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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20161/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che, confermando il primo giudice, aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso originario proposto avverso un avviso di accertamento con cui erano stati recuperati a tassazione, ai fini IRES e IRAP, costi indebitamente dedotti per l'anno 2007, relativi a operazioni commerciali con soggetti ubicati in Paesi black list e annotate nel modello Unico 2008 senza rispettare le prescrizioni dell'art. 110, comma 10, TUIR. I motivi di ricorso denunciavano, da un lato, l'omesso esame della data di spedizione del ricorso introduttivo a mezzo raccomandata A/R, asseritamente tempestiva ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992; dall'altro, la violazione degli artt. 16, 20 e 21 del d.lgs. n. 546/1992 per l'erronea declaratoria di tardività, sostenendosi che la spedizione del ricorso fosse avvenuta il 25 luglio 2011 entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha poi depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando l'interesse alla celere chiusura della procedura concorsuale, con adesione dell'Agenzia ai soli fini della compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, qualificandola come atto unilaterale idoneo a produrre l'estinzione del processo indipendentemente dall'accettazione della controparte, che rileva solo ai fini delle spese. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio e compensato integralmente le spese tra le parti. Ha inoltre richiamato il principio per cui, in caso di rinuncia al ricorso, non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Norma invocata per censurare l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso; il ricorso è poi rimasto assorbito dalla rinuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Norma invocata per dedurre la violazione di norme processuali relative ai termini e alle modalità di proposizione del ricorso tributario; il motivo non è stato esaminato per effetto dell'estinzione.

  • art. 16 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente quale disciplina delle notificazioni nel processo tributario.

  • art. 20 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente quale disciplina del deposito del ricorso e degli atti nel processo tributario.

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la tempestività del ricorso introduttivo proposto entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

  • art. 110, comma 10 TUIR

    Richiamato nel fatto quale disposizione violata per la dedotta indebita deduzione di costi relativi a operazioni con soggetti black list.

  • art. 390 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per affermare che la rinuncia al ricorso per cassazione, come atto unilaterale, produce l'estinzione del processo senza necessità di accettazione della controparte, rilevando l'adesione solo ai fini delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato dalla Corte per escludere il raddoppio del contributo unificato in caso di rinuncia al ricorso, non essendo un'ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale che estingue il processo senza necessità di accettazione della controparte; l'eventuale adesione del resistente incide soltanto sulla regolazione delle spese.
  • In caso di rinuncia al ricorso per cassazione, non si applica il raddoppio del contributo unificato, perché tale conseguenza è prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte non esamina i motivi di ricorso e le questioni di merito o processuali dedotte restano assorbite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoNullità

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