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Sentenza

Sentenza del 31/05/2022 n. 36 - Comm. Trib. II grado di Trento

IMIS - Determinazione della base imponibile da parte dell'Amministrazione - Allegazione all'avviso di accertamento - Esclusione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l'avviso di accertamento IMIS sostenendo che l'Amministrazione non aveva allegato all'avviso le delibere comunali (delibera del consiglio comunale per aliquote e detrazioni dell'abitazione principale e delibera di giunta per i valori di riferimento delle aree edificabili), violando l'art.7 della legge n.212/2000 e rendendo l'atto impositivo privo della sufficiente motivazione.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che la delibera del consiglio comunale (determinazione di aliquote e detrazioni) e la delibera della giunta comunale (valori di riferimento delle aree edificabili) sono atti amministrativi a contenuto generale. In quanto tali, non rientrano nell'obbligo di allegazione previsto dall'art.7 della legge n.212/2000 ai fini della sufficiente motivazione dell'avviso di accertamento. L'omessa allegazione di tali delibere non ha dunque invalidato l'atto impositivo e il ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 7, legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    art.7 legge n.212 del 2000

    Il tribunale ha interpretato l'art.7 nel senso che l'obbligo di allegazione ai fini della motivazione dell'atto impositivo non si estende agli atti amministrativi a contenuto generale (come delibere comunali che fissano aliquote, detrazioni o valori di riferimento), ma riguarda gli atti e i documenti individuali o specifici che concretamente determinano la posizione impositiva del singolo contribuente.

Massime di principio

  • Le delibere e gli atti amministrativi a contenuto generale non devono necessariamente essere allegati all'avviso di accertamento perché la loro natura generale li esime dall'obbligo di allegazione previsto dall'art.7 dello Statuto del contribuente.
  • Perché l'avviso di accertamento sia sufficientemente motivato è invece necessario che esso contenga elementi concreti e riferimenti chiari che consentano al contribuente di comprendere le ragioni dell'imposizione e di esercitare il diritto di difesa; il richiamo puntuale ad atti generali pubblici può essere sufficiente.
  • L'obbligo di allegazione opera soprattutto con riferimento ad atti o documenti individuali e non pubblici che abbiano determinato direttamente l'elemento impositivo relativo al singolo contribuente; in tali casi l'omessa allegazione può integrare vizio di motivazione.
  • In pratica, l'Amministrazione dovrebbe comunque indicare con precisione le delibere o gli atti di riferimento e garantire la possibilità di accesso o copia al contribuente; il contribuente, se ritiene la motivazione carente, deve eccepire la carenza motivazionale e chiedere la produzione o l'accesso agli atti.
  • Quando si contesta un avviso basato su norme o atti generali, la strategia difensiva utile è dimostrare che, nonostante il richiamo ad atti generali, mancano nella pratica elementi specifici che giustifichino l'accertamento nei confronti del singolo contribuente.

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