Sentenza del 01/06/2022 n. 4534 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
massima n.39 /2022 SANZIONI. Avviso di irrogazione sanzioni. Pagamento della sanzione in misura ridotta ex art 17 c 2 del D Lgs n 472 del 1997.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Dogane notificava al contribuente un atto di contestazione e irrogazione di sanzione per mancato versamento delle accise relativo a consumi elettrici indicati in una fattura Enel del 2015. Il contribuente aveva però contestato la fattura e definito la controversia con Enel tramite transazione, versando somme ridotte e ottenendo lo storno dell'originaria fattura; nonostante ciò le Dogane calcolavano la sanzione sulla cifra originaria e il contribuente pagava la sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997, riservandosi però il diritto di ripetizione. Il contribuente chiese poi l'annullamento dell'atto e il rimborso di quanto versato; il primo giudice condivideva parzialmente il rimborso, ma la Commissione d'appello ha ritenuto che il pagamento agevolato definisca irrevocabilmente l'aspetto sanzionatorio e abbia rigettato la domanda di rimborso.
La decisione
La Commissione ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Dogane e rigettato l'appello incidentale del contribuente; ha integralmente riformato la sentenza di primo grado rigettando il ricorso del contribuente e dichiarando compensate le spese. Il Collegio ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui il pagamento delle sanzioni in via agevolata ex art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997 definisce in modo irrevocabile l'aspetto sanzionatorio, impedendo sia all'Amministrazione di irrogare sanzioni maggiori sia al contribuente di chiedere la ripetizione di quanto pagato, anche se successivamente intervengono vicende (come transazioni con terzi o storni fatture) relative al presupposto del credito fiscale.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 472/1997, art. 17, comma 2
Il pagamento della sanzione in via agevolata ai sensi di questa norma definisce irrevocabilmente ogni questione inerente l'aspetto sanzionatorio del rapporto tributario, escludendo la ripetizione di quanto versato e impedendo all'Amministrazione di irrogare sanzioni maggiori.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (citata)
Cass. sent. 25577/2017; Cass. sent. 13.11.2013 n.24593; ord. 9.7.2020 n.5166
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che il pagamento agevolato ex art. 17 c.2 definisce definitivamente l'aspetto sanzionatorio, confermando l'autonomia dell'atto di irrogazione della sanzione rispetto al procedimento di accertamento del tributo.
Massime di principio
- Il pagamento della sanzione in forma agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997 definisce in via irrevocabile l'aspetto sanzionatorio: chi paga non potrà poi ottenere la ripetizione delle somme versate né pretendere che l'Amministrazione revochi o ridetermini la sanzione in peius.
- Tale definizione riguarda l'aspetto sanzionatorio in quanto autonomo rispetto al procedimento di accertamento del tributo: eventuali accordi tra contribuente e terzi o storni di fatture successivi non annullano l'effetto di chiusura prodotto dal pagamento agevolato.
- Prima di effettuare il pagamento in via agevolata è prudente verificare con attenzione l'importo e la legittimità dell'atto che si intende definire, perché il pagamento elimina la possibilità di successivi rimborsi per quella sanzione.
- Se si ritiene di essere nel giusto ma manca certezza, il pagamento agevolato consente di bloccare l'ammontare della sanzione a un valore ridotto; tuttavia, chi sceglie questa strada rinuncia di fatto alle future azioni di ripetizione relative a quella sanzione.
- In situazioni analoghe conviene valutare preliminarmente: (a) se l'atto è tempestivamente impugnabile per vizi di forma o competenza; (b) la portata economica del pagamento agevolato rispetto al rischio processuale; (c) l'eventuale necessità di conservare prove di coercizione o di vizi gravi che potrebbero giustificare azioni alternative (es. azione di responsabilità o profili penali), distinti dalla possibilità di ripetizione civica.
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