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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32932/2026 del 07/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con la quale gli era stata applicata, previo accordo, la pena di due anni e quattro mesi di reclusione per avere, in concorso con altri, smaltito illecitamente ingenti quantitativi di rifiuti, anche pericolosi, provenienti da cantieri edilizi, costituito una discarica abusiva e incenerito i rifiuti al suolo, determinando una compromissione e un deterioramento significativo e misurabile dell'area, sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale. Il ricorrente ha dedotto un unico motivo, consistente nel vizio di motivazione relativo al diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che, trattandosi di sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è consentito esclusivamente per motivi riguardanti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La censura sulle attenuanti generiche non rientra in nessuna di tali ipotesi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, trattato secondo il procedimento previsto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché il motivo proposto non riguardava alcuna delle limitate questioni per le quali l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. consente di impugnare per cassazione una sentenza di applicazione della pena su richiesta. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non essendo stata ravvisata l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato quale disposizione sul concorso di persone nel reato contestato.

  • art. 452-bis c.p.

    Richiamato quale fattispecie di inquinamento ambientale contestata.

  • art. 452-septies c.p.

    Richiamato tra le disposizioni incriminatrici contestate.

  • art. 256, commi 1 e 3, d.lgs. n. 152/2006

    Richiamato per la contestazione relativa alla gestione illecita di rifiuti e alla discarica abusiva.

  • art. 444 c.p.p.

    Disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta, oggetto dell'impugnazione.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Limita il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai motivi concernenti la volontà dell'imputato, la correlazione tra richiesta e sentenza, la qualificazione giuridica del fatto e la legalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Indicato quale disposizione processuale applicabile alla trattazione del ricorso inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, salvo assenza di colpa.

  • art. 186 disp. att. c.p.p.

Massime di principio

  • Contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto oppure all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • La censura relativa alla mancata concessione o al difetto di motivazione sulle attenuanti generiche non rientra tra i motivi tassativamente ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e rende inammissibile il ricorso proposto contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta.
  • Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, salvo che sia riconosciuta l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieInquinamento ambientaleGestione rifiutiRiti alternativiImpugnazioni
RamiReati ambientaliProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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