Cassazione Penale, Ordinanza n. 32925/2026 del 07/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari che lo aveva condannato alla pena di sei mesi di reclusione per avere, quale titolare di un circolo privato, svolto un'attività organizzata di accettazione o raccolta di scommesse sportive senza la prescritta autorizzazione, in collegamento con un bookmaker estero privo della concessione richiesta. Nel circolo erano state rinvenute 43 ricevute di gioco e le apparecchiature necessarie per le operazioni telematiche di raccolta delle scommesse. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione, lamentando il difetto di correlazione tra accusa e sentenza e contestando la propria responsabilità penale. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge per la mancata valutazione dei motivi di gravame formulati nell'atto di appello. La Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorso reiterasse, in modo generico, le censure già sottoposte alla Corte territoriale e da questa motivatamente respinte, senza un confronto critico con la motivazione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che l'imputazione descriveva con sufficiente chiarezza la condotta contestata, consentendo all'imputato di comprendere l'addebito e di predisporre la difesa. Ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello sulla responsabilità, fondata sulla disponibilità delle apparecchiature telematiche e sul rinvenimento di 43 ricevute attestanti la raccolta di scommesse, anche se l'imputato non svolgeva personalmente ogni operazione. È stata ritenuta immune da censure anche la motivazione sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche: la raccolta stabile e organizzata, la dotazione del locale e il collegamento con un bookmaker estero privo di concessione escludevano la particolare tenuità, mentre i numerosi precedenti per reati in materia di stupefacenti e per evasione erano stati valorizzati come indice di significativa capacità a delinquere. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma è stata applicata alla condotta di organizzazione e raccolta di scommesse sportive in assenza della prescritta autorizzazione.
Richiamato quale ulteriore fondamento della contestazione relativa all'attività di raccolta di scommesse non autorizzata.
La Corte ha ritenuto adeguata l'esclusione della particolare tenuità, valorizzando la stabilità e l'organizzazione dell'attività, il numero delle ricevute e la dotazione strumentale del locale.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di prova dell'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che ripropone gli stessi motivi già dedotti in appello e motivatamente respinti, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti della decisione impugnata e limitandosi a denunce generiche di carenza o illogicità della motivazione.
- La correlazione tra accusa e sentenza è rispettata quando l'imputazione descrive in modo sufficientemente chiaro i lineamenti fattuali della condotta, consentendo all'imputato di comprendere la sostanza dell'addebito e di predisporre adeguatamente la difesa.
- La responsabilità per l'organizzazione e la raccolta non autorizzata di scommesse può essere desunta dalla disponibilità delle apparecchiature necessarie alle operazioni telematiche e dal rinvenimento di numerose ricevute di gioco nel locale gestito dall'imputato, anche se questi non esegue personalmente ogni singola operazione di raccolta.
- La particolare tenuità del fatto è coerentemente esclusa quando il rinvenimento di numerose ricevute, la dotazione completa del locale e il collegamento con un bookmaker privo della prescritta concessione dimostrano un'attività stabile e organizzata.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato valorizzando i precedenti penali dell'imputato quali indici di significativa capacità a delinquere e di prognosi non favorevole.
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