Cassazione Penale, Ordinanza n. 32930/2026 del 07/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza con cui la Corte d'appello di Bologna aveva confermato la sua condanna alla pena di un anno di reclusione per il reato di emissione di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, commesso in concorso quale amministratore di diritto e rappresentante legale di una società. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'affermazione della responsabilità penale. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione riguardo al diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze mirassero, in realtà, a ottenere una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, profili riservati al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità quando la motivazione sia congrua, completa e logicamente coerente. Quanto alla responsabilità, la sentenza impugnata aveva rilevato che il delitto previsto dall'art. 8 d.lgs. 74/2000 si perfeziona con la sola emissione della fattura per operazioni inesistenti, purché il documento sia completo e astrattamente idoneo a essere utilizzato dal destinatario nella propria dichiarazione fiscale. L'annotazione della fattura nei registri contabili dell'emittente è stata ritenuta un adempimento distinto e non costitutivo del reato. Le fatture erano integralmente compilate, erano state consegnate a un commercialista e risultavano potenzialmente utilizzabili dal cliente per l'inserimento in contabilità. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte territoriale aveva osservato che non erano emersi elementi positivi idonei a giustificarne il riconoscimento e che l'incensuratezza, da sola, non è sufficiente. Aveva inoltre valorizzato il fatto che la pena base era stata già fissata dal primo giudice in un anno di reclusione, misura inferiore al minimo edittale indicato nella sentenza, ravvisando in ciò una ragione per non mitigare ulteriormente il trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente estranee al giudizio di legittimità le censure sulla valutazione della prova e sulla ricostruzione del fatto, poiché la motivazione della Corte d'appello risultava congrua e idonea a spiegare l'affermazione di responsabilità. Ha confermato, in particolare, che l'emissione di una fattura completa e astrattamente utilizzabile per operazioni oggettivamente inesistenti integra il reato anche se la fattura non è stata annotata nei registri dell'emittente. Ha ritenuto altresì adeguata la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
La responsabilità è stata affermata in relazione al concorso di persone nel reato.
art. 8 d.lgs. 74/2000
Il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti si perfeziona con la sola emissione della fattura, purché il documento sia completo in ogni sua parte e astrattamente idoneo a essere utilizzato dal destinatario ai fini della dichiarazione fiscale; l'annotazione nei registri contabili dell'emittente non costituisce elemento necessario della fattispecie.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi; dopo la riforma richiamata dalla sentenza, il solo stato di incensuratezza non è sufficiente per il riconoscimento.
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche di una somma in favore della Cassa delle ammende.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125
La riforma è richiamata quale fondamento della regola secondo cui la sola incensuratezza non basta, di per sé, a ottenere le attenuanti generiche.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che, pur formalmente prospettate come violazione di legge o vizio di motivazione, mirino sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto, quando la motivazione del giudice di merito sia congrua, esauriente e logicamente idonea a spiegare il percorso decisionale.
- Il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti si perfeziona con l'emissione di un documento completo in ogni sua parte e astrattamente idoneo a essere utilizzato dal destinatario nella dichiarazione fiscale; non è necessario che la fattura sia stata annotata nei registri contabili dell'emittente, trattandosi di adempimento distinto e non costitutivo del reato.
- La consegna al destinatario o al professionista incaricato della gestione contabile di fatture integralmente compilate e potenzialmente utilizzabili è elemento valorizzabile per ritenere avvenuta l'emissione ai fini della fattispecie di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sull'assenza di elementi di segno positivo; il solo stato di incensuratezza dell'imputato non impone il riconoscimento della diminuente.
- La dichiarata inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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