappresentante viene sostituito; rimane operativa fino a revoca formale da parte del nuovo rappresentante.
- La delega processuale conferita nominativamente a un dipendente di un ente pubblico è pienamente valida e può comprendere ampi poteri di rappresentanza e difesa, purché risulti dagli atti.
- Per le cartelle di pagamento la notifica via PEC è convalidata anche se il PEC mittente dell'amministrazione non coincide con indirizzi presenti negli elenchi destinati alle notifiche degli avvocati; è invece essenziale che l'indirizzo PEC del destinatario risulti dagli indici previsti (art.60 DPR 600/1973).
- L'assenza della firma digitale sul file PDF notificato non comporta automaticamente la nullità della cartella o della notifica; la giurisprudenza ammette la validità della notifica in formato PDF anche senza firma digitale quando sussistono altre garanzie del procedimento.
- Le contestazioni sulla conformità o completezza della copia della cartella notificata devono essere sollevate tempestivamente con impugnazione della cartella stessa; dedurle successivamente può risultare inammissibile.
- In appello non è ammesso introdurre questioni nuove rispetto a quelle dedotte nel primo grado (es. censure diverse sulla delega); le nuove eccezioni possono essere dichiarate inammissibili.
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