Cassazione Penale, Ordinanza n. 32923/2026 del 07/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna alla pena di quindici giorni di arresto per avere, quale legale rappresentante di un caseificio, messo in commercio un prodotto etichettato come "Mozzarella di bufala campana DOP", ottenuto invece da una miscela contenente latte di bufala e latte vaccino, con qualità diversa e inferiore rispetto a quella risultante dall'etichetta. Il primo motivo denunciava vizio di motivazione sull'affermazione della responsabilità penale. Il secondo denunciava vizio di motivazione per il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il terzo censurava la motivazione relativa alla determinazione della pena, al diniego delle attenuanti generiche e alla mancata concessione dei benefici di legge. Il quarto denunciava violazione dell'art. 460, comma 5, c.p.p., con riguardo al diniego della sospensione condizionale della pena, motivato dalla precedente concessione del beneficio, nonostante il successivo provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva dichiarato estinto il relativo reato. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze riproponessero, in termini generici, questioni già dedotte in appello e motivatamente respinte, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che la sentenza d'appello aveva adeguatamente motivato la responsabilità dell'imputato, evidenziando la sua posizione di socio-amministratore e legale rappresentante, i concreti poteri di gestione e direzione e il conseguente obbligo di vigilare sull'attività dei dipendenti e sulla conformità dei prodotti alla disciplina di settore. È stato ritenuto legittimo anche il diniego della particolare tenuità del fatto, poiché la presenza di latte vaccino in misura compresa tra il 40% e il 50% della miscela escludeva una minima offensività dell'illecito. Quanto alle attenuanti generiche e alla pena, la motivazione era stata ritenuta sufficiente in ragione del precedente specifico e della gravità del fatto, valutata ai sensi dell'art. 133 c.p. Anche il diniego della sospensione condizionale è stato ritenuto legittimo: il giudizio prognostico negativo poteva fondarsi sui precedenti giudiziari, sulla precedente condanna a pena sospesa, sul precedente specifico e sulle ulteriori condanne estinte per prescrizione. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma è richiamata quale base della responsabilità per la messa in commercio di un prodotto avente qualità diversa e inferiore rispetto agli ingredienti dichiarati in etichetta.
I criteri relativi alla particolare tenuità dell'offesa devono concorrere positivamente ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità; il giudizio negativo anche su uno solo di essi può precluderne l'applicazione.
Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi e non è sufficiente, da solo, lo stato di incensuratezza.
I parametri relativi alla gravità del reato possono giustificare il mancato contenimento della pena oltre il trattamento ritenuto congruo dal giudice.
La disposizione è invocata dal ricorrente in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena, ma la censura è stata ritenuta infondata nel contesto del giudizio prognostico negativo.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che ripropone gli stessi motivi già dedotti in appello e motivatamente respinti, senza confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione impugnata e limitandosi a denunce generiche di carenza o illogicità della motivazione.
- Il legale rappresentante o socio-amministratore di un'impresa risponde delle violazioni commesse nell'attività aziendale quando la posizione ricoperta gli attribuisce concreti poteri di gestione e direzione; egli è inoltre gravato dall'obbligo di vigilare sull'operato dei dipendenti e sulla conformità dei prodotti alla disciplina di settore.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione positiva complessiva dei presupposti previsti dall'art. 131-bis c.p.; il giudizio negativo anche su uno solo degli elementi rilevanti può impedire il riconoscimento della causa di non punibilità.
- La significativa presenza di un ingrediente diverso e qualitativamente inferiore rispetto a quello dichiarato in etichetta può escludere la particolare tenuità dell'offesa, in ragione della non minima offensività della condotta di commercializzazione.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi e dal richiamo a un precedente penale specifico; non è necessario esaminare analiticamente ogni elemento dedotto dalle parti, purché siano indicati i fattori ritenuti decisivi e siano considerate le specifiche allegazioni difensive rilevanti.
- Il giudice può negare la sospensione condizionale della pena sulla base di un giudizio prognostico negativo fondato anche esclusivamente o prevalentemente sui precedenti giudiziari, compresi precedenti non definitivi o condanne per reati successivamente estinti.
- Ai fini della sospensione condizionale, precedenti condanne per reati successivamente estinti possono essere valutati come elementi ostativi alla prognosi di futura astensione dalla commissione di reati.
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