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Sentenza

Sentenza del 31/05/2022 n. 515 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Dazi - riscossione dell'importo dell'obbligazione doganale - errore dell'autorità doganale - scriminante - rilascio di certificato di origine inesatto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Contestazione dell'origine preferenziale (certificati Form A/EUR.1) di transpallet importati dalla Thailandia e richiesta retroattiva dei dazi antidumping e IVA sulla base di indagini OLAF che avrebbero dimostrato origine cinese; il ricorrente invoca l'esimente di cui all'art. 220, par. 2, lett. b) del Reg. (CE) n. 2913/1992 sostenendo che l'errore sia dipeso da un certificato di origine inesatto rilasciato dall'autorità doganale del paese di esportazione e che la società abbia agito in buona fede, avendo adempiuto a tutti gli obblighi di dichiarazione in dogana e possedendo documentazione (incluso certificato TUV) a supporto.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto il ricorso in riassunzione, riformando la decisione di primo grado e ritenendo applicabile l'esimente di cui all'art. 220 c.d.c.: è stato riconosciuto che il rilascio di certificati d'origine inesatti dalle autorità doganali del paese esportatore costituisce errore dell'autorità doganale che può giustificare l'esonero dalla contabilizzazione a posteriori dei dazi se ricorrono le condizioni previste dalla norma (errore dell'autorità; errore non ragionevolmente rilevabile dal debitore in buona fede; rispetto di tutte le disposizioni relative alla dichiarazione in dogana). Le spese di giudizio di tutti i gradi sono compensate.

Norme richiamate

  • Reg. (CE) n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario) art. 220

    par. 2, lett. b) e comma 3

    Stabilisce che l'importatore può opporsi a una contabilizzazione retroattiva dei dazi quando il mancato recupero è dovuto a un errore commesso dalle autorità doganali, purché l'errore non fosse ragionevolmente rilevabile dal debitore in buona fede e il debitore abbia rispettato tutte le disposizioni relative alla dichiarazione in dogana; include espressamente il rilascio di certificati di origine inesatti quale forma di errore dell'Autorità.

  • Reg. (CE) n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario) art. 239

    Norma richiamata dalla parte per chiedere sgravio basato sulla buona fede e su condizioni particolari che possono rendere meritevole di esonero il contribuente; nel caso la Commissione non aveva esaminato il motivo nel primo grado ma la questione è stata comunque valutata nel contesto della buona fede e dell'esimente di art. 220.

  • Reg. (CE) n. 2454/1993 art. 83

    Regole procedurali e di prova relative alle formalità doganali e alle modalità di documentazione dell'origine; richiamato per sostenere quali prove/documenti possano essere rilevanti nella verifica dell'origine.

  • Reg. (CE) n. 1073/1999 art. 9, par. 2

    Norma sullo scambio di informazioni e cooperazione amministrativa (richiamata in relazione all'utilizzo delle comunicazioni/rapporti di OLAF); implicita indicazione che le informazioni ricevute da organi esterni devono comunque essere valutate e supportate da prove idonee dall'Amministrazione competente.

  • Codice civile art. 2697

    Principio sulla ripartizione dell'onere della prova: chi afferma un fatto deve provarlo; applicato per richiedere che l'amministrazione fornisca prove specifiche delle irregolarità contestate e non si limiti a richiamare rapporti esterni.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) artt. 7 e 12, comma 7

    Richiami normativi relativi al diritto al contraddittorio, alla motivazione degli atti impositivi e ai termini tra accertamento/processo verbale e notifica degli atti; invocati per censurare eventuali vizi procedurali nell'azione dell'Amministrazione.

  • D.lgs. 8 novembre 1990, n. 374 art. 11, comma 5-bis

    Richiamato in relazione agli obblighi motivazionali e procedurali degli atti amministrativi in materia doganale e di confisca/accertamento; invocato per contestare presunti difetti di motivazione e prova nell'atto doganale.

Massime di principio

  • L'art. 220 C.d.C. concede tutela al legittimo affidamento dell'importatore: la mancata riscossione a causa di un errore doganale può esonerare dall'obbligo di pagamento retroattivo se ricorrono tre condizioni cumulative (errore dell'autorità, non ragionevolmente rilevabile dall'importatore in buona fede, rispetto delle disposizioni di dichiarazione).
  • Il rilascio di certificati di origine inesatti dall'autorità doganale del Paese esportatore rientra, di per sé, nell'ambito degli 'errori dell'autorità' che possono giustificare l'applicazione dell'esimente, purché l'importatore abbia agito in buona fede e non potesse ragionevolmente scoprire l'errore.
  • L'importatore dovrebbe conservare e, se necessario, produrre documentazione probatoria (fatture fornitore, descrizione del processo produttivo, certificazioni di terzi come TUV) per dimostrare la buona fede e l'impossibilità di rilevare l'errore; la presenza di certificazioni indipendenti rafforza la posizione del privato.
  • Rapporti esterni (es. OLAF) non esonerano l'Amministrazione dall'onere di fornire prove concrete e specifiche nel procedimento: le informazioni ricevute devono essere valutate e documentate prima di determinare retroattivamente obblighi a carico dell'importatore.
  • In presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, la specie concreta e la qualità della documentazione probatoria sono decisive; pur rimanendo possibile la contabilizzazione a posteriori, l'interpretazione favorevole al contribuente prevale quando si dimostra la buona fede e il rispetto delle procedure doganali.

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