Sentenza del 31/05/2022 n. 670 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Ricevute fatture di pompe funebri - Comunicazione Agenzia Entrate
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'ufficio contestava la mancata comunicazione all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 13/1/2016, delle spese funebri sostenute dai clienti per gli anni 2015-2017. La contribuente aveva emesso ricevute fiscali (fattura-ricevuta) riportando nome e codice fiscale del cliente e sosteneva che l'obbligo di comunicazione riguardasse solo chi emette fattura e non chi rilascia ricevute fiscali. L'ufficio invece rilevava che le ricevute emesse contenevano tutti i requisiti della fattura (dati identificativi del cliente, importi, aliquota IVA) e, ai sensi del D.M. 30/3/1992 e dell'art. 21 DPR 633/72, le fattura-ricevute assolvono le stesse funzioni della fattura, determinando quindi l'obbligo di trasmissione telematica dei dati per la precompilata.
La decisione
Il giudice ha respinto l'appello. Ha ritenuto che quando la ricevuta fiscale assume la forma di fattura-ricevuta con i dati identificativi del cliente (nome e codice fiscale), essa è equiparabile alla fattura ai fini del D.M. 13/1/2016 e impone dunque all'impresa l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle spese funebri sostenute. Se invece la ricevuta è priva dei dati identificativi del cliente, non vi è obbligo di comunicazione e il cliente non potrebbe in ogni caso detrarre la spesa. L'appellante è stata condannata alle spese del grado (€1.000,00).
Norme richiamate
D.M. 13 gennaio 2016, art. 2
Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi ... i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri trasmettono all'Agenzia delle Entrate ... una comunicazione contenente l'ammontare delle spese funebri ... con l'indicazione dei dati del soggetto deceduto e dei soggetti intestatari del documento fiscale
La norma impone la comunicazione delle spese funebri per consentire la predisposizione della dichiarazione precompilata; la platea obbligata comprende i soggetti che emettono documenti idonei a comprovare la spesa detraibile, non solo sulla base della denominazione del documento ma della sua sostanza (presenza dei dati identificativi).
D.M. 30 marzo 1992, art. 2
Qualora il medesimo documento assuma la forma di fattura-ricevuta fiscale deve contenere altresì ... i dati identificativi del cliente ... La fattura-ricevuta fiscale deve essere rilasciata a richiesta del cliente ed assolve le medesime funzioni del documento previsto dall'art. 21 del DPR 633/72
Le ricevute che contengono i dati del cliente si considerano fattura-ricevuta e pertanto assolvono le funzioni della fattura anche ai fini della comunicazione delle spese detraibili.
DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21
Riferimento normativo sull'obbligo e contenuto della fattura; la fattura-ricevuta conforme ad art. 21 è equiparata alla fattura ai fini fiscali.
TUIR, art. 15, comma 1, lett. d)
Prevede la detraibilità delle spese funebri a certe condizioni; l'indicazione dei dati identificativi nel documento fiscale è requisito per consentire la detrazione da parte del contribuente.
Massime di principio
- La qualificazione del documento non dipende solo dalla denominazione ("ricevuta" vs "fattura") ma dalla sostanza: se la ricevuta contiene i dati identificativi del cliente e gli altri elementi previsti, si considera fattura-ricevuta e attiva gli obblighi previsti per la fattura, inclusa la comunicazione al fisco.
- Se un'impresa funebre rilascia un documento che consente al cliente la detrazione (nome e codice fiscale del beneficiario), l'impresa è obbligata a trasmettere telematicamente all'Agenzia le informazioni previste dal D.M. 13/1/2016 entro i termini stabiliti (28 febbraio per l'anno precedente).
- Se il documento fiscale è privo dei dati identificativi del cliente, l'impresa non può comunicare all'Agenzia (mancano le informazioni essenziali) e il cliente, in tale ipotesi, non potrà detrarre la spesa nella dichiarazione dei redditi.
- Per i contribuenti: richiedere esplicitamente che la ricevuta contenga nome e codice fiscale se si intende detrarre la spesa; va però considerato che ciò comporta l'obbligo per il fornitore di effettuare la comunicazione.
- Per i fornitori (imprese funebri): se il cliente richiede la fattura o una ricevuta con dati identificativi, predisporre la documentazione e adempiere alla trasmissione prevista oppure informare il cliente delle conseguenze (possibilità di detrazione ma obbligo di comunicazione e relativo trattamento dei dati).
- In caso di contestazioni, la giurisprudenza valuta la natura sostanziale del documento fiscale: documenti conformi ai requisiti della fattura devono essere trattati come tali e possono dar luogo a sanzioni in caso di omissione degli obblighi di comunicazione.
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